l termine fissato alla soprintendenza competente per l’eventuale annullamento della autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione (ovvero dall’ente subdelegato), per quanto di natura perentoria, è previsto dalla legge soltanto ai fini dell’adozione dell’eventuale provvedimento di annullamento e non anche per la sua comunicazione ai soggetti interessati
Consiglio di Stato
sezione VI
sentenza 23 maggio 2017, n. 2435
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 370 del 2011, proposto da:
Gi. Sa., rappresentato e difeso dagli avvocati Cl. Pi. C.F. (omissis), Ra. As. C.F. (omissis), con domicilio eletto presso Or. Ma. in Roma, via (…);
contro
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);
Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati An. Sa. C.F. (omissis), Fr. De Sa. C.F. (omissis), An. Mi. C.F. (omissis), con domicilio eletto presso An. Mi. in Firenze, (omissis);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. TOSCANA – FIRENZE: SEZIONE III n. 01454/2010, resa tra le parti, concernente diniego di rilascio di concessione in sanatoria edilizia – annullamento autorizzazione paesaggistica
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Comune di Firenze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 aprile 2017 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Ra. As., Fr. De Sa., Ma. Ro. Ci. in delega dell’avv. An. Mi. e Se. Fi. dell’avvocatura Generale dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. È appellata la sentenza del T.A.R. Toscana, sez. III n. 01454/2010, che, sui ricorsi riuniti (sub. R. G. n. 1450/96 e 2479/2000) proposti dal sig. Gi. Sa. – aventi rispettivamente ad oggetto il parere espresso dalla Commissione edilizia integrata sulla domanda di condono di un box in lamiera grecata realizzato nel resede tergale in via (omissis) ed il decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali di annullamento della determinazione con la quale il Comune di Firenze aveva espresso, in sede di riesame d’ufficio, parere favorevole al rilascio di concessione in sanatoria per il predetto box in lamiera – ha dichiarato l’uno improcedibile e l’altro infondato.
2. Avverso la sentenza, l’appellante ha censurato con un primo ordine di motivi la declaratoria d’improcedibilità del primo ricorso sul rilievo che la reiezione per ragioni procedimentali (di forma) del secondo ricorso, proposto avverso l’atto ministeriale di annullamento del parere favorevole delle CEI avente ad oggetto l’intervento edilizio, non avrebbe inciso sulla questione di merito (e quindi di sostanza) afferente la compatibilità ambientale del manufatto.
3. Con un secondo ordine di motivi d’appello, aventi ad oggetto la pronuncia d’infondatezza del secondo gravame, il sig. Gi. Sa. ha dedotto la plurima e concorrente violazione degli artt. 7 e 21 octies l. n. 241/90 e degli artt. 4 d.m. 13 giugno 1994 e 2 d.m. 19 giugno 2002 n. 165.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Comune di Firenze instando congiuntamente per l’infondatezza dell’appello.
4. Alla pubblica udienza del 13.04.2017 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
5. Sono infondati i motivi dedotti avverso il capo della sentenza appellata declaratoria d’improcedibilità
5.1 Il diniego di condono (n. 224 del 1996) opposto da Comune, oggetto del primo ricorso, motivato sul rilievo che la commissione edilizia integrata aveva espresso parere contrario “in quanto i materiali e le caratteristiche costruttive aventi natura di temporaneità e prive di ogni intento di decoro sono incompatibili con la tutela dei valori estetici e tradizionali del luogo”, è stato superato dal parere positivo della C.E.I. n. 518 del 14.06.1999.
Oggetto, a sua volta, d’annullamento con decreto n. 3548 del 2.11.1999 del Soprintendente per i Beni Ambientali e Architettonici di Firenze, Pistoia e Prato, autonomamente impugnato con il secondo ricorso.
5.2 Nessun concreto vantaggio deriverebbe al ricorrente appellante dall’accoglimento della domanda di annullamento del provvedimento comunale del 1996, anche in considerazione del fatto che, proprio alla stregua dei criteri previsti dalla delibera della Giunta comunale (n. 3578 del 14.11.1997) sopravvenuti al primo diniego, la CEI, in difformità dal precedente parere negativo, aveva espresso parere favorevole sulla compatibilità paesaggistica del manufatto.
