Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 13 febbraio 2017, n. 623

In tema di pubblico impiego privatizzato, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, ivi compresa la sua cessazione, mentre al giudice amministrativo sono devolute soltanto quelle attinenti alle procedure concorsuali, che sono strumentali alla costituzione del rapporto e il cui momento finale è costituito dalla approvazione della graduatoria. Il titolare di una posizione giuridica (devoluta alla cognizione della giurisdizione ordinaria) non può scegliere di rivolgersi al giudice amministrativo per l’annullamento dell’atto lesivo, poiché il sopra citato art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 non prevede un regime di “doppia tutela giurisdizionale”. In tutti i casi nei quali vengono in considerazione atti amministrativi presupposti, ove si agisca a tutela delle posizioni in materia di lavoro pubblico alle dipendenze delle Amministrazioni, i rimedi di tutela sono quelli attribuiti al giudice ordinario

Consiglio di Stato

sezione VI

sentenza 13 febbraio 2017, n. 623

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Sesta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 9750 del 2016, proposto dal signor ET. FI. LO. NI., rappresentato e difeso dagli avvocati Gi. Co., Lu. A. La. e Gi. Sg., presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, via (…);

contro

Il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PIEMONTE – LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO STATALE “G. PE. – S. PE.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma:

– della sentenza del T.A.R. PIEMONTE – TORINO – SEZIONE II n. 1154/2016;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2017 il Cons. Dario Simeoli e uditi per le parti l’avvocato Gi. Co. e l’avvocato dello Stato Ma. Vi. Lu.;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto:

– che il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata, emessa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante la mancata opposizione delle parti costituite, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità;

– che, come correttamente statuito dal giudice di prime cure, la presente controversia, radicatasi sull’atto con cui il MIUR non ha autorizzato la permanenza in servizio dell’appellante per l’anno scolastico 2016/2017 (con annessa domanda risarcitoria), rientra nella giurisdizione del giudice ordinario;

– che, infatti, in tema di pubblico impiego privatizzato, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, ivi compresa la sua cessazione, mentre al giudice amministrativo sono devolute soltanto quelle attinenti alle procedure concorsuali, che sono strumentali alla costituzione del rapporto e il cui momento finale è costituito dalla approvazione della graduatoria;

– che il titolare di una posizione giuridica (devoluta alla cognizione della giurisdizione ordinaria) non può scegliere di rivolgersi al giudice amministrativo per l’annullamento dell’atto lesivo, poiché il sopra citato art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 non prevede un regime di “doppia tutela giurisdizionale”;

– che, in tutti i casi nei quali vengono in considerazione atti amministrativi presupposti, ove si agisca a tutela delle posizioni in materia di lavoro pubblico alle dipendenze delle Amministrazioni, i rimedi di tutela sono quelli attribuiti al giudice ordinario (cfr. Cass., sez. un., 5/06/2006, n. 13169);

– che è inconferente la sentenza n. 616 del 2016 del Consiglio di Stato, richiamata dal ricorrente, trattandosi in quel caso di controversia concernente la legittimità in via immediata e diretta di un provvedimento di natura organizzativa;

– che l’appello in epigrafe deve quindi essere respinto, in quanto la controversia in esame rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali di cui all’art. 11, comma, c.p.a.;

– che, quanto alla liquidazione delle spese di lite, è opportuno provvedere alla compensazione integrale tra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 9750 del 2016, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata che ha dichiarato la sussistenza della giurisdizione ordinaria, fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali di cui all’art. 11, comma 2, c.p.a.

Le spese del presente grado di giudizio sono interamente compensate tra le parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2017, con l’intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti – Presidente

Silvestro Maria Russo – Consigliere

Marco Buricelli – Consigliere

Oreste Mario Caputo – Consigliere

Dario Simeoli – Consigliere,

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