I giudizi contenuti nel rapporto informativo del pubblico dipendente possono variare di anno in anno, senza che sia configurabile il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà tra il giudizio afferente ad un anno e quelli espressi negli anni precedenti, con la conseguenza che la possibilità che intervenga un diverso giudizio in un diverso periodo oggetto di valutazione costituisce una evenienza fisiologica che porta tendenzialmente ad escludere che possa costituire ex se indice di illegittimità.
Sentenza 22 gennaio 2018, n. 381
Data udienza 23 novembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2717 del 2015, proposto da Di. Ab., rappresentato e difeso dall’avvocato Ro. Mo., con domicilio eletto presso lo studio legale Mo. – Sc. in Roma, via (…);
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale Dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per il Lazio, sezione I bis, 17 settembre 2014, n. 9765.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 novembre 2017 il consigliere Giuseppe Castiglia;
Uditi per le parti l’avvocato Mo. e l’avvocato dello Stato Di Gi.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il signor Di. Ab., ufficiale della Marina militare, ha impugnato la scheda di valutazione n. 49, relativa al periodo 1° novembre 2002 – 30 agosto 2003, durante il quale rivestiva il grado di capitano di fregata, chiedendo assieme il risarcimento del danno subito.
Successivamente alla proposizione del ricorso, il Ministero della difesa ha annullato in autotutela la scheda, sostituendola con una diversa valutazione del pari impugnata dal ricorrente con domanda di annullamento dell’atto e di risarcimento del danno.
Con sentenza 17 settembre 2014, n. 9765, il T.A.R. per il Lazio, sez. I bis, ha dichiarato improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse entrambi i ricorsi, respingendo la domanda risarcitoria, considerata sfornita di prova, e condannando il Ministero della difesa al pagamento delle spese di giudizio. Il Tribunale territoriale ha ritenuto che:
a) l’interesse a impugnare la prima scheda sarebbe venuto meno a seguito dell’annullamento d’ufficio;
b) la seconda scheda sarebbe ormai giuridicamente inesistente per avere l’Amministrazione nel frattempo promosso il ricorrente al grado di capitano di vascello con decorrenza 1° gennaio 2001, ossia da una data anteriore alla compilazione della scheda censurata.
Il capitano Ab. ha interposto appello avverso la sentenza n. 9765/2014 nella parte in cui ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso n.r.g. 3593/2005 (ricorso n.r.g. 2015/2717) sostenendo che:
a) la scheda n. 49 manterrebbe la sua lesività in quanto dovrebbe essere tenuta presente nelle valutazioni a scelta al grado di contrammiraglio per gli anni dal 2005 al 2015;
b) sarebbe pendente l’appello n. 6224/2014 avverso la scheda di valutazione n. 52, proposto per motivi in parte riconducibili alla redazione della scheda n. 49;
c) la decisione sul merito influirebbe sulla decisione circa la domanda risarcitoria.
segue pagina successiva
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