Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 22 gennaio 2018, n. 381. I giudizi contenuti nel rapporto informativo del pubblico dipendente possono variare di anno in anno

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Nel merito, l’appellante sostiene l’illegittimità della scheda ricompilata perché:
a) non recherebbe la data di compilazione aggiornata, non sarebbe stata sottoscritta per presa visione dal valutando, non recherebbe una esaustiva indicazione di tutti gli incarichi ricoperti, neppure completamente richiamati nelle note aggiuntive;
b) presenterebbe un contenuto negativo e non coerente con i giudizi e la qualifica finale (“superiore alla media” in luogo di “eccellente”) della precedente scheda n. 48, relativa agli stessi incarichi e a firma dello stesso compilatore senza una idonea motivazione del ridimensionamento intervenuto anche in relazione a dati tendenzialmente stabili nel tempo (qualità morali e di carattere; qualità culturali e intellettuali; qualità professionali), sicché essa in definitiva svolgerebbe una impropria funzione punitiva.
L’appellante, in conclusione, ha insistito per l’annullamento del provvedimento impugnato e ha riproposto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale (tardiva promozione al grado superiore di capitano di vascello) e di quello morale, rimettendosi a una valutazione equitativa.
Il Ministero della difesa si è costituito in giudizio per resistere all’appello senza svolgere difese.
All’udienza pubblica del 23 novembre 2017, l’appello è stato chiamato e trattenuto in decisione.
L’appello è infondato perché – come rileva la sentenza di primo grado e come risulta più dettagliatamente dagli atti di un altro contenzioso intercorrente fra le stesse parti (ricorso n.r.g. 2717/2015) – il capitano Ab. è stato promosso capitano di vascello con decorrenza 1° gennaio 2001 con decreto dirigenziale del 7 aprile 2014, a seguito delle decisioni del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 4137/2011 e n. 5727/2013, quest’ultima resa in sede di ottemperanza, e non hanno consistenza i profili ai quali egli collega il permanere di un proprio interesse alla decisione di merito in quanto:
a) la scheda valutativa n. 49, oggetto del presente giudizio, non può avere alcuna efficacia lesiva nella misura in cui – come ha rilevato il Tribunale regionale, con statuizione che l’Amministrazione non ha impugnato e che è dunque passata in giudicato – “riferendosi ad una funzione ed ad un grado non più in essere, già al momento della sua compilazione, risulta tamquam non esset, sia sotto il profilo giuridico che fattuale, né di essa l’amministrazione può tenerne in debita considerazione per finalità estranee alla sua originaria funzione”. La sentenza ha dunque prodotto un effetto caducante immediato, il che non esclude l’obbligo dell’Amministrazione di rimuoverla dal fascicolo personale dell’appellante e procedere ai conseguenti adempimenti;
b) la valutazione dell’affermata illegittimità della scheda non può influire sul giudizio relativo alla scheda n. 52, che per le medesime ragioni è ormai giuridicamente inesistente;
c) non sussiste un danno patrimoniale risarcibile, posto che – come accertato dalla Sezione con la sentenza n. 4633/2015 – l’Amministrazione ha corrisposto gli emolumenti arretrati con gli interessi legali, cosicché il ricorso per l’ottemperanza della precedente sentenza n. 5727/2013 è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
d) non è stato nemmeno allegato un danno patrimoniale ulteriore;
e) non è data la prova di un danno non patrimoniale, dedotto peraltro dall’appellante in termini del tutto generici e comunque risarcibile nei soli casi previsti dalla legge ex art. 2059 c.c.
In conclusione – come anticipato – l’appello è infondato e va perciò respinto, con conferma della sentenza impugnata.
Apprezzate le circostanze, le spese di giudizio possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata
Compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Troiano – Presidente
Fabio Taormina – Consigliere
Oberdan Forlenza – Consigliere
Leonardo Spagnoletti – Consigliere
Giuseppe Castiglia – Consigliere, Estensore

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