Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 2 maggio 2017, n. 2004

Gli alunni, quali fruitori del servizio scolastico, nonché gli ulteriori soggetti, come il personale docente e di amministrazione, che stabilmente operano nell’ambito dell’istituto scolastico, sono di norma titolari della legittimazione all’impugnazione. Gli stessi soggetti devono dimostrare che l’attività amministrativa impugnata (nella specie: quella di programmazione scolastica) rechi un pregiudizio immediato, attuale e concreto nella sfera giuridica di chi propone l’azione

Consiglio di Stato

sezione VI

sentenza 2 maggio 2017, n. 2004

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Sesta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5010 del 2011, proposto da:

Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati An. Ma., Fr. Za. Ti. e Ez. Za., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato An. Ma. in Roma, via (…);

contro

Comitato Genitori dell’Istituto G. Na., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Fr. Ca., con domicilio eletto presso Al. Or. in Roma, via (…);

Ro. Ba. ed altri, non costituiti in giudizio;

nei confronti di

Provincia di Padova ed altri, non costituiti in giudizio;

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministero pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);

per la riforma

della sentenza in forma semplificata 3 maggio 2011, n. 747 del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Venezia, Sezione III.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio del Comitato Genitori dell’Istituto G. Natta e del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 aprile 2017 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti gli avvocati An. Ma. e Al. Or. per delega dell’avvocato Fr. Ca..

FATTO e DIRITTO

1.- Taluni genitori dell’Istituto tecnico industriale statale “Na.” di Padova, alcuni dei quali organizzati in un comitato, hanno impugnato, innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, la deliberazione della giunta provinciale di Padova 22 novembre 2010, n. 255, corredata dal parere tecnico della commissione di distretto formativo, nonché la successiva delibera della Giunta regionale recante il “piano regionale di dimensionamento della rete scolastica e dell’offerta formativa 2011-2012”. In particolare, la contestazione ha riguardato la parte del piano con cui è stato disposto il trasferimento degli indirizzi dell’Istituto Na. “Tecnologico chimica materiali e biotecnologie”, “Tecnologico trasporti e logistica” nonché l’indirizzo “Tecnologico per la Moda”, rispettivamente, i primi due, all’Istituto Ma. e, l’ultimo, all’Istituto di istruzione superiore Ru. di Padova.

2.- Il Tribunale amministrativo, con sentenza 3 maggio 2011, n. 747, dopo avere ritenuto sussistente l’interesse a ricorrere, ha ritenuto illegittimi gli atti impugnati per difetto di motivazione.

3.- La Regione Veneto ha proposto appello per i motivi indicati nei successivi punti.

3.1.- Si sono costituiti in giudizi i ricorrenti in primo grado chiedendo il rigetto dell’appello.

3.2.- Si è costituito in giudizio il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, chiedendo l’accoglimento dell’appello.

3.3.- La Sezione, con ordinanza 20 luglio 2011, n. 3104, ha accolto la domanda cautelare proposta dall’appellante, disponendo la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.

3.4.- La causa è stata decisa all’esito dell’udienza pubblica del 20 aprile 2017.

4.- L’appello è fondato, nei sensi di cui infra.

5.- Con il primo motivo, l’appellante deduce l’erroneità della sentenza nella parte in cui non ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado per difetto di interesse. In particolare, si rileva come i ricorrenti in primo grado non avrebbero indicato in modo puntuale quale pregiudizio subirebbero in conseguenza dell’adozione degli atti impugnati.

Tale motivo è fondato, restando assorbiti quelli ulteriori.

L’azione (nella specie: quella di annullamento) può essere proposta quando risultino sussistenti le relative condizioni, costituite dalla legittimazione ad agire, che presuppone la titolarità di una posizione giuridica differenziata e qualificata, e dall’interesse ad agire, che presuppone che l’atto impugnato leda, con immediatezza, attualità e concretezza, la predetta posizione soggettiva.

Nel settore della programmazione scolastica, la giurisprudenza di questo Consiglio è costante nel ritenere che gli alunni, quali fruitori del servizio scolastico, nonché gli ulteriori soggetti, come il personale docente e di amministrazione, che stabilmente operano nell’ambito dell’istituto scolastico, sono di norma titolari della legittimazione all’impugnazione.

La stessa giurisprudenza richiede, però, che i suddetti soggetti dimostrino che l’attività amministrativa impugnata (nella specie: quella di programmazione scolastica) rechi un pregiudizio immediato, attuale e concreto nella sfera giuridica di chi propone l’azione (ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 12 novembre 2013, n. 5383; Id. 21 febbraio 2001, n. 896).

Nella fattispecie in esame, i ricorrenti non hanno adeguatamente dimostrato la sussistenza del loro specifico interesse ad agire, non avendo indicato come la nuova programmazione, in termini di organizzazione dell’offerta formativa o di fruizione del servizio scolastico, arrechi un effettivo pregiudizio alla posizione soggettiva fatta valere.

A tale fine non è infatti sufficiente rilevare che la lesione sarebbe conseguenza:

– dell'”improvviso cambiamento degli insegnanti e dei compagni di classe”, in quanto si tratta, in assenza di più puntuali circostanze, di un aspetto fisiologico insito in tutti gli atti di programmazione appartenenti al tipo che rileva in questa sede;

– “la dislocazione delle aule e dei servizi centrali (…)in altro edificio e, nel caso del Ru., al di là di una trafficatissima circonvallazione”, atteso che, in presenza di una collocazione comunque prossima all’istituto dimensionato, le argomentazioni difensive sono generiche e inidonee a radicare una posizione adeguatamente qualificata e differenziata;

– “il passaggio da una scuola a dimensionamento ottimale ad un’altra sovradimensionata”, in quanto, a prescindere dalla mancanza di specificità della contestazione, come è stato già affermato da questa Sezione, “il superamento dei requisiti dimensionali, tendenziali e derogabili, non è (…)né espressione né dimostrazione di un concreto interesse ad agire” (Cons. Stato, sez. VI, n. 5383 del 2013).

6.- L’accoglimento del motivo sopra riportato esime il Collegio dall’esaminare le censure di merito relative all’asserito difetto di motivazione.

7.- La natura della controversia giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando:

a) accoglie l’appello proposto con il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado;

b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:

Ermanno de Francisco – Presidente

Bernhard Lageder – Consigliere

Vincenzo Lopilato – Consigliere, Estensore

Francesco Mele – Consigliere

Dario Simeoli – Consigliere

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