Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 18 ottobre 2016, n. 4360

Ai fini dell’ammissione ai concorsi a posti di pubblico impiego il diploma rilasciato da un istituto professionale di durata triennale (o, nella specie, anche biennale) non può essere inteso quale diploma di istruzione secondaria superiore, in quanto esso ha valore legale nei limiti previsti, in particolare, dal citato art. 195, comma 2, tant’è che dà diritto a particolare valutazione nei concorsi, per soli titoli e per titoli ed esami, per l’assunzione nei ruoli di carattere tecnico ai quali si accede con il possesso di licenza di scuola secondaria di primo grado, ma non è assimilabile in alcun caso al diploma di maturità quale esame di Stato conclusivo del corso di studio d’istruzione secondaria superiore da sostenere al termine dei corsi integrativi previsti dall’art. 191, comma 6 d.lgs. n. 297/1994.

Consiglio di Stato

sezione VI

sentenza 18 ottobre 2016, n. 4360

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4733 del 2013, proposto da:
Ma. Gü. e Na. St., rappresentati e difesi dall’avvocato An. St., con domicilio presso la Segreteria sezionale del Consiglio di Stato, in Roma, p.za (…);
contro
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bolzano, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge, in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. – SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO, n. 66/2013, resa tra le parti e concernente: procedura di selezione per il passaggio dalla seconda alla terza area funzionale, profilo funzionario;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia appellata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 9 giugno 2016, il Consigliere Bernhard Lageder e uditi, per le parti, l’avvocato Ba., per delega dell’avvocato St., e l’avvocato dello St. Ca.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe, il T.r.g.a. – Sezione autonoma di Bolzano respingeva il ricorso n. 56 del 2012, proposto da Ma. Gü. e Na. St., nella loro qualità di impiegati in servizio presso l’Agenzia delle Entrate della Provincia di Bolzano avverso i provvedimenti n. 2012/34 e n. 2012/35, entrambi datati 10 gennaio 2012, con i quali gli stessi erano stati esclusi dalla procedura concorsuale interna per il passaggio dalla seconda alla terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo funzionario, per complessivi 20 posti riservati al personale presso gli uffici dell’Agenzia situati in Provincia di Bolzano, sul presupposto della mancanza del requisito di ammissione del possesso del diploma di scuola media secondaria superiore, previsto dal punto 2.1 del bando di concorso, essendosi i ricorrente dichiarati in possesso di un diploma di scuola superiore biennale (il ricorrente Ma.) e, rispettivamente, triennale (il ricorrente Na.).
Il T.r.g.a. basava la pronuncia reiettiva sul rilievo che per “diploma di scuola media secondaria superiore” richiesto dal bando doveva intendersi un diploma conseguito a conclusione ciclo di studio di scuola media secondaria superiore di durata quinquennale, non rientrandovi i diplomi degli istituti professionali per il commercio con cicli di studio di durata rispettivamente biennale e triennale.
2. Avverso tale sentenza interponevano appello i ricorrenti soccombenti, deducendo l’erronea applicazione della previsione di cui al punto 2.1 del bando, in quanto:
– il bando richiedeva genericamente il possesso di un “diploma di scuola media secondaria superiore”, senza specificare la durata del relativo ciclo di studio;
– ai sensi dell’art. 191 d.lgs. n. 297/1994, l’istruzione secondaria superiore comprende tutti i tipi di istituti e scuole immediatamente successive alla scuola media, ivi compresi gli istituti professionali;
– il c.c.n. l. applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio prevede, per l’accesso dall’interno alla terza area funzionale (profilo professionale: funzionario), il possesso di un diploma di scuola media secondaria superiore, senza ulteriore specificazione, oltre all’esperienza professionale complessiva di sette anni nell’area di provenienza (pacificamente posseduta dagli odierni appellanti);
– il punto 5.11. del bando prevede l’attribuzione di un punteggio anche per diplomi di scuola media superiore di durata quadriennale, con conseguente erronea limitazione, nell’impugnata sentenza (e, a monte, nei gravati provvedimenti), del titolo d’accesso ai diplomi di scuola media superiore di durata quinquennale.
Gli appellanti chiedevano pertanto, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado.
3. Si costituivano in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate della Provincia di Bolzano con comparsa di stile, resistendo.
4. All’udienza pubblica del 9 giugno 2016 la causa veniva trattenuta in decisione.
5. L’appello è infondato.
5.1. Il bando relativo alla procedura selettiva in questione prescrive, al punto 2.1. (per quanto qui interessa), quale requisito di accesso il possesso, alla data del 31 dicembre 2009, del diploma di laurea richiesto per il profilo professionale di funzionario (diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche o titoli equipollenti) oppure, in assenza dei titoli predetti, il possesso del “diploma di scuola media secondaria superiore” unitamente alla maturazione di un’esperienza professionale complessiva di sette anni nell’area di provenienza.
