Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione V

sentenza 22 dicembre 2014, n. 6195

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE QUINTA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 1397 del 2007, proposto da:

ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA ONLUS, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Co.Ma., con domicilio eletto presso Ed.Sa. in Roma, viale (…);

contro

COMUNE DI VIAREGGIO, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv. Ca.Na. e Co.Bu., con domicilio eletto presso Gi.Gr. in Roma, corso (…);

nei confronti di

CI.MA.;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. TOSCANA – FIRENZE, Sez. III, n. 4568 del 20 ottobre 2006, resa tra le parti, concernente cessione diritto di superficie di immobili di destinazione residenziale;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Viareggio, che ha spiegato anche appello incidentale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2014 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Co.Bu.;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

1. Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sez. I, con la sentenza n. 4568 del 20 ottobre 2006, nella resistenza dell’intimato Comune di Viareggio, ha riunito due separati ricorso proposti dall’Associazione Italia Nostra Onlus (d’ora in avanti, anche solo Italia Nostra) per l’annullamento delle delibere del Consiglio comunale di Viareggio rispettivamente, n. 38 del 30 luglio 2005, avente ad oggetto “Cessione del diritto di superficie ai concessionari di immobili a destinazione residenziale posti in patrimonio disponibile del Comune. Approvazione dei valori di stima” (NRG. 1977/2005) e n. 56 del 2 dicembre 2005, recante “Regolamento per l’alienazione del patrimonio immobiliare” (con particolare riferimento all’art. 6, n. 2, che consente il ricorso alla trattativa privata laddove la condizione giuridica del bene e/o quella di fatto rendano non conveniente o non praticabile il ricorso all’asta pubblica) e n. 59 del 21 dicembre 2005, recante “Cessione del diritto di superficie ai concessionari di immobili di destinazione residenziale posti sul patrimonio indisponibile del Comune, passaggio al patrimonio indisponibile del Comune” (NRG. 312/2006), e li ha dichiarati inammissibili.

In particolare, pur riconoscendo sussistente la legittimazione dell’associazione, il predetto tribunale ha rilevato che difettava l’attualità e la concretezza dell’interesse, la lesione agli interesse tutelati da detta associazione essendo allo stato meramente eventuale ed ipotetica, dovendo ricollegarsi a futuri atti e comportamenti dell’amministrazione.

2. Con atto di appello notificato a mezzo del servizio postale il 10 febbraio 2007 Italia Nostra ha chiesto la riforma di tale sentenza.

Esposto accuratamente il substrato fattuale della vicenda della c.d. “Passeggiata” di Viareggio, l’associazione appellante con un primo articolato motivo di gravame ha lamentato l’erroneità della declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di primo grado, conseguenza, a suo avviso, della non corretta individuazione del bene oggetto della tutela invocata, nonché del superficiale e contraddittorio apprezzamento degli atti impugnati, della cui lesività, effettiva, concreta ed attuale, a suo avviso, non poteva ragionevolmente dubitarsi; ha poi riproposto i motivi di censura sollevati in primo grado, insistendo per l’annullamento degli atti impugnati.

Il Comune di Viareggio si è costituito in giudizio, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza dell’avverso gravame e spiegando appello incidentale, con cui ha decisamente negato la legittimazione a ricorrere di Italia Nostra, ingiustamente riconosciuta dai primi giudici.

La predetta amministrazione poi, nell’imminenza dell’udienza di trattazione, con apposita memoria difensiva, oltre ad insistere nelle conclusioni già precedentemente rese, ha dedotto la sopravvenuta improcedibilità dell’appello principale a causa del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sez. I, n. 491 del 12 marzo 2012, che ha dichiarato inammissibile l’altro del ricorso proposto sempre da Italia Nostra avverso la delibera del Consiglio comunale di Viareggio n. 40 del 28 giugno 2006.