5.3 In definitiva l’annullamento del provvedimento tutorio ministeriale, autonomamente impugnato, radica e circoscrive l’interesse al ricorso e all’appello del (relativo) capo di sentenza reiettivo.
6. Con un primo ordine di motivi, l’appellante lamenta l’errore di giudizio in cui sarebbero incorsi i giudici di prime cure nell’omettere di considerare, alla stregua dell’orientamento giurisprudenziale maggioritario, la doverosità della comunicazione dell’avvio del procedimento di riesame della domanda di condono e del procedimento di controllo da parte del Ministero.
7. Il motivo è infondato.
7.1 Mette conto rilevare la ragione che fonda l’annullamento ministeriale del parere favorevole: la Commissione, contraddicendo il proprio precedente parere negativo avente ad oggetto il medesimo intervento abusivo realizzato in area tutelata da vincolo paesaggistico imposto con d.m., s’è “limitata ad affermare che l’intervento è compatibile con il contesto vincolato richiamandosi ad una delibera della Giunta non citata testualmente né allegata”.
Di fatto, la Commissione non ha affatto assolto al proprio compito di valutare in concreto non solo la compatibilità paesaggistica ma il rispetto sostanziale dei valori tutelati dal vincolo sulle colline di Be., Ma. e adiacenze.
Apprezzamento – va sottolineato – non surrogabile, contrariamente a quanto dedotto con un secondo ordine di motivi d’appello, con una motivazione per relationem di astratti criteri di compatibilità dettati una tantum dalla Giunta, organo oltretutto di estrazione politica e non tecnica.
7.2 La radicalità del vizio, inficiante ab imis il parere, depone nel senso che, ai sensi dell’art. 21 octies l. n. 241/90, la comunicazione d’avvio del procedimento e con essa la partecipazione al procedimento non avrebbero avuto alcuna sostanziale efficienza causale nella determinazione di un provvedimento finale di segno opposto rispetto a quello adottato.
8. Con ulteriore motivo, l’appellante si duole dell’omesso esame da parte dei giudici di prime cure della censura afferente la tardività dell’annullamento ministeriale, comunicatogli oltre il termine di sessanta giorni decorrente dal giorno di ricevimento della documentazione inviata dal Comune.
Il motivo è infondato.
9. Il motivo è infondato.
9.1 Secondo un consolidato orientamento (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 8 marzo 2006 n. 1261; Id, sez. VI, 29 dicembre 2008, n. 6586), il termine fissato alla soprintendenza competente per l’eventuale annullamento della autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione (ovvero dall’ente subdelegato), per quanto di natura perentoria, è previsto dalla legge soltanto ai fini dell’adozione dell’eventuale provvedimento di annullamento e non anche per la sua comunicazione ai soggetti interessati.
Perché possa dirsi rispettato il suddetto termine è sufficiente che l’atto sia adottato nel termine per provvedere, non dovendosi ricomprendere nel computo di esso l’attività successiva di partecipazione di conoscenza dell’atto ai suoi destinatari.
9.2 La ratio del divisato orientamento riposa sulla natura non recettizia dell’atto tutorio, qualificandosi come espressione di cogestione attiva del vincolo paesaggistico (cfr., Cons. Stato, Ad. plen., 14 dicembre 2001, n. 9).
9.3 Sicché, ai fini della sua validità, è ininfluente la comunicazione ai diretti interessati nell’arco temporale fissato dalla legge per l’adozione del provvedimento tutorio.
10. Conclusivamente l’appello deve essere respinto.
11. Sussistono giustificati motivi, individuabili nella controvertibilità in fatto delle questioni dedotte in causa, per compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del presente grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Santoro – Presidente
Silvestro Maria Russo – Consigliere
Marco Buricelli – Consigliere
Oreste Mario Caputo – Consigliere, Estensore
Italo Volpe – Consigliere
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