Il ricorrente Ma. Gü. è titolare del diploma di qualifica di “Applicato ai servizi amministrativi”, conseguito il 26 giugno 1981 presso l’Istituto professionale per il commercio in lingua tedesca Pe. Mi. di Merano a conclusione di un ciclo di studio di durata biennale.
Il ricorrente Na. St. è titolare del diploma di qualifica di “Addetto alla segreteria d’azienda”, conseguito il 30 luglio 1984 presso l’Istituto professionale per il commercio in lingua tedesca Ro. Ga. di Bolzano a conclusione di un ciclo di studio di durata triennale.
Trattasi di istituti professionali all’epoca di natura statale [ai sensi dell’art. 3 d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano)], i cui titoli di studio sono equivalenti a quelli omologhi conseguiti a livello statale.
5.2. Ciò posto in linea di fatto, si osserva in linea di diritto che, secondo consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato da cui non v’è motivo di discostarsi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 191 e 195 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, ai fini dell’ammissione ai concorsi a posti di pubblico impiego il diploma rilasciato da un istituto professionale di durata triennale (o, nella specie, anche biennale) non può essere inteso quale diploma di istruzione secondaria superiore, in quanto esso ha valore legale nei limiti previsti, in particolare, dal citato art. 195, comma 2, tant’è che dà diritto a particolare valutazione nei concorsi, per soli titoli e per titoli ed esami, per l’assunzione nei ruoli di carattere tecnico ai quali si accede con il possesso di licenza di scuola secondaria di primo grado, ma non è assimilabile in alcun caso al diploma di maturità quale esame di Stato conclusivo del corso di studio d’istruzione secondaria superiore da sostenere al termine dei corsi integrativi previsti dall’art. 191, comma 6 d.lgs. n. 297/1994 (v. in tal senso, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 8 giugno 2015, n. 2804; Cons. Stato, Sez. V, 9 ottobre 2013, n. 4961; Cons. Stato, Sez. IV, 31 dicembre 2011, n. 7006; con riferimento alla situazione normativa previgente, v. Cons. Stato, Sez. V., 1° ottobre 1999, n. 1232, secondo cui, qualora una norma preveda, per l’ammissione all’impiego o per il passaggio ad una qualifica superiore, che il candidato possegga, quale titolo di studio, il diploma d’istruzione secondaria superiore, tale titolo non è quello rilasciato da qualunque scuola cui s’acceda dopo un corso di studi medi secondari, ma solo quello ottenibile in esito al corso di studi che si conclude con un esame di maturità e che apre l’accesso agli studi universitari o abilita all’esercizio di una professione).
5.3. Applicando le evidenziate coordinate di diritto alla fattispecie sub iudice, meritano conferma i gravati provvedimenti di esclusione degli odierni appellanti dalla procedura in esame, per carenza di idoneo titolo di studio, dovendosi attribuire alla locuzione “diploma di scuola media secondaria superiore”, impiegata nel bando e nel c.c.n. l. di settore, il significato giuridico pregnante di diploma che si consegue in esito al superamento dell’esame di Stato (olim: esame di maturità) conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore e che dà accesso ai corsi di laurea o di diploma universitario, dal cui novero sono esclusi i diplomi di qualifica rilasciati dagli istituti professionali a conclusione di un corso di durata biennale o triennale.
Inconferente è, al riguardo, il richiamo della difesa degli appellanti alla previsione di cui al punto 5.11. del bando, disciplinante non già i requisiti di accesso alla procedura selettiva in esame, bensì il punteggio attribuibile ai titoli di studio dei concorrenti, tra i quali peraltro, per quanto qui interessa, sono contemplati i soli diplomi di scuola media superiore relativi a corsi della durata di “4-5 anni” (con evidente riferimento, per i corsi quadriennali, ai diplomi degli istituti magistrali e dei licei artistici; v. art. 1, comma 4, d.lgs. n. 297/1994), e non anche i diplomi di qualifica rilasciati dagli istituti professionali a conclusione di un ciclo di studio biennale o triennale.
5.4. Per le esposte ragioni, in reiezione dell’appello s’impone la conferma dell’impugnata sentenza, con assorbimento di ogni altra questione, ormai irrilevante ai fini decisori.
6. Tenuto conto di ogni circostanza connotante la presente controversia, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del presente grado di giudizio interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (ricorso n. 4733/2013), lo respinge e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza; dichiara le spese del presente grado di giudizio interamente compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2016, con l’intervento dei magistrati:
Sergio Santoro – Presidente
Roberto Giovagnoli – Consigliere
Bernhard Lageder – Consigliere, Estensore
Marco Buricelli – Consigliere
Francesco Mele – Consigliere

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *