Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 21 giugno 2017, n. 3034

In linea generale gli intervenienti non hanno titolo a interporre appello, a causa della natura riflessa e derivata del proprio interesse (alla rimozione o al mantenimento del provvedimento impugnato), mentre ad essi è riconosciuta la legittimazione ad impugnare la pronuncia di primo grado per i soli capi di sentenza che riguardino direttamente la loro posizione processuale, come nel caso in cui questa sia negato il titolo ad intervenire nel giudizio o di condanna al pagamento delle spese processuali.

Consiglio di Stato

sezione V

sentenza 21 giugno 2017, n. 3034

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quinta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4867 del 2016, proposto da:

Ma. Pa. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Sp. Ca., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Fr. Or., in Roma, piazza (…);

contro

Regione Campania, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Al. Bo., con domicilio eletto presso l’ufficio di rappresentanza della Regione in Roma, via (…);

Comune di (omissis), non costituito in giudizio;

e con l’intervento di

ad adiuvandum:

Sa. An. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Sp. Ca., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Fr. Or., in Roma, piazza (…);

per la revocazione

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE V, n. 141/2016, resa tra le parti, concernente alcuni provvedimenti di quantificazione del canone enfiteutico

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Vista l’ordinanza cautelare della Sezione n. 3760 del 9 settembre 2016;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 giugno 2017 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per i ricorrenti e gli intervenienti l’avvocato Sp. Ca.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Gli odierni ricorrenti, ed in particolare i sig.ri Ma. Pa., An. Ma. Co., coltivatori diretti di fondi gravati da uso civico nel Comune di Comune di (omissis) hanno impugnato nel giudizio definito con la sentenza di questa Sezione in epigrafe, unitamente ad altri, i provvedimenti con cui la Regione aveva dapprima accertato l’occupazione abusiva di tali terreni ubicati nei demani (omissis), (omissis) e (omissis), e conseguentemente stabilito a loro carico la misura del canone di legittimazione, di natura enfiteutica, e quella del relativo capitale di affrancazione (decreto n. 55 del 12 ottobre 2005), e quindi richiesto il pagamento delle somme dovute a questo titolo.

2. A fondamento dell’impugnazione, i citati ricorrenti deducevano di essere titolari di un valido rapporto di enfiteusi, costituito con regio decreto del 2 novembre 1937, con cui il Commissario per la liquidazione degli usi civici aveva provveduto alla “quotizzazione” di alcune particelle, tra le quali erano comprese quelle da loro coltivate, in forza di valido titolo di acquisto dai rispettivi danti causa e legittimi assegnatari. Nel giudizio in questione la sig.ra Mi. Co., odierna terza ricorrente, proponeva invece intervento ad adiuvandum dei sig.ri Ma. Pa. e An. Ma. Co..

3. Con la sentenza in epigrafe la Sezione respingeva definitivamente l’impugnazione.

A fondamento di questa decisione veniva rilevato innanzitutto, per quanto qui di interesse, che la Regione aveva provato in giudizio di avere decretato “la “quotizzazione” solo di alcune particelle dei demani del Comune di (omissis), le quali non coincidevano con quelle che avevano formato oggetto del procedimento regionale di legittimazione avviato nel 1996 e sfociato nell’atto di legittimazione attualmente impugnato”. A fronte di ciò, la Sezione riteneva che i ricorrenti non avessero offerto la prova contraria, su di essi gravante.

4. In particolare, veniva respinto l’assunto che tale prova risiedesse in quanto accertato dal consulente tecnico di parte ricorrente (arch. Fresa, autore della relazione datata 25 maggio 1998). A questo riguardo, la Sezione statuiva che tale relazione “non solo concerneva unicamente il demanio “(omissis)”, e non anche gli altri due rilevanti ai fini di causa, ma si riferiva alle quote individuate nel detto demanio esponendo, promiscuamente, che le stesse “comprendono sia i casi proposti per la legittimazione sia quelli per i quali i relativi possessori potevano già chiedere l’affranco”.”. Quindi, concludeva nei seguenti termini: “Questo generico passaggio è inidoneo a dimostrare la tesi a base del motivo in esame rispetto alle specifiche posizioni individuali dei ricorrenti”.

