Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 22 gennaio 2018, n. 382. L’art. 143 del d.lgs. n. 267/2000, al comma 1 (nel testo novellato dall’art. 2, comma 30, della legge 94/2009), richiede che la situazione di condizionamento dell’ente locale da parte della criminalità sia resa evidente da elementi concreti, univoci e rilevanti

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[…]

7. All’udienza pubblica del 23 novembre 2017, l’appello è stato chiamato e trattenuto in decisione.
8. La censura concernente la tardività della decisione del ricorso gerarchico è perplessa e ai limiti dell’ammissibilità, nella misura in cui oscilla fra il denunciare il ritardo come fonte di danno (esito non lusinghiero del giudizio di avanzamento a scelta al grado di capitano di vascello per il 2002, impugnato di fronte al T.A.R. con ricorso n.r.g. 443/2003) o come ragione di annullamento dell’atto.
8.1. Comunque la censura è infondata nel merito poiché, per costante giurisprudenza, il decorso del termine per decidere sul ricorso gerarchico non ha effetti sostanziali (non determinando una decisione tacita di rigetto), ma solo effetti processuali, facoltizzando l’interessato a proporre ricorso giurisdizionale, e da ciò consegue, da un lato, che l’Amministrazione non perde il potere di provvedere, sebbene tardivamente, dall’altro lato, che l’interessato può scegliere se proporre subito ricorso giurisdizionale o attendere la tardiva decisione sul ricorso gerarchico (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 1° gennaio 1989, n. 16 e n. 17; nonché, da ultimo, sez. IV, 21 gennaio 2013, n. 347; sez. IV, 2 novembre 2017, n. 5053).
8.2. Per altro verso, sotto il profilo risarcitorio, l’appellante non prova l’esistenza di un danno ingiusto collegabile al ritardo nell’adozione della decisione e a questa collegato da un rapporto di causalità, cosicché anche la domanda di risarcimento non può essere accolta.
9. L’appello è fondato nella parte in cui censura i documenti caratteristici n. 43 e n. 44.
9.1. Il rapporto informativo n. 43, infatti, è viziato da una insanabile contraddizione fra giudizio del tutto positivo del compilatore (che conferma completamente le precedenti valutazioni positive non solo per le doti professionali e di impegno, ma anche per le qualità morali e di carattere), giudizio critico del primo revisore e giudizio negativo sulle qualità caratteriali, formulato dal secondo revisore. Resta inspiegabile come quest’ultimo giudizio possa essere basato sull’addebito di atteggiamenti che sarebbero rimasti ignoti sia al compilatore, il quale era l’ufficiale italiano più elevato in grado presso il RACVIAC (dunque diretto superiore e presente nella stessa sede di servizio del valutando), sia al colonnello dell’Esercito turco, capo del reparto e autore del rapporto informativo del 13 febbraio 2001, che sul capitano Ab. si esprime in termini del tutto positivi.
9.2 Il rapporto informativo n. 44, compilato dall’ufficiale che era stato secondo valutatore del rapporto precedente, è illegittimo perché, in difformità dalla decisione del ricorso gerarchico, continua a riferirsi a fatti avvenuti prima del periodo preso in esame della valutazione. Le due versioni del rapporto, infatti coincidono perfettamente se non là dove la seconda stralcia il richiamo a un procedimento penale pendente: essa non ha dato dunque seguito all’obbligo, imposto dalla ricordata decisione, di attenersi al solo periodo dal 19 dicembre 2000 al 16 febbraio 2001.
9.3. Pertanto i documenti impugnati vanno annullati, con obbligo per l’Amministrazione di adottare le iniziative conseguenti.
10. E’ invece infondata la domanda risarcitoria in quanto non sussistono né il danno patrimoniale né il danno non patrimoniale dedotti nel senso che:
a) per il danno patrimoniale (connesso alla tardiva promozione al grado di capitano di vascello a partire dalla valutazione per il 2002), risulta dagli atti di un altro contenzioso intercorrente fra le stesse parti (ricorso n.r.g. 2717/2015) che il capitano Ab. è stato promosso capitano di vascello con decorrenza 1° gennaio 2001 con decreto dirigenziale del 7 aprile 2014, a seguito delle decisioni del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 4137/2011 e n. 5727/2013, quest’ultima resa in sede di ottemperanza; come accertato dalla Sezione con la sentenza n. 4633/2015, l’Amministrazione ha corrisposto gli emolumenti arretrati con gli interessi legali, cosicché il ricorso per l’ottemperanza della precedente sentenza n. 5727/2013 è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
b) l’appellante non prova e nemmeno deduce un danno patrimoniale ulteriore;
c) il danno patrimoniale, peraltro risarcibile nei soli casi previsti dalla legge ex art. 2059 c.c., è dedotto in termini generici.
11. In conclusione, l’appello è fondato nella parte in cui ripropone la domanda demolitoria e in questa parte va accolto, con conseguente riforma in parte qua della sentenza impugnata e accoglimento nei relativi limiti del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Deve essere invece respinta la domanda di risarcimento del danno.
12. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la regola della soccombenza, secondo la legge, e sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei parametri stabiliti dal regolamento 10 marzo 2014, n. 55.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini esposti in motivazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie nei medesimi termini il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida nell’importo di euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre agli accessori di legge (15% a titolo di rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A.).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Troiano – Presidente
Fabio Taormina – Consigliere
Oberdan Forlenza – Consigliere
Leonardo Spagnoletti – Consigliere
Giuseppe Castiglia – Consigliere, Estensore

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