3. All’udienza pubblica del 21 ottobre 2014, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

4. Deve essere innanzitutto esaminata l’eccezione di improcedibilità dell’appello principale Italia Nostra sollevata dall’amministrazione comunale di Viareggio a causa del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sez. I, n. 491 del 12 marzo 2012, che ha dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione di Italia Nostra il ricorso da questi promosso per l’annullamento della delibera del Consiglio comunale di Viareggio n. 40 del 28 giugno 2006.

L’eccezione è infondata.

Con la delibera n. 40 del 28 giugno 2006 il Comune di Viareggio ha conferito nel capitale della società Vi. s.r.l., società in house del Comune di Viareggio, una serie di immobili, quali gli impianti sportivi impianti di pubblica illuminazione; un terreno sul quale insiste discarica in disuso; immobile posto in via (…), nonché le proprietà superficiarie dei terreni posti sulla passeggiata a mare, oggetto degli atti impugnati con i ricorsi introduttivi dei giudizi di primo grado.

Quanto al conferimento dei beni costituiti dalla proprietà superficiaria dei terreni posti sulla passeggiata a mare, nella predetta delibera si legge che la Vi. s.r.l. subentra nei rapporti contrattuali oggetto delle precedenti deliberazioni consiliari n. 38 e n. 59 del 2005 ed è abilitata a cedere quelli che sono stati oggetto delle proposte irrevocabili di vendita, fermo restando, tra l’altro, (punto 4, a) il “riconoscimento ai concessionari proponenti l’acquisto e acquirenti del rimborso degli interessi nella misura legale sulle somme da questi versate a titolo di prezzo dei beni come compravenduti nell’ipotesi in cui i relativi atti di trasferimento debbano risolversi per effetto dell’accoglimento dei ricorsi giurisdizionali di cui in premessa”.

Pertanto, diversamente da quanto sostenuto dall’amministrazione comunale, tale delibera ha una valenza interna, relativamente ai rapporti, tra il Comune di Viareggio e la sua società in house, Vi. s.r.l., di semplice trasferimento della titolarità dei beni costituenti la proprietà superficiaria dei terreni posti sulla passeggiata, quanto a questi ultimi ponendosi come atto endoprocedimentale, privo di un’autonoma valenza lesiva.

La definitività di tale delibera, pertanto, che si ricollega soltanto alla mera dichiarazione di carenza di una condizione dell’azione e non già all’accertamento di un vizio derivante dall’illegittimità delle delibere che hanno dato origine al procedimento di alienazione di quei beni, non è in alcun modo idonea a far venir meno l’interesse allo scrutinio di legittimità delle predette delibere di avvio della procedura di vendita.

A conferma di ciò, sotto altro concorrente profilo, può aggiungersi che, anche a voler tacere della circostanza che proprio la questione della legittimazione a ricorrere e dell’interesse ad agire di Italia Nostra è oggetto dell’appello principale e di quello incidentale avverso la sentenza n. 4568 del 20 ottobre 2006, nella più volte citata delibera consiliare n. 40 del 28 giugno 2006 gli effetti della vendita dei beni costituiti dalla proprietà superficiaria dei terreni posti sulla passeggiata a mare sono stati espressamente condizionati dalla stessa amministrazione all’esito definitivo della controversia concernente gli atti (delibere consiliari n. 38 del 30 luglio 2005, n. 56 del 2 dicembre 2005, n. 59 del 21 dicembre 2005), così che al solo definitivo accertamento della legittimità di questi ultimi, previa decisione degli appelli in trattazione, potrebbe conseguire l’intangibilità degli effetti degli atti di vendita dei beni costituenti la proprietà superficiaria dei terreni posti sulla passeggiata a mare.

5. Passando all’esame dei gravami, principale ed incidentale, proposti avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sez. I, n. 4568 del 20 ottobre 2006, è preliminare l’esame della questione della legittimazione a ricorrere di Italia Nostra, contesta dal Comune di Viareggio con l’appello incidentale, e del suo interesse, concreto ed attuale, ad agire, è oggetto del primo motivo dell’appello principale.

