Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 2 maggio 2017, n. 2010

Ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all’inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre dunque avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all’inserimento in una determinata graduatoria – l’accertamento del diritto del ricorrente all’inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo

Consiglio di Stato

sezione VI

sentenza 2 maggio 2017, n. 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Sesta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 3424 del 2016, proposto da:

Vi. Al. ed altri, rappresentati e difesi dagli avvocati An. De An., Ca. Vi., domiciliato ex art. 25 cpa presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza (…);

Gi. M., rappresentato e difeso dagli avvocati Ca. Vi., An. De An., domiciliato ex art. 25 cpa presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza (…);

contro

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Usr – Ufficio Scolastico Regionale Per Lazio, Usr – Ufficio Scolastico Regionale Per L’Umbria, Usr – Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Usr – Ufficio Scolastico Regionale Per L’Emilia Romagna, Usr – Ufficio Scolastico Regionale Per il Piemonte, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);

Usr – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Usr – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania non costituiti in giudizio;

nei confronti di

Ad. Be. non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE III BIS n. 535/2016, pubblicata in data 19 gennaio 2016, “definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, con le conseguenti pronunce in motivazione indicate;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e di Usr – Ufficio Scolastico Regionale Per Lazio e di Usr – Ufficio Scolastico Regionale Per L’Umbria e di Usr – Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e di Usr – Ufficio Scolastico Regionale Per L’Emilia Romagna e di Usr – Ufficio Scolastico Regionale Per il Piemonte;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2017 il Pres. Sergio Santoro;

Nessuno è comparso per le parti costituite;

PREMESSO che si ravvisano i presupposti di cui all’art. 74 cod. proc. amm. per la redazione della sentenza in forma semplificata.

RILEVATO che gli odierni ricorrenti sono tutti soggetti neoabilitati, per le diverse classi di concorso, a seguito del tempestivo superamento della prova finale prevista per i PAS (percorsi abilitanti speciali), introdotti con l’art. 15 bis e ss del DM del MIUR n. 249 del 2010, i quali, chiedendo l’inserimento nelle G.A.E. per i rispettivi UU.SS.RR. per i quali avevano presentato domanda, hanno impugnato dinanzi al Tar Lazio i seguenti atti:

– Decreto Ministeriale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 325 del 3 giugno 2015, nella parte in cui non prevede il riconoscimento del diritto, per i soggetti abilitati ed abilitandi con i PAS, ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento a partire dall’a.s. 2015/16;

– Decreto Ministeriale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 326 del 3 giugno 2015, nella parte in cui, all’art 1, prevede che: “i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione rispettivamente entro il 1 febbraio ed entro il 1 agosto di ciascun anno possono richiedere l’inserimento in II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto e sono posizionati in un elenco aggiuntivo relativo alia rispettiva finestra di inserimento.

RILEVATO altresì che il primo Giudice nella sentenza n. 535 del 2016 afferma, in sintesi, che i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo non sarebbero impugnabili dinnanzi al Giudice amministrativo in quanto si tratterebbe (con particolare riferimento al D.M. n. 325 del 2015), di mera “impugnazione di stile”.

CONSIDERATA la fondatezza dell’assorbente e preliminare motivo circa l’erroneità della declinatoria della giurisdizione del Giudice Amministrativo nella controversia, ritenendo il Collegio di dovere seguire alcuni precedenti recentissimi, della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, ordinanze n. 25973 del 16 dicembre 2016, 15 dicembre 2016 n. 25840 e n. 25836 del15 dicembre 2016; e di questa VI Sezione del 10 aprile 2017 n. 1661 e 9 marzo 2016, n. 935, con la giurisprudenza ivi richiamata), affermativi della giurisdizione del Giudice Amministrativo a conoscere dell’impugnazione del D.M. n. 325 del 30 giugno 2015, circa l’analoga fattispecie dell’aggiornamento delle graduatorie permanenti ad esaurimento 2014-2017 nonché, ancor più in termini, la sentenza di questa Sezione 17 marzo 2017, n. 1220.

RITENUTO, in particolare, che l’accoglimento di tale motivo s’impone poiché, “Ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all’inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre dunque avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all’inserimento in una determinata graduatoria – l’accertamento del diritto del ricorrente all’inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo” (Cass. sez. un. 15 dicembre 2016 n. 25840 cit.); pertanto, l’oggetto del petitum sostanziale e del correlativo thema decidendum su cui era chiamato a pronunciarsi il Tribunale amministrativo regionale era l’annullamento dei gravati atti di macro-organizzazione, mentre la domanda d’inserimento del ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento è stata, invece, proposta in via meramente consequenziale al richiesto annullamento dei decreti ministeriali; secondo il più recente orientamento di questo Consiglio di Stato, come sopra richiamato, al fine di individuare il giudice avente giurisdizione nelle controversie concernenti il diritto all’inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio, nel senso che, se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all’inserimento in una determinata graduatoria – l’accertamento del diritto del ricorrente all’inserimento in quella graduatoria, la controversia rientra nell’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo; nel caso di specie (come sopra esposto), gli appellanti, sin dall’atto introduttivo di primo grado, avevano dedotto principaliter l’illegittimo esercizio del potere generale di regolamentazione, sia con riferimento all’atto generale di esercizio del potere, sia con riferimento all’atto successivo – di formazione delle graduatorie, dalle quali erano rimasti esclusi – che del primo ha fatto applicazione, con la conseguenza che dev’essere affermata la giurisdizione del Giudice Amministrativo a conoscere della presente controversia.

CONSIDERATO che, per le esposte ragioni, in riforma dell’impugnata sentenza declinatoria della giurisdizione del giudice amministrativo, ne va disposto l’annullamento, con rimessione al primo giudice ex art. 105 cod. proc. amm.

RITENUTO, infine, in ordine alla domanda cautelare avanzata con il presente appello, con la quale gli appellanti lamentano di non essere attualmente inclusi nelle GAE 2014/2017 per i rispettivi UU.SS.RR. ai quali a suo tempo avevano presentato domanda, di dovere disporre, in una con l’annullamento con rinvio della sentenza appellata, la collocazione con riserva dei medesimi nelle suddette graduatorie, sino alla sentenza di merito.

Tenuto conto di tutte le circostanze inerenti la controversia, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnata sentenza; rinvia la causa al primo giudice, disponendo l’inserimento con riserva degli appellanti, sino alla sentenza di merito, nelle graduatorie per le quali è stata presentata rispettivamente domanda; dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:

Sergio Santoro – Presidente, Estensore

Silvestro Maria Russo – Consigliere

Marco Buricelli – Consigliere

Oreste Mario Caputo – Consigliere

Italo Volpe – Consigliere

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