La massima

1. E’ da ascrivere rilievo istituzionale alla funzione di presidente del consiglio comunale, trascendente gli equilibri politici, che pure ne fondano la costituzione attraverso l’elezione in seno all’organo consiliare, di garante del regolare funzionamento di quest’ultimo e dell’ordinato svolgersi della dialettica tra le forze politiche in esso presenti.

2. Sia l’elezione a presidente del consiglio comunale che la relativa revoca esprimono una scelta fiduciaria delle forze politiche rappresentate nell’organo consiliare, con la quale queste, rispettivamente, convergono verso una personalità in grado di rispondere alle suddette necessità istituzionali o, al contrario, manifestano il ripensamento di quella scelta iniziale.

3. La revoca (come del resto l’elezione) del presidente del consiglio comunale trae origine da apprezzamenti di carattere politico e tuttavia non esprime una scelta libera nei fini, dovendo comunque sempre porsi nel solco del perseguimento delle finalità normative, non disponibili dai componenti del consiglio e dalle forze in esso presenti, di garantire la continuità della funzione di indirizzo politico-amministrativo dell’ente comunale.

4. A differenza dell’elezione, che costituisce un atto favorevole e viene emessa in assenza di qualsiasi verifica sull’operato del titolare dell’ufficio presidenziale, la revoca, al contrario, non può prescindere da fatti specifici inerenti la carica, ancorché gli stessi non siano commessi nell’esercizio delle funzioni presidenziali, e dalla conseguente valutazione che i componenti dell’organo da tali fatti traggono in ordine alla persistente validità dell’iniziale investitura.

5. A fronte dell’impugnazione dell’atto di revoca, il giudice amministrativo è chiamato ad un duplice ordine di verifiche, e cioè: in primo luogo, ad accertare l’effettiva sussistenza dei fatti, affinché la revoca non si fondi su presupposti inesistenti o non adeguatamente esternati nel provvedimento; ed in secondo luogo, ad apprezzare la non arbitrarietà e plausibilità della valutazione politica in forza della quale l’organo consiliare ritiene che i suddetti fatti influiscano negativamente sull’idoneità a ricoprire la funzione, dunque procedendo ad una verifica meramente estrinseca, limitata cioè al piano dell’evidente irragionevolezza ed ingiustizia della decisione, pena altrimenti lo sconfinamento del sindacato giurisdizionale in ambiti riservati ad opinabili, ma non per questo illegittime, valutazioni politico-discrezionali.

CONSIGLIO DI STATO

SEZIONE V

SENTENZA 26 novembre 2013, n. 5605

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1719 del 2012, proposto da:
Andrea Filippini, rappresentato e difeso dagli avv. Federico Tedeschini, Pierpaolo Salvatore Pugliano e Salvatore Menditto, con domicilio eletto presso il primo, in Roma, largo Messico 7;

contro

Comune di Ancona, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Lucchetti, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde 2;
Consiglio Comunale di Ancona;

nei confronti di

Fiorello Gramillano, Mara Ansevini, Corrado Cantani, Tommaso Fagioli, Pierluigi Fontana, Liana Freddini Sasso, Simone Pelosi, Letizia Perticaroli, Andrea Quattrini, Filippo Ugolini, Matteo Vichi, Eugenio Duca, Carlo Enrico Sampaolo, Diego Urbisaglia; Luigi Fiordelmondo, Pierfrancesco Benadduci, Andrea Betto, Massimo Mengani, Marco Moglie, Lorenzo Morbidoni, Virgilio Rossi, Gabriella Tripoli, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Francesca Paoletti, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde 2;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. MARCHE, SEZIONE I, n. 00919/2011, resa tra le parti, concernente revoca dall’incarico di presidente del consiglio comunale di Ancona
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Ancona e di Luigi Fiordelmondo, Pierfrancesco Benadduci, Andrea Betto, Massimo Mengani, Marco Moglie, Lorenzo Morbidoni, Virgilio Rossi e Gabriella Tripoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 novembre 2013 il Cons. Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Pugliano e Lucchetti, anche su delega dell’avv. Paoletti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. L’avv. Andrea Filippini è stato presidente del consiglio del Comune di Ancona fino alla revoca disposta in suo danno con deliberazione consiliare n. 62 del 6 giugno 2011. Per l’annullamento di quest’atto, quelli presupposti ed i conseguenti, compresa la successiva deliberazione n. 63 del 24 giugno 2011, di nomina del nuovo presidente del consiglio, proponeva ricorso davanti al TAR Marche.

Nell’impugnativa aveva sostenuto l’illegittimità della revoca, perché a suo dire fondata esclusivamente su ragioni politiche, legate alla ricomposizione della maggioranza consiliare in seguito alla fuoriuscita da essa del proprio partito (Italia dei Valori), e dunque perché disposta al di fuori dei casi previsti dagli artt. 39 e 42 del testo unico enti locali di cui al d.lgs. n. 267/2000 e dai principi generali desumibili dal medesimo testo normativo (in particolare l’art. 52, relativo alla mozione di sfiducia nei confronti del sindaco). Secondo la prospettazione dell’avv. Filippini alla base dell’impugnativa, dal complesso di dette disposizioni e principi, la revoca del presidente dell’organo consiliare può essere adottata solo per atti contrari alla legge o specifiche violazioni commesse nello svolgimento delle funzioni inerenti alla carica, nel caso di specie insussistenti.

2. Il TAR respingeva il ricorso:

– osservando che la revoca impugnata “seppure muovendo da un giudizio politico negativo di fondo sull’operato dell’avv. Filippini, ha anche richiamato fatti ben precisi”;

– soggiungendo che del tutto legittimamente l’organo consiliare aveva operato ai fini della rimozione proprio vertice una rivisitazione di detti fatti, parte dei quali risalenti rispetto all’adozione dell’atto, allorché aveva constatato “che il percorso politico dell’interessato segue ormai una determinata traiettoria”;

– richiamando a sostegno di questo assunto il precedente di questa Sezione (decisione n. 1042 del 3 marzo 2004), in cui si era affermata la legittimità della revoca di un presidente del consiglio autore di una campagna di delegittimazione dell’operato del sindaco e della giunta in carica;

– concludendo che i fatti addotti a presupposto della revoca impugnata denotavano effettivamente una mancanza “di imparzialità ed equidistanza che il ruolo di presidente del consiglio impone”, ed in particolare: ripetute esternazioni contenenti giudizi negativi all’indirizzo della maggioranza consiliare; il volontario rifiuto di non presiedere per intero le sedute del 16 dicembre 2010 e del 24 gennaio 2011; l’avere in quest’ultima seduta posto in votazione mozioni in contrasto fra loro, fatto in relazione al quale si addiveniva ad un successivo annullamento in autotutela della delibera.

3. Nel proprio appello l’avv. Filippini contesta tanto le premesse quanto le conclusioni cui il giudice di primo grado è giunto, riproponendo tutte le censure originarie.

Lamenta in particolare che il TAR abbia convalidato la revoca di una carica neutrale e circondata da garanzie di stabilità a tutela del regolare funzionamento dell’organo fondamentale di indirizzo politico dell’ente comunale, per ragioni di carattere esclusivamente politico.

4. Si sono costituiti in resistenza l’amministrazione comunale di Ancona ed alcuni dei consiglieri comunali in epigrafe.

DIRITTO

1. L’appello prospetta delicate questioni in fatto ed in diritto, che conviene affrontare muovendo da queste ultime ed in particolare dal dato normativo.

1.1 L’art. 39 t.u.e.l. attribuisce al presidente del consiglio comunale poteri direttivi, di iniziativa ed impulso necessari al funzionamento degli organi collegiali. Il comma 1 prevede che al titolare di detto ufficio spetta la convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio; il successivo comma 4 gli demanda l’obbligo di assicurare che sulle questioni sottoposte al consiglio siano preventivamente ed adeguatamente informati i componenti dell’organo.

Si tratta dunque di attribuzioni di carattere necessario, visto che il citato comma 1 dell’art. 39 contempla anche la figura del vicario, e che non si esauriscono sul piano interorganico dei rapporti e delle relazioni interne al consiglio, tant’è vero che il comma 5 del suddetto art. 39 prevede che in caso di mancata convocazione possa provvedervi il Prefetto.

1.2 In linea con questa disciplina normativa, la dottrina e la giurisprudenza di questa Sezione sono concordi nell’annettere alla figura del presidente rilievo istituzionale.

In particolare, la giurisprudenza della Sezione, parte della quale richiamata anche nella delibera di revoca qui impugnata, ha affermato che:

– la funzione del Presidente del Consiglio comunale è di carattere istituzionale e non politica, per cui la sua revoca non può che essere causata dal cattivo esercizio di tale funzione, tale da comprometterne la neutralità, non potendo essere motivata sulla base di una valutazione fiduciaria di tipo strettamente politico (sentenza 25 novembre 1999, n. 1983);

– nel solco di questa pronuncia, in una successiva decisione si è affermato che la figura del presidente dell’organo consiliare è posta dall’ordinamento degli enti locali a garanzia del corretto funzionamento di detto organo e della corretta dialettica tra maggioranza e minoranza, per cui la revoca “non può essere causata che dal cattivo esercizio della funzione, in quanto ne sia viziata la neutralità, e dev’essere motivata perciò con esclusivo riferimento a tale parametro e non ad un rapporto di fiduciarietà politica” (sentenza 6 giugno 2002, n. 3187);

– segue il precedente richiamato dal TAR (sentenza 4 marzo 2004, n. 1042), in cui si è data una maggiore portata al novero delle valutazioni fondanti la revoca, giungendosi ad affermare che essa esprime valutazioni di carattere“latamente politico”, in funzione di ricomporre “l’ordinato assetto dei rapporti istituzionali tra gli organi di indirizzo politico-amministrativo del comune”, ogniqualvolta questo “risulta alterato il ruolo di garante imparziale assegnato dal presidente”;

– vi sono anche pronunce maggiormente restrittive, che circoscrivono i motivi fondanti la revoca alle sole violazioni commesse nell’esercizio di funzioni inerenti alla carica di presidente del consiglio comunale (sentenza 20 ottobre 2004, n. 6838);

– quindi, la Sezione ha precisato che possono costituire ragioni legittimamente fondanti la revoca in questione tutti quei comportamenti, tenuti o meno all’interno dell’organo, i quali, costituendo violazione degli obblighi di neutralità ed imparzialità inerenti all’ufficio, sono idonei a fare venire meno il rapporto fiduciario alla base dell’originaria elezione del presidente (sentenza 18 gennaio 2006, n. 114).

2. A conclusione di questo excursus, può ricavarsi una regola di carattere generale, che la Sezione ha costantemente affermato, dando luogo ad un indirizzo ormai consolidato.

Detta regola muove dall’incontestabile rilievo istituzionale della funzione di presidente del consiglio, trascendente gli equilibri politici, che pure ne fondano la costituzione attraverso l’elezione in seno all’organo consiliare, di garante del regolare funzionamento di quest’ultimo e dell’ordinato svolgersi della dialettica tra le forze politiche in esso presenti. Altrettanto pacifico è che sia l’elezione a presidente del consiglio comunale che la relativa revoca esprimono una scelta fiduciaria delle forze politiche rappresentate nell’organo consiliare, con la quale queste, rispettivamente, convergono verso una personalità in grado di rispondere alle suddette necessità istituzionali o, al contrario, manifestano il ripensamento di quella scelta iniziale.

Sulla base di questa premessa la Sezione ha quindi affermato il principio secondo cui la revoca (come del resto l’elezione) trae origine da apprezzamenti di carattere politico e tuttavia non esprime una scelta libera nei fini, dovendo comunque sempre porsi nel solco del perseguimento delle finalità normative, non disponibili dai componenti del consiglio e dalle forze in esso presenti, di garantire la continuità della funzione di indirizzo politico-amministrativo dell’ente comunale.

2.1 In questa prospettiva si sono quindi ricostruiti i tratti sostanziali dell’atto di revoca del presidente del consiglio comunale ed i relativi ambiti entro i quali può muoversi il sindacato di legittimità del giudice amministrativo nei suoi confronti.

A differenza dell’elezione, che costituisce un atto favorevole e viene emessa in assenza di qualsiasi verifica sull’operato del titolare dell’ufficio presidenziale, la revoca, al contrario, non può prescindere da fatti specifici inerenti la carica, ancorché gli stessi non siano commessi nell’esercizio delle funzioni presidenziali, e dalla conseguente valutazione che i componenti dell’organo da tali fatti traggono in ordine alla persistente validità dell’iniziale investitura.

2.2 Sotto questo profilo, la Sezione ha esercitato il proprio sindacato sugli atti di revoca in questione, apprezzandone la congruenza rispetto al suddetto fine, attraverso l’esame delle tipiche figure sintomatiche dell’eccesso di potere, quali in particolare la carenza di motivazione, il travisamento dei fatti, la contraddittorietà tra fatti e decisione, l’ingiustizia ed illogicità di quest’ultima. Si è così chiarito che il giudice amministrativo è chiamato ad un duplice ordine di verifiche, e cioè: in primo luogo, ad accertare l’effettiva sussistenza dei fatti, affinché la revoca non si fondi su presupposti inesistenti o non adeguatamente esternati nel provvedimento; ed in secondo luogo, ad apprezzare la non arbitrarietà e plausibilità della valutazione politica in forza della quale l’organo consiliare ritiene che i suddetti fatti influiscano negativamente sull’idoneità a ricoprire la funzione.

Quest’ultimo apprezzamento, come peraltro si è avuto modo di specificare nei ricordati precedenti, non può che arrestarsi ad una verifica meramente estrinseca, limitata cioè al piano dell’evidente irragionevolezza ed ingiustizia della decisione, pena altrimenti lo sconfinamento del sindacato giurisdizionale in ambiti riservati ad opinabili, ma non per questo illegittime, valutazioni politico-discrezionali.

3. Tanto precisato, la pronuncia qui appellata non si è discostata nelle premesse della tecnica di giudizio ora descritta e non merita quindi le critiche che le rivolge l’avv. Filippini nel primo motivo d’appello.

Infatti, è pur vero che alcune affermazioni del TAR sembrerebbero accreditare una figura di revoca del presidente del consiglio comunale fondata su ragioni esclusivamente politiche. Nondimeno, lo stesso giudice di primo grado ha posto in evidenza il fatto che la contestata delibera ha comunque operato un richiamo a “fatti ben precisi”, addotti a presupposto della decisione di rimuovere il suddetto appellante dalla carica. Il TAR ha quindi esaminato tali fatti e li ha ritenuti idonei a corroborare il giudizio di inidoneità dell’avv. Filippini a continuare a ricoprire il ruolo di garante del corretto funzionamento dell’organo di indirizzo politico.

3.1 E’ poi vero, come rimarca l’appellante nel primo motivo, che i fatti addotti a fondamento della delibera contestata sono risalenti nel tempo rispetto all’adozione della proposta di revoca e che quest’ultima iniziativa si situa all’indomani della fuoriuscita del partito del presidente revocato dalla maggioranza consiliare e di espliciti inviti alle dimissioni provenienti dal sindaco attraverso organi di stampa.

Ciò nondimeno, se i profili in questione costituiscono indubbi elementi di valutazione delle censure di eccesso di potere contenute nei residui due motivi d’appello, in quanto costituenti parametri di giudizio per apprezzare la plausibilità della valutazione contenuta nella revoca, gli stessi non possono essere da soli idonei a ritenerla illegittima, laddove risulti comunque fondata su fatti sintomatici della perdita del ruolo di guida imparziale dell’organo consiliare.

4. Su questo decisivo punto occorre quindi verificare se il giudice di primo grado abbia effettuato una puntuale disamina delle ragioni esternate nella delibera impugnata, in particolare se abbia correttamente riscontrato che i fatti contestati sono sussistenti ed inoltre se gli stessi possano ragionevolmente rilevare ai fini del giudizio di perdita di fiducia nei confronti del vertice istituzionale dell’organo consiliare. Il tutto secondo i profili di eccesso di potere prospettati dall’avv. Filippini nei motivi secondo e terzo d’appello, che devono quindi essere esaminati congiuntamente.

4.1 Venendo dunque ai fatti posti a base della revoca, questi consistono:

– nell’avere posto in votazione deliberazioni contrastanti nella seduta consiliare del 24 gennaio 2011 (argomento n. 2348/2010, approvato con deliberazione n. 3 ed argomento n. 86/2011, approvato con deliberazione n. 6) e così anche nella seduta del 21 marzo 2011 (deliberazione n. 38/2011, in contrasto con l’annullamento in autotutela della deliberazione n. 6/2011, per via del suddetto contrasto);

– nell’avere assunto la carica di vice-segretario provinciale del suo partito in seguito all’elezione a presidente del consiglio comunale ed avere espresso in più occasioni “pesanti apprezzamenti sull’operato della Giunta e del Sindaco”;

– nel non avere presieduto la seduta del 16 dicembre 2010, da lui stesso convocata, ed avere dichiarato pubblicamente le ragioni di tale decisione: “per non vedere lo spettacolo indegno offerto da questa autodifesa dell’Assessore di fronte ad una debacle palese”;

– nell’avere dichiarato a verbale nella seduta del 24 gennaio 2011 l’intenzione di non presiedere i lavori consiliari in prossimità della trattazione di una mozione di sfiducia nei confronti di un assessore “come gesto di distensione, e per una questione di dignità personale e politica”.

4.1.1 Vi è peraltro nella delibera impugnata un ulteriore addebito nei confronti dell’avv. Filippini, consistente nell’organizzazione di un consiglio comunale allargato anche ad altre amministrazioni locali del circondario per discutere dei futuri assetti di un ente fieristico, ma questo è stato ritenuto dal giudice di primo grado, con statuizione non impugnata in questa sede, inidoneo a fondare una decisione di revoca del presidente del consiglio comunale.

4.2 Con riguardo quindi agli altri fatti, ed in particolare al fatto di avere posto in votazione deliberazioni contrastanti, l’appellante deduce che nessuno dei presenti, ivi compresi i vertici amministrativi dell’ente comunale che assistevano alla seduta, ha rilevato il contrasto, essendo quest’ultimo emerso solo in seguito.

Per quanto concerne la campagna denigratoria e la dichiarazione di non volere presiedere la seduta consiliare del 16 dicembre 2010 causa l’ “indegnità dello spettacolo che si sarebbe consumato”, l’avv. Filippini evidenzia che tali circostanze non trovano riscontro in alcun atto ufficiale. Obietta inoltre che l’assunzione di una carica di partito è fatto ininfluente ai fini dell’esercizio della funzione di presidente del consiglio comunale.

In relazione agli allontanamenti dalle sedute, osserva che in base ai dati ufficiali esso appellante è stato tra i consiglieri maggiormente presenti sia per il 2009 (69 votazioni su 69) sia per il 2010 (159 votazioni su 161) e che gli unici allontanamenti sono stati determinati da motivi di salute, senza tuttavia che ciò abbia influito sul regolare andamento dei lavori.

5. Il Collegio osserva dal canto suo che, in relazione alla votazione di mozioni in contrasto tra loro, sono condivisibili le doglianze dell’appellante.

Nessuno dei partecipanti a quella seduta, tra consiglieri di maggioranza, minoranza e funzionari amministrativi presenti, ha innanzitutto rilevato il contrasto. Quest’ultimo, in effetti, consistente nell’avere dapprima individuato la localizzazione dell’impianto comunale di trattamento di rifiuti secchi, seguita poi dal conferimento del mandato al competente assessore di “approfondire la localizzazione del sito più idoneo”, risulta essere stato accertato solo successivamente dal segretario generale, su impulso di un consigliere comunale.

Se dunque è indubbia la svista, emerge tuttavia in modo altrettanto evidente l’illogicità di un giudizio di parzialità e quindi di incapacità a svolgere le funzioni di presidente dell’organo consiliare che solo su di essa si basi. Il contrasto logico di deliberazioni costituisce infatti un’evenienza che ben può avvenire in qualsiasi consesso politico, a causa del succedersi di emendamenti posti in votazione sul relativo oggetto, ma dai quali non è possibile automaticamente dedurre la volontà di favorire alcuna parte politica o di attentare alla funzionalità dell’organo. Sul punto sovviene il precedente, sopra ricordato, di cui alla sentenza n. 114/2006, nel quale si è affermata la legittimità della revoca di un presidente del consiglio comunale che invece aveva rifiutato di porre all’ordine del giorno una proposta di delibera avanzata dal sindaco. In questo caso, quindi, vi era un comportamento volontario espressivo di una posizione di frontale contrapposizione tra le due cariche. Nel presente, invece, viene in rilievo, come poc’anzi accennato, un singolo episodio di difettoso controllo circa il contenuto delle proposte di mozione poste ai voti.

5.1 Come poi correttamente osserva l’appellante, l’assunzione della carica all’interno del proprio partito nel corso del mandato presidenziale non ha alcun rilievo ai fini del giudizio sull’idoneità a rimanere nelle funzioni di presidente del consiglio comunale, trattandosi di fatto del tutto estraneo alle esigenze di rappresentanza istituzionale e funzionalità di quest’ultimo organo.

5.2 Anche per quanto concerne i ripetuti e prolungati allontanamenti dai lavori consiliari, la delibera impugnata non si sottrae ai rilievi dell’odierno appellante circa l’assenza di ricadute sulla funzionalità dell’organo, grazie alla figura, istituzionalmente prevista, del vicepresidente.

5.3 Tuttavia, la pars destruens dell’appello si arresta qui.

Per quanto concerne le pubbliche esternazioni con le quali l’odierno appellante avrebbe manifestato la perdita della propria posizione di neutralità, il Comune di Ancona ha prodotto in primo grado una rassegna stampa ed alcuni verbali delle sedute consiliari dell’ultimo anno, contenenti giudizi critici dell’odierno appellante all’indirizzo di sindaco, assessori e giunta nel suo complesso, apparsi su quotidiani nazionali e locali (in particolare: Il Progresso, Il Resto del Carlino, Il Messaggero, Il Corriere Adriatico); dichiarazioni cui si accompagnano decisioni personali di abbandonare la presidenza; avvertimenti nei confronti dei colleghi circa possibili iniziative giudiziarie per ottenere il risarcimento dei danni in caso di revoca.

Da tali documenti appare in effetti incontestabile la posizione di forte contrasto politico assunta dall’avv. Filippini, espressa attraverso giudizi di incapacità nell’attendere all’ordinaria amministrazione; in inviti nei confronti di singoli assessori ad impegnarsi di più o in trancianti dichiarazioni circa lo stato dell’amministrazione comunale “allo sbando e senza guida”. Tra queste dichiarazioni alla carta stampata vi è anche quella riguardante le ragioni della tardiva assunzione della presidenza della seduta consiliare del 16 dicembre 2010, in cui l’avv. Filippini afferma di non avere voluto volontariamente partecipare ai lavori “per non vedere lo spettacolo indegno offerto da questa autodifesa di Borgognoni (assessore alla Protezione civile n.d.e.) di fronte ad una debacle palese”.

Per quanto concerne la dichiarazione di non voler presiedere la seduta del 24 gennaio 2011 “come gesto di distensione, e per una questione di dignità personale e politica” (così nella delibera di revoca), l’avv. Filippini non svolge alcuna contestazione. Ed in effetti, si legge a pag. 78 del verbale della seduta la seguente dichiarazione dell’odierno appellante: “Io non presiederò adesso, ma questo gesto confido sia interpretato da tutti quanti voi per quello che è, cioè un gesto di distensione e di rispetto. E’ un gesto di distensione e confido sarà preso per quello che è, perché io rispetto profondamente la soluzione che è stata trovata tra le forze di maggioranza, condivisa con il sottoscritto e con il mio collega di partito (…). Capisco che è una mediazione rispettabile e valida, sono contento che ci sia stata, però, per una questione di dignità politica e personale, ripeto, non presiederò questa parte della seduta e confido, ripeto, che il mio gesto sia veramente interpretato per quello che è, cioè un gesto volto a evitare ulteriori fibrillazioni…”

Risultando con ciò provata, quest’ultima circostanza costituisce indubbiamente una perdita del ruolo di rappresentante neutrale dell’istituzione consiliare. Essa si sostanzia infatti in una dichiarazione, assolutamente non richiesta, che riecheggia e si inserisce nello scontro creatosi nella coalizione politica di maggioranza presso l’amministrazione comunale di Ancona, di cui vi è ampia documentazione agli atti del presente giudizio. Palese è dunque la violazione del dovere di estraneità che il presidente del consiglio comunale deve mantenere rispetto alla dialettica delle forze politiche in esso rappresentate.

6. Questa dichiarazione, espressa in un contesto istituzionale, può essere valorizzata singolarmente e comunque va contemporaneamente letta con la predetta dichiarazione (questa volta alla stampa) relativa alla seduta consiliare del 16 dicembre 2010 e tutte le altre sopra dette.

Complessivamente, quindi, parte dei fatti addotti a sostegno della contestata revoca sono effettivamente sussistenti.

Si tratta nell’insieme di fatti che denotano un notevole appannamento del ruolo istituzionale della carica presidenziale ed una evidente perdita di neutralità.

Legittimamente, inoltre, gli stessi fondano la decisione di revoca, donde il rigetto dei motivi secondo e terzo dell’appello e, quindi, di quest’ultimo complesso nella sua interezza.

Infatti, si tratta nel complesso di giudizi di critica politica che, se ammissibili per i singoli consiglieri, perché complessivamente riconducibili alle prerogative di controllo politico sull’amministrazione di detto ufficio (art. 43 t.u.e.l.), sono altrettanto evidentemente preclusi al rappresentante istituzionale dell’organo di indirizzo politico-amministrativo. Come ampiamente visto sopra attraverso i richiami ai precedenti di questa Sezione in materia, quest’ultimo deve rimanere estraneo alla contesa politica, sia nell’esercizio della funzione presidenziale che quale esponente di un partito politico presente in consiglio, altrimenti venendo meno quelle esigenze di tutela della stabilità della carica istituzionale rispetto a possibili arbitri delle altre forze partitiche.

Sotto questo profilo risulta dunque pertinente il richiamo alla decisione n. 1042/2004 operato dal TAR. Contrariamente a quanto sostiene l’avv. Filippini, infatti, detto precedente risulta in termini con la presente vicenda contenziosa, giacché anche in quel caso il titolare della carica presidenziale aveva tratto spunto da contrasti tra le forze politiche della maggioranza per esprimere pubblicamente apprezzamenti di sfiducia nei confronti degli altri organi politici di vertice dell’ente comunale.

Non giova allo stesso appellante richiamare il precedente di questa Sezione costituito dalla sentenza n. 6838/2004, anch’essa richiamata nell’excursus giurisprudenziale, giacché in quel caso la revoca si fondava su fatti del tutto estranei all’esercizio della carica presidenziale (partecipazione ad una campagna per elezioni regionali per un partito non facente parte della coalizione di maggioranza del comune) ed è stata pertanto ritenuta in contrasto con le garanzie di stabilità previste dall’ordinamento degli enti locali.

7. L’appello deve quindi essere respinto, ma le spese possono essere compensate tra tutte le parti in ragione del coinvolgimento personale del soccombente nella presente vicenda contenziosa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese tra tutte le parti in causa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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