5.1. In ordine alla legittimazione ad agire non vi è ragione di discostarsi dal condivisibile indirizzo giurisprudenziale secondo cui l’Associazione Italia Nostra, in ragione delle specifiche previsioni contenute nel suo statuto (articoli 1 e 3), è legittimata ad agire per la salvaguardia degli interessi ambientali non solo in senso stretto (quali gli aspetti fisico – naturalistici di una certa zona o di un certo territorio), ma anche in senso lato, comprendenti la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, dell’ambiente in senso ampio, del paesaggio urbano, rurale e naturale, dei monumenti e dei centri storici e della qualità della vita, intesi tutti come beni e valori ideali, idonei a caratterizzare in modo originale, peculiare ed irripetibile un certo ambito geografico e territoriale e pertanto capaci di assicurare ad ogni individuo, che entra in contatto con quell’ambito, un altrettanto originaria e specifica utilità, che non può essere assicurata nello stesso modo da alcun altro ambito (Cons. Stato, sez. IV, 9 ottobre 2002, n. 5365; sez. V, 5 novembre 1999, n. 1841, quest’ultima con particolare riguardo alla salvaguardia dei centri storici).

Non può pertanto negarsi pertanto che nel caso di specie deve riconoscersi la legittimazione a ricorrere di Italia Nostra avverso le delibere consiliari n. 38 del 30 luglio 2005, n. 56 del 2 dicembre 2005, n. 59 del 21 dicembre 2005, astrattamente e asseritamente idonee a ledere quel particolare bene ambientale in senso lato costituito dalla c.d. “passeggiata” di Viareggio, quale specifico, peculiare ed irripetibile caratterizzazione di quell’ambito territoriale, sia dal punto di vista paesaggistico che dal punto di vista urbano, con conseguente rigetto dell’appello incidentale spiegato dal Comune di Viareggio.

5.2. Quanto al diverso, ma concorrente, profilo della concretezza e dell’attualità dell’interesse ad agire di Italia Nostra, deve rilevarsi che alle delibere impugnate, diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici, non può riconoscersi un carattere meramente programmatico e preparatorio del procedimento di alienazione dei diritti di superficie della c.d. passeggiata a mare.

5.2.1. Invero la delibera consiliare n. 38 del 30 luglio 2005, avente ad oggetto “Cessione del diritto di superficie ai concessionari di immobili a destinazione residenziale posti su patrimonio indisponibile del Comune – Approvazione dei valori di stima”, piuttosto che manifestare un semplice intento di procedere all’eventuale alienazione di quei beni, contiene una puntuale e articolata motivazione circa l’interesse pubblico sull’attuale destinazione ed utilizzazione di quei beni e sulla diversa destinazione che per lo stesso interesse pubblico sarebbe più proficua.

In particolare, dopo aver premesso che “gli arenili di ponente” sono disciplinati dal capitolato regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 114 del 21 dicembre 1999 (secondo cui, ex art. 1, punto 2, le aree e gli immobili “sono destinati alla finalità pubblica dello sviluppo e dell’incremento delle attrattive turistiche balneari e commerciali, alla valorizzazione ambientale della città e al miglioramento della qualità di vita dei cittadini e degli ospiti”, nonché, ex art. 1, punto 3, ad impianti di stabilimenti balneari e di altri esercizi atti ad incrementare l’attività turistica della città, mentre la destinazione degli immobili a civile abitazione è invece consentita in via transitoria solo per le abitazioni preesistenti all’1 gennaio 1978, risultando comunque ammessa per i fabbricati che si affacciano sulla via Barellai e sulla via (…), ex art. 1, punto 4) e dopo aver sottolineato altresì che “dalle norme sopra richiamate consegue che non è consentito il mutamento della destinazione da attività commerciale, turistica e balneare a civile abitazione, risultando invece consentito il mutamento di destinazione da civile abitazione a quelle attività diverse fissate per regola generale dal regolamento”, nella predetta delibera si afferma anche che “se è vero che, per scelta e definizione, l’utilizzo delle aree realizza appieno l’interesse pubblico, quale definito dall’art. 1 del capitolato regolamento, è altrettanto vero che le aree sulle quali insistono le civili abitazioni, ancorché appartenenti al patrimonio indisponibile, tale interesse non realizzano se non per aspetti che attengono al quadro di insieme del paesaggio che caratterizza in termine di eccezionale bellezza il tratto delle volumetrie che vanno dal canale Burlamacca alla Fossa dell’Abate. In questo senso appare quindi maggiormente rispondente all’interesse pubblico il percorso quale delineato nella relazione programmatica allegata al bilancio 2005, poiché in presenza delle condizioni come di seguito specificate, da una parte si recuperano in termini di interesse pubblico, statico e minore rispetto all’interesse pubblico rilevante e dinamico che consegue alla valorizzazione turistica di “tutta la città”, risorse da destinare ad altrettanto rilevanti esigenze di pubblico interesse”.

