Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 22 gennaio 2018, n. 382. L’art. 143 del d.lgs. n. 267/2000, al comma 1 (nel testo novellato dall’art. 2, comma 30, della legge 94/2009), richiede che la situazione di condizionamento dell’ente locale da parte della criminalità sia resa evidente da elementi concreti, univoci e rilevanti

L’art. 143 del d.lgs. n. 267/2000, al comma 1 (nel testo novellato dall’art. 2, comma 30, della legge 94/2009), richiede che la situazione di condizionamento dell’ente locale da parte della criminalità sia resa evidente da elementi concreti, univoci e rilevanti, che assumano valenza tale da determinare un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l’imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali. Gli elementi sintomatici del condizionamento criminale devono, quindi, caratterizzarsi per concretezza ed essere, anzitutto, assistiti da un obiettivo e documentato accertamento nella loro realtà storica; per univocità, intesa quale loro chiara direzione agli scopi che la misura di rigore è intesa a prevenire; per rilevanza, che si caratterizza per l’idoneità all’effetto di compromettere il regolare svolgimento delle funzioni dell’ente locale

Sentenza 22 gennaio 2018, n. 382
Data udienza 23 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3571 del 2014, proposto da Di. Ab., rappresentato e difeso dall’avvocato Ro. Mo., con domicilio eletto presso lo studio Mo. – Sc. in Roma, via (…);
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per il Lazio, sezione I bis, 13 gennaio 2014, n. 372.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 novembre 2017 il consigliere Giuseppe Castiglia;
Uditi per le parti l’avvocato Mo. e l’avvocato dello Stato Di Gi.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor Di. Ab., all’epoca capitano di fregata della Marina militare, ha proposto ricorso gerarchico avverso i rapporti informativi n. 43 (periodo dal 1° novembre 2000 al 18 dicembre 2000) e n. 44 (periodo dal 19 dicembre 2000 al 16 febbraio 2001), relativi al servizio prestato come project officer presso il centro di verifica multinazionale (RACVIAC) in Croazia, deducendo la violazione di legge e l’eccesso di potere.
2. Con decreto dirigenziale n. 9/15^/2002 dell’8 agosto 2002 il ricorso gerarchico è stato respinto quanto al rapporto n. 43 e accolto in relazione al rapporto n. 44 “limitatamente alla menzione di un procedimento disciplinare pendente legato al valutando, in palese violazione di legge, ed il riferimento esplicito a fatti estranei al periodo di valutazione”, con conseguente obbligo dell’Autorità giudicatrice di redigere un nuovo documento caratteristico.

segue pagina successiva
[…]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *