La comunicazione della volontà di non proseguire il rapporto non è affatto caratterizzata dalla valutazione necessaria dell’interesse pubblico, ben potendo essere determinata, in concreto, da altre ragioni, non rappresentando, quindi l’interesse pubblico il presupposto della disdetta, ma, semplicemente, uno dei motivi, della determinazione assunta dal concedente. La disdetta è riferita alla normale scadenza del rapporto, allo scopo di impedire la rinnovazione tacita del servizio svolto dal precedente gestore, inserendosi nel fisiologico sviluppo paritetico del rapporto, indipendentemente dalle ragioni addotte dall’amministrazione
Consiglio di Stato
sezione V
sentenza 25 maggio 2017, n. 2459
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 7449 del 2016, proposto da:
Tr. Sas, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Al. To., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo (…);
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Se. Si., con il quale è domiciliata in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE II TER n. 02154/2016, resa tra le parti, concernente il diniego di ampliamento di un’occupazione di suolo pubblico;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 marzo 2017 il Cons. Daniele Ravenna e uditi per le parti gli avvocati Bi. A. Pa., in sostituzione dell’avv. To., e Se. Si.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con la sentenza segnata in epigrafe, ha respinto il ricorso proposto dalla soc. Tr. s.a,s, per l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 80387 del 12 ottobre 2011 (con la quale il Comune di Roma (ora Roma Capitale) – Municipio Centro Storico ha comunicato i motivi ostativi all’ampliamento dell’occupazione di suolo pubblico in (omissis) e contestualmente la disdetta della originaria concessione dal 1° gennaio 2012) e del Piano di massima occupabilità (di seguito: PMO) di via (omissis) di cui alla delibera n. 28 del 14 ottobre 2011.
Sono stati infatti ritenuti infondati i motivi di censura sollevati, concernenti: a) la violazione dell’art. 20 della legge n. 241 del 1990, in quanto l’istituto del silenzio assenso non si applica agli atti e procedimenti riguardanti, tra l’altro, il patrimonio culturale e paesaggistico; b) la violazione della legge della Regione Lazio 29 novembre 2006, n. 21 (recante la disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande), del Regolamento regionale n. 1 del 2009 (di attuazione della medesima) nonché dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, in quanto il Regolamento regionale stabiliva tra l’altro (art. 2) che i Comuni, nell’adozione degli atti in materia di occupazione di suolo pubblico, avrebbero dovuto tener conto di determinati criteri generali, salvaguardando in particolare le aree di particolare valenza storico-ambientale o socio-economica e ciò era avvenuto effettivamente in concreto, posto che il provvedimento impugnato era stato adottato sulla base di quanto espresso dai rappresentanti degli Uffici competenti in sede di Conferenza dei servizi in data 27 luglio 2011, nonché del parere contrario espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per il Comune di Roma, in data 25 febbraio 2011 (a nulla rilevando per contro che la Commissione commercio, in sede consultiva avesse “bocciato quegli stessi Piani che il Municipio ha poi adottato, determinandone un difetto procedimentale”, con il mancato inserimento dell’area in questione, senza tener conto di ciò e dell’affidamento ingenerato nei privati già titolari di OSP); c) la disparità di trattamento tra gli occupanti regolari di spazi pubblici determinata dall’adozione dei PMO in modo disorganico e in tempi diversi, giacché i piani di massima occupazione costituivano espressione tipica della discrezionalità amministrativa e come tale si sottraevano al sindacato di legittimità, salve le macroscopiche ipotesi di arbitrarietà, illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti che nel caso di specie non sussistevano, le deduzioni della ricorrente atteggiandosi a mere inammissibili opinioni dissenzienti; d) il difetto di motivazione e di istruttoria del provvedimento impugnato, giacché esso era stato adottato ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del Regolamento comunale in materia di occupazione di suolo pubblico (OSP) e del canone (COSAP), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 119 del 30 maggio 2005 (di seguito Regolamento OSP) e della delibera del Consiglio Municipale n. 2 del 2011, e doveva essere correttamente qualificato come disdetta della concessione e non come revoca della stessa, non potendosi far valere per contro alcun legittimo affidamento alla continuazione del rapporto concessorio stesso.
2. La società interessata ha chiesto la riforma di tale sentenza, riproponendo in sostanza le censure sollevate in primo grado, a suo avviso, malamente apprezzate, superficialmente esaminate ed ingiustamente respinte con motivazione lacunosa ed affatto condivisibile.
Roma Capitale, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell’appello, deducendone l’inammissibilità e l’infondatezza.
3. Nell’imminenza dell’udienza di trattazione le parti hanno illustrato con apposite memorie le proprie tesi difensive.
4. All’udienza pubblica del 2 marzo 2017, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. Il ricorso è infondato nel merito, così che si può prescindere dalle eccezioni di inammissibilità sollevate dall’amministrazione appellata.