A ciò deve aggiungersi che non solo la predetta delibera dichiara formalmente al punto di 1 “di dare inizio al procedimento preliminare di alienazione dei diritti di comproprietà indivisa, corrispondenti ai diritti miillesimali di ciascun immobile destinato a civile abitazione e, nell’ambito del fabbricato, sull’area ove il fabbricato insiste”, per quanto approva anche la perizia di stima del valore del complesso delle varie unità abitative esistenti sugli arenili comunali di ponente (che, come espressamente affermato, costituisce un “…dato tecnico necessario e quindi atto presupposto del procedimento di alienazione”) e “lo schema dell’atto di proposta irrevocabile che i concessionari potranno trasmettere all’Amministrazione Comunale”, stabilendo altresì che l’accettazione delle proposte di acquisto è subordinata alla insindacabile valutazione dell’amministrazione sull’adeguatezza numerica delle proposte pervenute e conseguentemente sulla adeguatezza delle possibili entrate a sostenere il programma di investimenti previsti nella richiamata relazione previsionale programmatica allegata al bilancio 2005.

Anche a voler ammettere che tale delibera non sia di per sé l’atto dispositivo del patrimonio di cui si discute, il passaggio da patrimonio indisponibile a patrimonio disponibile dello stesso essendo formalmente effetto della successiva delibera n. 59 del 20 dicembre 2005, non può tuttavia negarsi che essa abbia carattere immediatamente, attualmente e concretamente lesivo, in quanto oltre a dare dichiarare l’avvio della procedura di vendita, contiene gli elementi decisivi per il successivo concreto provvedimento di dismissione del patrimonio, quale la valutazione circa il venir mento dell’interesse pubblico alla loro specifica destinazione pubblica, la loro stima, l’approvazione dello schema di cessione e la riserva della valutazione circa l’adeguatezza e la convenienza delle offerte irrevocabili di acquisto.

5.2.2. Ad analoghe conclusioni circa la effettiva sussistenza dell’interesse concreto ed attuale al ricorso deve giungersi sia quanto all’impugnazione della deliberazione n. 56 del 2 dicembre 2005, recante l’approvazione del Regolamento per l’alienazione del patrimonio immobiliare, stante la sua natura di strumento normativo per la concreta attuazione dell’alienazione dei beni in questione, sia quanto riguarda l’impugnazione della libera n. 59 del 20 dicembre 2005 che, come si è accennato, attribuisce natura patrimoniale disponibile ai beni oggetto della procedura di alienazione in questione.

5.3. Il primo motivo dell’appello principale di Italia Nostra deve essere pertanto accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata deve essere dichiarato sussistente l’interesse concreto ed attuale ad agire di Italia Nostra avverso le più volte citate delibere consiliari del Comune di Viareggio n. 38 del 20 luglio 2005, n. 56 del 2 dicembre 2005 e n. 59 del 21 dicembre 2005, con conseguente ammissibilità dei ricorsi (NRG. 1977/2005 e 312/2006) proposti in primo grado.

