Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione VI
sentenza 4 febbraio 2014, n. 530

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE SESTA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5204 del 2013, proposto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Ro.Sp., rappresentata e difesa dall’avvocato Sa.Sp., con domicilio eletto presso An.Te. in Roma;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE III BIS n. 3496/2013, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ro.Sp.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2014 il consigliere Maurizio Meschino;

Nessuno è comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La signora Ro.Sp., qui appellata, con il ricorso n. 1058 del 2013 proposto al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, ha chiesto l’accertamento della illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca sull’istanza in data 12 dicembre 2012 con cui aveva chiesto lo scorrimento della graduatoria del concorso per dirigente amministrativo di seconda fascia presso gli uffici centrali e periferici del Ministero indetto con decreto dirigenziale del 22 ottobre 2007, approvata con decreto dirigenziale del 14 dicembre 2009, nella quale la ricorrente figurava al 26° posto, con precedenza ai sensi dell’art. 5, comma 4, punto 18, del d.P.R. n. 487 del 1994 (coniugata con figli).

2. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza bis, con la sentenza n. 3496 del 2013. ha accolto il ricorso in parte e lo ha respinto per la parte restante, con compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

3. Con l’appello in epigrafe è chiesto la riforma delle sentenza di primo grado, con domanda cautelare di sospensione dell’esecutività.

4. Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. L’appellata, nella memoria depositata in giudizio il 4 ottobre 2013, eccepisce la tardività dell’appello ai sensi dell’art. 87 c.p.a. poiché non proposto entro il termine dimidiato di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado, deducendo che tale notifica è stata fatta all’Avvocatura generale dello Stato il 3 maggio 2013 e che l’appello è stato notificato il 28 giugno successivo.

2. L’eccezione deve essere accolta.

La giurisprudenza ha infatti chiarito, con indirizzo da cui non vi è motivo di discostarsi, che la previsione dell’art. 87, comma 3, c.p.a., del dimezzamento dei termini processuali nel giudizio in materia di silenzio, si applica anche alla notifica dell’appello, poiché atto non compreso tra quelli per la cui notificazione restano confermati i termini ordinari che sono individuati espressamente, nella stessa disposizione, nel ricorso introduttivo, nel ricorso incidentale e nei motivi aggiunti, non potendosi in particolare sostenere la riconduzione dell’atto di appello alla nozione di “ricorso introduttivo”, in quanto relativa al ricorso di primo grado (cfr. C.G.A.R.S. 5 gennaio 2012, n. 45).

Nella specie risulta agli atti che la sentenza di primo grado è stata notificata all’Avvocatura Generale il 3 maggio 2013, come altresì indicato nell’epigrafe dello stesso atto di appello, e che la notifica dell’appello ha avuto luogo, per il notificante, con la consegna per la notifica all’ufficiale giudiziario in data 27 giugno 2013.

4. Per le ragioni che precedono l’appello deve essere dichiarato irricevibile per tardività.

Le spese seguono, come di regola, la soccombenza, e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) dichiara irricevibile il ricorso in epigrafe n. 5204 del 2013, come da motivazione.

Condanna il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, appellante, al pagamento a favore della signora Rosalia Spallino, appellata, delle spese di giudizio che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre gli accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2014, con l’intervento dei magistrati:

Stefano Baccarini – Presidente

Maurizio Meschino – Consigliere, Estensore

Gabriella De Michele – Consigliere

Roberta Vigotti – Consigliere

Carlo Mosca – Consigliere

Depositata in Segreteria il 4 febbraio 2014.

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