5.1. Quanto al primo motivo di gravame, riguardante la presunta violazione dell’art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sufficiente rilevare che l’appellante sostiene che la censura sollevata in primo grado sul punto non avrebbe riguardato l’appartenenza dell’area in cui insiste la occupazione di suolo pubblico al patrimonio culturale e paesaggistico, ma la inammissibile durata (ben oltre i sessanta giorni) del procedimento avviato con la richiesta di ampliamento della concessione di suolo pubblico già in essere.
Sennonché la contraddittorietà e l’infondatezza di tale prospettazione risulta in maniera plastica se si tiene conto che, una volta ammesso (circostanza non contestata) che l’area in cui insiste l’occupazione de qua rientra nell’ambito del patrimonio culturale e paesaggistico, non è più invocabile l’istituto del c.d. silenzio – assenso previsto dall’art. 20, comma 4, della predetta l. n. 241 del 1990 e dunque diventa irrilevante il presunto inutile decorso di termini procedimentali.
5.2. Gli altri motivi di gravame, che per la loro intima connessione possono essere trattati congiuntamente, sono ugualmente infondati. Al riguardo si osserva quanto segue.
Quanto alla disdetta della originaria concessione di occupazione di suolo pubblico, rilasciata nel 2001, occorre rilevare che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale formatosi proprio in controversie analoghe, essa non ha natura discrezionale, ma vincolata (Cons. Stato, sez. V, 13 marzo 2000, n. 327; 31 dicembre 2014, n. 6449, a mente della quale tra l’altro “…la comunicazione della volontà di non proseguire il rapporto non è affatto caratterizzata dalla valutazione necessaria dell’interesse pubblico, ben potendo essere determinata, in concreto, da altre ragioni, non rappresentando, quindi l’interesse pubblico il presupposto della disdetta, ma, semplicemente, uno dei motivi, della determinazione assunta dal concedente. La disdetta è riferita alla normale scadenza del rapporto, allo scopo di impedire la rinnovazione tacita del servizio svolto dal precedente gestore, inserendosi nel fisiologico sviluppo paritetico del rapporto, indipendentemente dalle ragioni addotte dall’amministrazione”).
Ciò esclude in radice la stessa possibilità di invocare la sussistenza di un legittimo affidamento alla rinnovazione della originaria concessione.
Quanto invece al diniego di ampliamento della originaria concessione, ferme restando le considerazioni fin qui svolte, non può sottacersi che si è in presenza di un atto di natura discrezionale che sfugge al sindacato di legittimità salva la manifesta irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà, illogicità o sviamento di fatti, estremi che non si rinvengono nel caso di specie, in cui l’amministrazione ha puntualmente indicato le ragioni ostative facendo riferimento anche al parere espresso dall’autorità preposta alla cura del patrimonio storico, artistico, culturale e paesaggistico. E’ appena il caso di osservare per completezza che le contestazioni svolte dall’appellante al riguardo si sostanziano in mere opinioni dissenzienti che, come tali, non sono in grado ex se di inficiare la legittimità del provvedimento impugnato.
Sotto altro concorrente profilo non può dubitarsi della ragionevolezza della scelta dell’amministrazione di non rilasciare ampliamenti delle originarie concessioni di occupazione di suolo pubblico in ragione dell’imminente adozione dei piani di massima occupabilità (onde evitare che le finalità di questi ultimi fossero frustate ancor prima della loro entrata in vigore); ciò senza contare poi che proprio l’adozione di quegli atti ben avrebbe potuto giustificare, se necessario, anche la disdetta della precedente concessione di occupazione di suolo pubblico.
5.3. Le osservazioni svolte rendono prive di fondamento anche le censure concernenti la violazione della disciplina regionale in materia di somministrazione di alimenti e bevande, disciplina che non può essere intesa nel senso voluto dall’appellante di sterilizzare a tempo pressoché indeterminato le concessione di occupazione di suolo pubblico in essere.
Non possono infine essere considerati viziati i provvedimenti impugnati per il fatto che l’adozione dei plurimi piani di massima occupabilità, concernenti singole aree della città, non sia stata contemporanea, mentre non costituisce elemento di contraddittorietà dell’azione amministrativa e tanto meno fonte di affidamento la circostanza che l’amministrazione abbia preteso il pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico malgrado l’inesistenza del titolo concessorio.
6. In conclusione l’appello deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta,
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante alle spese della presenta fase di giudizio, che liquida complessivamente in €. 2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Saltelli – Presidente
Roberto Giovagnoli – Consigliere
Claudio Contessa – Consigliere
Fabio Franconiero – Consigliere
Daniele Ravenna – Consigliere, Estensore
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