6. Devono essere esaminati i motivi di censura sollevati in primo grado da Italia Nostra, come riproposti con l’atto di appello.

Essi sono così rubricati: “Violazione di legge (art. 828 E SS. Cod. civi.; principi in materia di patrimonio indisponibile)”; “Eccesso di potere per illogicità manigesta; eccesso di potere per travisamento dei fatti; eccesso di potere per difetto e/o insufficiente motivazione; eccesso di potere per sviamento”; “Violazione di legge (artt. 42, 48 e 107 T.U. Enti locali D, Lvo 18 agosto 2000 n. 267; art. 12 Capitolato delle concessioni demaniali del Comune di Viareggio Del. C.C. n. 114 del 21.12.1999); Incompetenza; Violazione di legge (art. 7 e 9 relativamente alle associazioni e 21 octies legge n. 241 del 1990, come modificata dalla L. n. 15/05; art. 3 e 97 Cost. Principi in tema di trasparenza efficienza e buon andamento dell’amministrazione)”; “Violazione di legge (art. 28 lett. e) legge 23 dicembre 1998 n. 448 – Finanziaria 1999); Violazione di legge (Principi in materia di corretto procedimento ed andamento ed efficienza della P.A.; art. 97 Cost.); Violazione di legge (art. 3 e ss. legge 24 dicembre 1908, n. 783 e Regolamento n. 454 del 1909; art. 9 legge 24 dicembre 1993 – finanziaria 1994; art. 12 legge 15 maggio 1997; art. 51 n. 9 Statuto comunale); Eccesso di potere per difetto e/o insuffciente motivazione; eccesso di potere per illogicità manifesta e sviamento”.

L’intima connessione che li caratterizza ne consente la trattazione congiunta.

Essi sono infondati.

6.1. Al riguardo si rileva innanzitutto che posto che, per un verso, il passaggio dei beni dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile, laddove la materia non sia disciplinata da apposita previsione di legge, può legittimamente avvenire mediante atto amministrativo ovvero ancora sulla base di atti concludenti incompatibili con la destinazione pubblica (Cons. St., sez. IV, 5 novembre 2004, n. 7245; sez. VI, 27 novembre 2002, n. 6507) e, per altro verso, che i provvedimenti di sdemanializzazione, così come quelli recanti il passaggio di beni dal patrimonio indisponibile a quello disponibile, sono caratterizzati da un’ampia discrezionalità (Cons. St., sez. VI, 6 agosto 2013, n. 4111), non meritano favorevole considerazione le doglianze svolte da Italia Nostra quanto all’apprezzamento (ed alla dichiarazione) con cui l’amministrazione comunale di Viareggio ha dichiarato che è venuto meno l’interesse pubblico alla destinazione pubblica dei beni immobili di cui si tratta e quindi la loro appartenenza al patrimonio indisponibile del Comune.

Il fatto che quei beni originariamente fossero di natura demaniale e che per oltre ottanta anni il Comune di Viareggio abbia mantenuto la destinazione pubblica non costituiscono di per sé un ostacolo insormontabile ad una nuova (e diversa) valutazione della effettiva e necessaria persistenza della destinazione pubblica degli stessi, giacché spetta esclusivamente all’amministrazione proprietaria dei beni compiere tale valutazione; questa del resto impinge nel merito dell’azione amministrativa ed è frutto dell’ampia discrezionalità di cui è titolare in materia l’amministrazione (tanto più che i beni anche immobili costituiscono lo strumento per il raggiungimento degli scopi espressamente assegnati dalla legge) e come tale sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, tranne l’ipotesi di manifesta irragionevolezza e illogicità o travisamento di fatti, che non si ravvisano nel caso di specie.

