Palazzo-Spada

La massima

1. La legge subordina l’accessibilità del documento amministrativo ad un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso. L’interesse (diretto, concreto ed attuale) è dunque riferito al documento del quale si chiede l’ostensione; la “corrispondenza” è da intendersi invece quale nesso di strumentalità o anche semplicemente connessione con una situazione giuridica che l’ordinamento protegge attraverso la concessione di strumenti di tutela (non importa se essi siano giurisdizionali od amministrativi).

2. L’amministrazione deve consentire l’accesso se il documento contiene notizie e dati che, secondo quanto esposto dall’istante, nonché alla luce di un esame oggettivo, attengono alla situazione giuridica tutelata (ad esempio, la fondano, la integrano, la rafforzano o semplicemente la citano) o con essa interferiscono in quanto la ledono, ne diminuiscono gli effetti, o ancora documentano parametri, criteri e giudizi, rilevanti al fine di individuare il metro di valutazione utilizzato in procedure concorsuali.

3. L’amministrazione deve accertare se l’interesse sia diretto, concreto ed attuale: ciò significa che l’istante dev’essere il portatore della posizione giuridica soggettiva tutelata (o, ovviamente un suo rappresentante), che l’esigenza di tutela non dev’essere astratta o meramente ipotetica, ed ancora, che vi siano riflessi attuali del documento sulla posizione giuridica tutelata (l’interesse non deve cioè essere meramente storico documentativo).

4. Deve escludersi che i dati reddituali rientrino tra i dati personali sussumibili nel disposto dell’art. 24, comma 6, lett. d), e comma 7, tanto più che il legislatore è intervenuto ad affermare il principio di trasparenza nei rapporti fiscali consentendo espressamente l’accessibilità delle dichiarazioni fiscali nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CONSIGLIO DI STATO

SEZIONE IV

SENTENZA 29 gennaio 2014, n. 461

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2067 del 2013, proposto da:  Aldo Traficante, rappresentato e difeso dagli avv. Fausto Buccellato, Natalina Raffaelli, con domicilio eletto presso Fausto Buccellato in Roma, viale Angelico 45;

contro

Agenzia delle Entrate in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Mm. Comunicazione & Immagine Sas di Marisa Citriniti Furriolo (Ora Srl), Marisa Citriniti Furriolo, Giampaolo Furriolo;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CALABRIA – CATANZARO – SEZIONE I n. 00116/2013, resa tra le parti, concernente diniego accesso agli atti di presa visione e rilascio copie dei modelli unico relativi agli ultimi cinque anni

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Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2013 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati Natalina Raffaelli e l’Avvocato dello Stato Elefante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

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FATTO

Il sig. Traficante, proprietario di un immobile locato alla società Mm Comunicazione ed immagine S.a.s. per usi commerciali, chiedeva all’Agenzia delle Entrate di Catanzaro copia delle dichiarazioni reddituali presentati negli ultimi cinque anni di imposta, dalla società, dal suo legale rappresentante e da altro socio.

Avanzava dichiaratamente la richiesta in forza della necessità di conoscere le reali condizioni economiche della società e dei soci personalmente responsabili, atteso che la prima era in mora nel pagamento del canone d’affitto, aveva già comunicato preavviso di recesso dal contratto di locazione per insostenibilità economica del relativo canone, nonché programmato la trasformazione in società di capitali (trasformazione alla quale il sig. Trafficante, creditore, si era opposto).

I controinteressati si opponevano al rilascio degli atti per asserite ragioni di privacy. L’Agenzia respingeva l’istanza con provvedimento del 18 giugno 2012.

Il TAR Catanzaro, investito del gravame dal sig. Traficante, ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di interesse affermando, in parte motiva, che i dati sono sensibili, non risulta proposta alcuna azione giudiziaria e, soprattutto, i dati reddituali nulla hanno a che vedere con la vicenda locativa.

Propone ora appello il sig. Traficante: i dati non sarebbero sensibili. L’interesse giuridicamente rilevante sarebbe semplicemente dato dall’esistenza di un rapporto contrattuale. Il giudice non dovrebbe spingersi sino a verificare la sussistenza e la pendenza dell’azione o, addirittura, il nesso di strumentalità tra i documenti da ostendere e l’azione da esperire.

Si è costituita l’amministrazione. L’interesse che sorregge la richiesta sarebbe di mero fatto, non legata ad una effettiva esigenza defensionale, e pertanto soccombente rispetto alla tutela della sfera di riservatezza dei terzi.

DIRITTO

Le tesi dell’appellante sono quelli più fedeli alla lettera ed allo spirito della legge.

