Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 2 maggio 2017, n. 2001

Le associazione di categoria sono legittimate a difendere in sede giurisdizionale gli interessi di categoria dei soggetti di cui hanno la rappresentanza solo quando venga invocata la violazione di norme poste a tutela dell’intera categoria, non anche quando si verta su questioni capaci di dividerla in posizioni contrastanti

Consiglio di Stato

sezione III

sentenza 2 maggio 2017, n. 2001

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello n. 2094 del 2016, proposto da:

Anpas – Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze – Comitato Regionale Marche, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Ma. Di., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);

contro

Azienda Ospedaliera – Ospedali Riuniti Marche Nord, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Al. Cl., con domicilio eletto presso lo studio Gi. Ma. Gr. in Roma, corso (…);

nei confronti di

Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di (omissis) non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del TAR Marche – sez. I, n. 879/2015

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera – Ospedali Riuniti Marche Nord;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 aprile 2017 il Cons. Francesco Bellomo e uditi per le parti gli avvocati Ma. Di. e Al. Cl.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche A.N.P.A.S. – Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze – Comitato Regionale Marche, domandava l’annullamento del provvedimento dell’Azienda Ospedaliera – Ospedali Riuniti Marche Nord, prot. n. AORMN 0009998 del 29.4.2015, con il quale era stato indetto interpello per la stipula di convenzione con Associazioni di Volontariato per la gestione temporanea del trasporto integrato.

A fondamento del ricorso deduceva plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Si costituivano in giudizio per resistere al ricorso l’Azienda Ospedaliera – Ospedali Riuniti Marche Nord e la Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di (omissis).

Con sentenza n. 879/2015 il TAR rigettava il ricorso.

2. La sentenza è stata appellata da A.N.P.A.S., che contrasta le argomentazioni del giudice di primo grado.

Si è costituita per resistere all’appello l’Azienda Ospedaliera – Ospedali Riuniti Marche Nord.

Con memoria depositata il 13 aprile 2017 l’appellante ha chiesto la liquidazione del compenso al difensore per il patrocinio dello Stato.

La causa è passata in decisione alla pubblica udienza del 20 aprile 2017.

DIRITTO

1. L’Azienda Ospedali Riuniti Marche Nord pubblicava il 29.04.2015 un atto di interpello “per la stipula di convenzione con associazioni di Volontariato (DGRIW 292/12) per la gestione temporanea del trasporto integrato mediante l’impiego di ambulanze in regime di emergenza/urgenza, trasporti programmati a chiamata, trasporti a supporto delle fasi collegate agli eventi di espianto organi”.

Il trasporto veniva qualificato come “integrato” in coerenza con il dichiarato fine, specificato nel Criterio di affidamento dell’atto di interpello, di voler individuare un gestore unico per VA.O. di (omissis) e per l’Ospedale di (omissis) (Asur-Area Vasta n. 1 di (omissis)); difatti veniva espresso nell’atto di interpello che: “il dato storico della spesa si attesta mediamente su E. 70.000,00 su arco mese, considerando la presenza di due contratti di fornitura separati e distinti per í due presidi di (omissis) e (omissis). Con questa procedura d’interpello l’Azienda intende individuare un unico fornitore dei trasporti sanitari per tutti i presidi e di conseguenza ipotizzare una significativa diminuzione della spesa. Tale diminuzione è indicata nella misura del 12% del dato storico attraverso un progetto per la gestione integrata su tutti i presidi dell’Azienda in grado di produrre sinergie economiche positive”.

La richiamata finalità chiariva l’esigenza di economicità del servizio perseguita attraverso una procedura concorsuale riservata, finalizzata all’individuazione dell’operatore meglio organizzato, per le esigenze di una gestione “integrata” del trasporto sanitario. Di conseguenza, veniva previsto l’affidamento del servizio mediante il criterio di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con un punteggio ripartito al 50% tra prezzo richiesto (non superiore a 61.600 euro) e progetto di gestione integrata del trasporto sanitario.

I soggetti partecipanti risultavano: Croce Rossa Italiana, P.A. An. (associata ad A.N.P.A.S.) e On. Em. onlus.

Ad esito delle operazioni di scrutinio, la Commissione provvedeva ad escludere la partecipante On. Em. e a valutare come migliore l’offerta presentata da Croce Rossa Italiana, cui veniva aggiudicata provvisoriamente la gara.

L’A.N.P.A.S. ricorreva avverso l’atto di interpello dell’Azienda Ospedaliera, ritenuto “gravemente pregiudizievole per le associazioni aderenti”, spiegando quattro motivi di ricorso, in particolare lamentando la violazione dell’art. 10 bis, comma 4 L.R. Marche n. 36/1998, secondo cui il servizio sanitario o prevalentemente sanitario è affidato prioritariamente mediante convenzioni stipulate con associazioni di volontariato accreditate ai sensi dell’art. 26 bis della stessa legge, nel rispetto di criteri di efficienza, economicità e non sovracompensazione delle spese necessarie, mentre nel caso in esame sarebbe stata indetta una gara aperta, da aggiudicarsi secondo criteri di mera vantaggiosità.

Il Tar ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione ad agire, versando la ricorrente in conflitto di interessi, perché un suo associato (Associazione An.) ha partecipato alla procedura, accettando quindi il confronto concorrenziale e la relativa tempistica, che invece la ricorrente contesta nel preteso interesse generale delle proprie rappresentate.

L’appellante contesta tale ragionamento sulla base del rilievo che Associazione An. non è risultata vincitrice della gara, quindi non è alcun interesse alla conservazione dei relativi atti, anzi dall’accoglimento del ricorso sarebbe avvantaggiata, in quanto potrebbe partecipare alla nuova gara che andrebbe indetta in conseguenza dell’auspicato annullamento degli atti della precedente.

Nel merito l’appellante ripropone le censure formulate in primo grado.

2. L’appello è infondato.

L’appellante agisce per la tutela di un interesse facente capo alle associazioni di volontariato di pubblica assistenza che ad essa aderiscono a livello regionale.

Il giudice di primo grado ha correttamente applicato i principi in tema di legittimazione ad agire delle associazioni di categoria, richiamando l’orientamento secondo cui tali soggetti sono legittimati a difendere in sede giurisdizionale gli interessi di categoria dei soggetti di cui hanno la rappresentanza solo quando venga invocata la violazione di norme poste a tutela dell’intera categoria, non anche quando si verta su questioni capaci di dividerla in posizioni contrastanti. Ciò in quanto l’interesse collettivo dell’associazione deve identificarsi con l’interesse di tutti gli appartenenti alla categoria unitariamente considerata e non con interessi di singoli associati o di gruppi di associati, avendosi altrimenti una sostituzione processuale (vietata dall’art. 81 c.p.c.).

Ne deriva che le associazioni di categoria non sono legittimate ad agire in conflitto di interessi con i propri iscritti.

E’ del tutto evidente come avendo un proprio associato (An.) partecipato alla procedura, l’appellante non sia legittimata a impugnarla in sua vece.

Nell’appello si equivoca sul significato dell’espressione conflitto “reale” impiegata dal Tar per descrivere la posizione di A.N.P.A.S., per inferirne che il conflitto sarebbe meramente “potenziale”, non avendo An. ottenuto l’aggiudicazione.

Tale profilo pertiene, se mai, all’interesse ad agire di A.N.P.A.S., che sussisterebbe non avendo un suo associato ottenuto il bene della vita agognato, ma nulla a che vedere con la legittimazione ad agire.

La situazione di conflitto di interessi si valuta in relazione alle posizioni che si cristallizzano nel rapporto amministrativo, quindi in relazione partecipazione alla procedura, non già secundum eventum.

A.N.P.A.S. cerca di far valere l’illegittimità di una procedura alla quale un suo iscritto ha partecipato senza sollevare obiezioni, ed in ciò è l’inammissibilità della sua azione. Tanto più che non vi sono elementi per sostenere che la partecipazione alla gara dell’associato fosse in contrasto con gli interessi della categoria, né l’appellante ha preso le distanze da tale scelta o ha dichiarato che la stessa deviasse dalle direttive indicate alla categoria.

3. L’appello è respinto.

La natura delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.

La liquidazione del compenso al difensore per il patrocinio dello Stato spetta alla competente Commissione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, respinge l’appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:

Franco Frattini – Presidente

Francesco Bellomo – Consigliere, Estensore

Manfredo Atzeni – Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia – Consigliere

Giulio Veltri – Consigliere

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