L’amministrazione comunale di Viareggio ha infatti al riguardo puntualmente assolto l’onere motivazionale e istruttorio imposto dalle legga, evidenziando in modo sufficientemente adeguato le ragioni che militano per il sopravvenuto venir meno dell’interesse pubblico alla destinazione pubblica di quei beni, quanto meno nella parte in cui ormai da tempo hanno costituito oggetto di specifica di destinazione a civile abitazione (e solo per i quali è prevista la procedura di alienazione), non potendo sottacersi che l’interesse alla conservazione all’attuale configurazione dello stato dei luoghi (sotto il profilo della tutela degli interessi ambientali in senso lato, cui si è sopra fatto cenno) è assicurato, come dedotto dall’amministrazione comunale, con previsioni di natura urbanistica (oltre che in concreto con il vincolo imposto in sede di alienazione alla conservazione dell’attuale destinazione dei beni, da qualificarsi come una vera e propria obbligazione propter rem, che non è perciò affatto un elemento sintomatico del dedotto eccesso di potere per travisamento).

6.2. Non è dato riscontrare poi alcuna contraddittorietà nelle delibere impugnate per il fatto che oggetto di cessione siano solo le quote millesimali di quelle proprietà superficiali, atteso che proprio il notorio principio dell’elasticità del diritto di proprietà consente di operare legittimamente una tale separazione concettuale, contemperando peraltro i contrapposti interessi in gioco, quello pubblico alla non alterazione dello stato dei luoghi ed alla vendita di quelle proprietà ai privati, e quello privato ad ottenere definitivamente in proprietà beni per i quali il cittadino è attualmente costretto a corrispondere un canone di concessione, consentendo altresì all’ente pubblico di potere contare su di un considerevole introito finanziario da utilizzare per altre finalità pubbliche (la cui indicazione nel procedimento in esame non è necessaria ai fini della sua legittimità).

Così come ugualmente irrilevante ai fini della legittimità delle delibere impugnate e dell’avviato procedimento di alienazione è la presunta non esaustività della perizia di stima dei beni oggetto di alienazioni, dal momento che non solo la dedotta frettolosità del mandato affidato al consulente dell’amministrazione e la ristrettezza dei tempi accordatigli non costituiscono elementi di per sé obiettivamente idonei a fondare un giudizio di erroneità o di non adeguatezza della perizia stessa, per quanto l’amministrazione si è in ogni caso riservato di valutare la congruità dei prezzi offerti dagli acquirenti (anche con riferimento alla complessiva economicità dell’operazione finanziaria di reperimento di risorse, imperniata sull’avvio del procedimento di alienazione in questione), facoltà che, diversamente da quanto prospettato dall’appellante, non incide sulla valutazione circa la sopravvenuta carenza di interesse pubblico alla destinazione pubblica di quei beni, bensì solo sugli effetti economici per il patrimonio dell’ente della vendita di quei beni, e non costituisce pertanto sintomo di sviamento ovvero di contraddittorietà o perplessità dell’avviato procedimento di alienazione.

Sotto tale ultimo profilo, e tenuto conto che l’avvio del procedimento di alienazione si fonda proprio sulla valutazione della sopravvenuta carenza dell’interesse pubblico alla destinazione pubblica dei beni di cui si discute, è priva di qualsiasi consistenza la doglianza circa la dedotta violazione della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in tema di dismissione del patrimonio pubblico, giacché proprio la ricordata valutazione dell’amministrazione dà ragionevolmente del fatto che quei beni non sono più funzionali all’interesse pubblico.

6.3. Quanto al vizio di incompetenza da cui sarebbe affetti gli atti impugnati per essere stati adottati, secondo l’appellante, dal consiglio comunale invece che dalla giunta, esso non sussiste.