La legge subordina l’accessibilità del documento amministrativo ad un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso. L’interesse (diretto, concreto ed attuale) è dunque riferito al documento del quale si chiede l’ostensione; la “corrispondenza” è da intendersi invece quale nesso di strumentalità o anche semplicemente connessione con una situazione giuridica che l’ordinamento protegge attraverso la concessione di strumenti di tutela (non importa se essi siano giurisdizionali od amministrativi).

La norma non richiede per l’ostensibilità del documento la pendenza di un giudizio, o la dichiarazione di volerlo proporre, né a fortiori autorizza valutazioni in ordine alla concreta utilità del documento rispetto alle ragioni difensive dell’istante, non foss’altro perché spesso è la stessa amministrazione ad essere indicata quale responsabile della lesione della posizione giuridica che l’istante vuol tutelare, sicché lasciare all’amministrazione il sindacato sull’utilità ed efficacia del documento in ordine all’esito della causa, significherebbe dare ad una parte del giudizio il dominio della causa.

Ciò non significa che l’amministrazione non debba fare alcuna valutazione: piuttosto la valutazione deve riguardare il “collegamento” della situazione giuridica da tutelare, con il documento del quale è richiesta l’ostensione.

L’amministrazione deve dunque consentire l’accesso se il documento contiene notizie e dati che, secondo quanto esposto dall’istante, nonché alla luce di un esame oggettivo, attengono alla situazione giuridica tutelata (ad esempio, la fondano, la integrano, la rafforzano o semplicemente la citano) o con essa interferiscono in quanto la ledono, ne diminuiscono gli effetti, o ancora documentano parametri, criteri e giudizi, rilevanti al fine di individuare il metro di valutazione utilizzato in procedure concorsuali .

Accertato il collegamento, ogni altra indagine sull’utilità ed efficacia in chiave difensiva del documento, od ancora, sull’ammissibilità o tempestività della domanda di tutela prospettata, è sicuramente ultronea.

Così com’è ultronea l’indagine sulla natura degli strumenti di tutela disponibili, poiché essi possono essere giurisdizionali, ma anche amministrativi, e finanche di natura non remediale (come potrebbe essere semplicemente la costruttiva partecipazione ad un procedimento amministrativo, ad ex art. 10 bis l. 241/90) o sollecitatoria (ad es. la richiesta di annullamento in autotutela di un provvedimento amministrativo).

Una volta accertato il collegamento, l’amministrazione deve parimenti accertare se l’interesse sia diretto, concreto ed attuale: ciò significa che l’istante dev’essere il portatore della posizione giuridica soggettiva tutelata (o, ovviamente un suo rappresentante), che l’esigenza di tutela non dev’essere astratta o meramente ipotetica, ed ancora, che vi siano riflessi attuali del documento sulla posizione giuridica tutelata (l’interesse non deve cioè essere meramente storico documentativo).

Il quadro muta ove vi siano controinteressati all’accesso per motivi di tutela della propria sfera di riservatezza: in questo caso, in effetti, la norma fa riferimento, alla necessità di “curare” o “difendere” interessi giuridici.

Nel caso di specie tuttavia, deve escludersi che si tratti di dati personali sussumibili nel disposto dell’art. 24 comma 6 lett. d) e comma 7. Il legislatore è addirittura intervenuto ad affermare il principio di trasparenza nei rapporti fiscali consentendo espressamente l’accessibilità delle dichiarazioni fiscali nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, (Cfr. art. 42 DL 112/2008, convertito in legge 133/2008).

Non v’è motivo dunque per negare l’accesso. L’essere titolare di un rapporto contrattuale con la società controinteressata, allo stato morosa, che ha tra l’altro già comunicato preavviso di recesso dal contratto di locazione per insostenibilità economica del relativo canone, nonché programmato la trasformazione in società di capitali (trasformazione alla quale il sig. Traficante, creditore, si è opposto) costituisce circostanza idonea a sostanziare un interesse giuridicamente rilevate e collegato ai documenti fiscali richiesti, in quanto rappresentativi dell’ammontare dei redditi posseduti dai soggetti debitori.

Piuttosto, può ricorrersi all’oscuramento delle parti delle dichiarazioni che possano indirettamente fornire notizie sulle convinzioni religiose o filosofiche, o sulle condizioni di salute (il riferimento è alla scelta dell’8 per mille, o alle detrazioni delle spese per motivi sanitari).

L’appello è pertanto accolto. Per l’effetto deve ordinarsi all’amministrazione l’esibizione degli atti richiesti.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, ordina all’amministrazione l’esibizione degli atti richiesti, con l’osservanza delle modalità di cui v’è cenno in parte motiva, entro e non oltre giorni 20 dalla notificazione o comunicazione della presente decisione.

Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, forfettariamente liquidate in complessivi €. 3.000 oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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