Nel sistema delineato dal Testo unico degli enti locali la giunta è l’organo politico esecutivo con competenza generale e residuale, abilitata a compiere tutti gli atti che non siano riservati dalla legge (o dallo statuto) al consiglio comunale, la cui competenza è invece circoscritta ai soli atti fondamentali dell’ente, tassativamente ed espressamente indicati dall’articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (ex multis, Cons. St., sez. V, 23 giugno 2014, n. 3137; 12 novembre 2013, n. 5421; 20 agosto 2013, n. 4192; 15 luglio 2013, n. 3809), così che non può dubitarsi che le delibere in questione rientravano nella competenza dell’organo consiliare (cui spetta, ex art. 42, comma 2, lett. l), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

6.4. Non sussiste infine neppure la pretesa violazione delle regole dell’evidenza pubblica, suggestivamente prospettata dall’appellante in considerazione che l’alienazione di cui si discute avverrebbe a trattativa privata, in favore degli stessi attuali concessionari, senza consentire la partecipazione di altri soggetti potenzialmente interessati e così rendendo astrattamente meno vantaggiosa, anche dal punto di vista economico, l’intera operazione organizzata dall’ente.

Al riguardo è sufficiente osservare, per un verso, che è lo stesso invocato articolo 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ad ammettere che la vendita dei beni immobili possa essere disposta anche in deroga alle norme di cui alla L. 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con R.D. 17 giugno 1909, n. 454, e successive modificazioni, nonché alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i princìpi generali dell’ordinamento giuridico-contabile, fatto salvo il rispetto di criteri di trasparenza e di adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, da definire con regolamento dell’ente interessato, e che, d’altra parte, di tali principi di cui nel caso di specie non è stata neppure postulata la eventuale violazione.

Ciò senza contare che è del tutto ragionevole che la proposta di vendita dei beni in questione sia stata prevista proprio per gli attuali concessionari degli stessi: questi infatti, a tacer d’altro, sono effettivamente e direttamente interessati al rapido acquisto e ciò costituisce un obiettivo ed inequivocabile elemento di semplificazione, oltre che di efficacia e di effettiva dell’intera procedura e dei fini con essa perseguiti, soddisfacendo così anche l’interesse economico – finanziario perseguito dall’amministrazione.

Peraltro sotto tale ultimo profilo deve ancora rilevarsi che non solo la stima dei beni da alienare è stata operata da un tecnico incaricato dall’amministrazione (il che esclude di per sé il ricorso alla trattativa privata possa determinare un ingiustificato minore introito per l’ente, rispetto a quello astrattamente ricavabile da un pubblico incanto), per quanto, come già rilevato in precedenza, l’amministrazione si è comunque riservata la valutazione dell’adeguatezza, anche sotto il profilo economico – finanziario, delle proposte di acquisto formulate dai concessionari.

Ciò esclude altresì la sussistenza del vizio, pure sollevato dall’appellante, circa la violazione dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tanto più che gli atti impugnati hanno natura di atti generali e regolamentari (per i quali la partecipazione procedimentale è espressamente esclusa) e che in ogni caso non è stato neppure indicato quali sarebbero stati ovvero in cosa sarebbero consistiti gli apporti conoscitivi che sono stati in tal modo pretermessi ed in che modo gli stessi avrebbero potuto eventualmente modificare la decisione dell’amministrazione.

7. In conclusione, alla stregua delle osservazioni svolte, deve essere respinto l’appello incidentale del Comune di Viareggio; deve essere invece accolto per quanto di ragione l’appello principale di Italia Nostra e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, devono essere dichiarati ammissibili i ricorsi proposti in primo grado, che tuttavia devono essere respinti nel merito.

Le spese del doppio grado di giudizio, in ragione della complessità delle questioni e della parziale reciproca soccombenza, possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quinta – definitivamente pronunciando sull’appello principale proposto dall’Associazione Italia Nostra Onlus e su quello incidentale spiegato dal Comune di Viareggio avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sez. I, n. 4568 del 20 ottobre 2006, così provvede:

– respinge l’appello incidentale:

– accoglie per quanto di ragione l’appello principale e dichiara ammissibili i ricorsi di primo grado; giudicando sugli stessi, li respinge;

– dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:

Alessandro Pajno – Presidente

Francesco Caringella – Consigliere

Carlo Saltelli – Consigliere, Estensore

Nicola Gaviano – Consigliere

Fabio Franconiero – Consigliere

Depositata in Segreteria il 22 dicembre 2014.

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