5. Nel presente ricorso per revocazione – proposto collettivamente dai sopra menzionati sig.ri Ma. Pa. ed altri- si sostiene invece che la relazione dell’arch. Fr. riguarderebbe anche il demanio di (omissis) e che dalle planimetrie catastali e dalla versione del citato regio decreto del 2 novembre 1937 reperita presso l’Archivio di Stato, acquisita solo in epoca successiva alla sentenza di cui viene domandata la revoca, risulterebbe che anche i terreni condotti dagli odierni ricorrenti erano stati regolarmente assegnati ai loro danti causa dal Commissario per la liquidazione degli usi civici.

6. Nel giudizio instaurato in seguito al presente ricorso sono intervenuti ad adiuvandum, dapprima, il sig. Sa. An., dante causa di un assegnatario dei terreni già demaniali, ed in seguito i sig.ri Gi. Co.e Gi. Fo..

7. Si è invece costituita in resistenza la Regione Campania.

DIRITTO

1. Il ricorso per revocazione è innanzitutto inammissibile limitatamente alla ricorrente sig.ra Mi. Co., per difetto di legittimazione ad impugnare, poiché questa parte era semplice interveniente nel giudizio di merito e non ricorrente in via principale.

2. Deve allora essere richiamato il disposto dell’art. 102, comma 2, cod. proc. amm., secondo il quale l’interveniente è legittimato a proporre appello se titolare di una “posizione giuridica autonoma”. Come chiarito dalla più recente giurisprudenza di questo Consiglio di Stato questa disposizione è ricognitiva del pregresso e costante orientamento giurisprudenziale (ex multis: Cons. Stato, Ad. pl., 24 luglio 1997, n. 15; IV, 12 luglio 2010, n. 4495, V, 29 dicembre 2009, n. 8968; VI, 7 settembre 2004, n. 5843), che riconosceva al solo intervenente ad opponendum una legittimazione ad appellare, in quanto titolare di una situazione giuridica sostanziale suscettibile di essere pregiudicata dall’accoglimento del ricorso, mentre la negava all’interveniente ad adiuvandum. Ciò sul rilievo che quest’ultimo è di regola portatore di un interesse di mero fatto, dipendente da quello dell’originario ricorrente, e che in ragione di ciò egli si limita a sostenere le ragioni di quest’ultimo (in questo senso: Cons. Stato, Sez. IV, 13 aprile 2016, n. 1446).

3. Ne segue che in linea generale gli intervenienti non hanno titolo a interporre appello, a causa della natura riflessa e derivata del proprio interesse (alla rimozione o al mantenimento del provvedimento impugnato), mentre ad essi è riconosciuta la legittimazione ad impugnare la pronuncia di primo grado per i soli capi di sentenza che riguardino direttamente la loro posizione processuale, come nel caso in cui questa sia negato il titolo ad intervenire nel giudizio o di condanna al pagamento delle spese processuali (cfr., fra le altre: Cons. Stato, VI, 6 agosto 2013, n. 4121; da ultimo: Cons. Stato IV, 22 febbraio 2016, n. 724).

4. Le considerazioni svolte con riguardo all’appello valgono anche per la revocazione, la quale costituisce al pari del primo uno dei mezzi di impugnazione previsti nel processo amministrativo (art. 91 del codice).

Pertanto, quale interveniente nel giudizio di merito, la sig.ra Mi. Co. non è legittimata a proporre revocazione contro la sentenza che tale giudizio ha definito, in cui non sono contenute statuizioni relative al suo intervento.

5. Il ricorso è del pari inammissibile per quanto riguarda gli altri due ricorrenti, sig.ri Ma. Pa. ed altri, perché l’asserito errore di fatto ex art. 395, n. 4), cod. proc. civ. in cui sarebbe incorsa la Sezione nel respingere la loro impugnazione in realtà non sussiste.

6. In particolare, non sussiste alcuna erronea supposizione di fatti la cui verità è incontrastabilmente esclusa o l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, necessaria per integrare il presupposto della disposizione da ultimo citata.

Infatti, pur dichiaratamente consapevoli che – in ragione del presupposto quale definito dalla rigorosa formulazione della norma processualcivilistica – la revocazione è un rimedio eccezionale, che non può convertirsi in un terzo grado di giudizio (ex multis, da ultimo: Cons. Stato, IV, 28 giugno 2016, nn. 2871, 2874 – 2884), gli odierni ricorrenti finiscono nondimeno per riproporre assunti già sostenuti nel giudizio di merito e respinti con la sentenza in epigrafe.

7. Nello specifico, i sig.ri Pa. e Co. ribadiscono di essere titolari di un valido diritto enfiteutico, loro attribuito dl citato regio decreto del 2 novembre 1937 di quotizzazione dei fondi facenti parte dei demani Castelvetere in Val (omissis).

A questo riguardo, i ricorrenti si diffondono nel richiamare le risultanze della loro consulenza tecnica di parte, già prodotta nel giudizio di merito, al fine di confutare il ragionamento probatorio espresso nella sentenza di cui viene chiesta la revocazione, ed in particolare allo scopo di dimostrare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione Campania e ritenuto dalla Sezione nella sentenza impugnata, tra i fondi oggetto di quotizzazione sarebbero compresi anche quelli da loro condotti.

7. Così riassunta dunque la prospettazione alla base del presente ricorso, è evidente che sotto le spoglie dell’errore di fatto revocatorio viene in realtà dedotto un preteso errore di diritto.

Nel tracciare il confine tra i due vizi della sentenza questo Consiglio di Stato l’errore di fatto revocatorio ha ripetutamente affermato che l’errore di fatto revocatorio ai sensi del citato art. 395, n. 4), cod. proc. amm. deve rispondere a tre requisiti, e cioè: a) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato; b) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; c) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, per cui deve sussistere un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa (Cons. Stato, Ad. plen., 10 gennaio 2013, n. 1; ancora di recente: Cons. Stato, III, 10 agosto 2016, n. 3584, 30 maggio 2016, n. 2257; V, 24 maggio 2016, n. 2209; VI, 20 giugno 2016, n. 2705). La giurisprudenza ora richiamata ha anche precisato che l’errore revocatorio si caratterizza per la sua immediata rilevabilità, in quanto fondata sul riscontro materiale degli atti di causa non in tesi percepiti dal giudicante e non già sul contenuto di questi ultimi.

8. Deve a quest’ultimo riguardo precisarsi che l’errore di fatto revocatorio non può configurarsi quando esso sia il frutto dell’apprezzamento, della valutazione e dell’interpretazione delle risultanze processuali da parte del giudice. In questo caso si potrebbe infatti configurare un errore di giudizio e con la revocazione si verrebbe in sostanza a censurare l’inesatto apprezzamento, in fatto o in diritto, delle risultanze processuali, dandosi quindi luogo ad un non consentito ulteriore grado di giudizio di merito (in questo senso: Cons. Stato, Ad. plen., 24 gennaio 2014, n. 5, 17 maggio 2010, n. 2; in senso conforme Cons. Stato: III, 1 aprile 2016, n. 1316; IV, 28 giugno 2016, n. 2871; V, 13 giugno 2016, n. 2521, 22 marzo 2016, n. 1171, VI, 26 luglio 2016, n. 3388, 19 gennaio 2016, n. 160). Pertanto, sulla base della distinzione tracciata dalla giurisprudenza sopra richiamata si afferma che è suscettibile di errore di fatto revocatorio l’attività compiuta dal giudice di lettura ed esame degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza e al loro significato letterale, ma non già la successiva attività di interpretazione e di valutazione del contenuto di tali atti. Non ricorre quindi alcun errore revocatorio nell’ipotesi di erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali o di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita. Tutte le ipotesi da ultimo descritte danno infatti luogo ad un ipotetico errore di giudizio che non è censurabile mediante la revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4), cod. proc. civ.

9. Tutto ciò precisato, le censure formulate dai sig.ri Pa. e Co. attengono proprio alla tipica attività decisionale consistente nella ricostruzione dei fatti decisivi ai fini della risoluzione della controversia sulla base delle prove offerte dalle parti in causa, poiché offrono una lettura dell’articolata perizia di parte prodotta nel giudizio di merito una lettura antitetica a quella data dalla Sezione nella sentenza di cui è domandata la revocazione.

Con quest’ultimo mezzo i ricorrenti chiedono in altri termini che siano rivalutate le prove sulla cui base si fonda la decisione avversa e sollecitano quindi un’attività di interpretazione degli atti di causa che non attiene al riscontro della loro esistenza, ma all’analisi del suo contenuto e delle sue conseguenze sulle situazioni giuridiche dedotte in giudizio.

10. Deve ancora darsi atto che le deduzioni dei due ricorrenti in questione si fondano sull’asserito reperimento in epoca successiva alla decisione contestata di una diversa versione del provvedimento del Commissario per la liquidazione degli usi civici di quotizzazione dei demani di Castelvetere in Val (omissis).

Sennonché, la conclusione non può essere diversa da quella di inammissibilità cui si è pervenuti finora, perché a tale circostanza non segue l’enucleazione di un motivo di ricorso per revocazione ai sensi del n. 3) del medesimo art. 395 cod. proc. civ. (scoperta di documenti decisivi non potutisi produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario) e la conseguente allegazione e prova degli elementi costituitivi di tale ulteriore motivo di revocazione, distinto da quello previsto dal più volte citato n. 4) del medesimo art. 395 cod. proc. civ.

11. Le spese di causa vanno poste a carico solidale dei ricorrenti e degli intervenienti ad adiuvandum,secondo soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna i ricorrenti e gli intervenienti, in solido tra loro, a rifondere alla Regione Campania le spese di causa, liquidate in € 5.000,00, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Caringella – Presidente

Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere

Fabio Franconiero – Consigliere, Estensore

Raffaele Prosperi – Consigliere

Alessandro Maggio – Consigliere

Consiglio di Stato, Sezione 5

Sentenza 21 giugno 2017, n. 3034
Data udienza 8 giugno 2017

Integrale

Processo amministrativo – Impugnazioni – Intervenienti – Legittimazione – Esclusione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quinta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4867 del 2016, proposto da:

Ma. Pa. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Sp. Ca., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Fr. Or., in Roma, piazza (…);

contro

Regione Campania, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Al. Bo., con domicilio eletto presso l’ufficio di rappresentanza della Regione in Roma, via (…);

Comune di (omissis), non costituito in giudizio;

e con l’intervento di

ad adiuvandum:

Sa. An. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Sp. Ca., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Fr. Or., in Roma, piazza (…);

per la revocazione

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE V, n. 141/2016, resa tra le parti, concernente alcuni provvedimenti di quantificazione del canone enfiteutico

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Vista l’ordinanza cautelare della Sezione n. 3760 del 9 settembre 2016;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 giugno 2017 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per i ricorrenti e gli intervenienti l’avvocato Sp. Ca.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Gli odierni ricorrenti, ed in particolare i sig.ri Ma. Pa., An. Ma. Co., coltivatori diretti di fondi gravati da uso civico nel Comune di Comune di (omissis) hanno impugnato nel giudizio definito con la sentenza di questa Sezione in epigrafe, unitamente ad altri, i provvedimenti con cui la Regione aveva dapprima accertato l’occupazione abusiva di tali terreni ubicati nei demani (omissis), (omissis) e (omissis), e conseguentemente stabilito a loro carico la misura del canone di legittimazione, di natura enfiteutica, e quella del relativo capitale di affrancazione (decreto n. 55 del 12 ottobre 2005), e quindi richiesto il pagamento delle somme dovute a questo titolo.

2. A fondamento dell’impugnazione, i citati ricorrenti deducevano di essere titolari di un valido rapporto di enfiteusi, costituito con regio decreto del 2 novembre 1937, con cui il Commissario per la liquidazione degli usi civici aveva provveduto alla “quotizzazione” di alcune particelle, tra le quali erano comprese quelle da loro coltivate, in forza di valido titolo di acquisto dai rispettivi danti causa e legittimi assegnatari. Nel giudizio in questione la sig.ra Mi. Co., odierna terza ricorrente, proponeva invece intervento ad adiuvandum dei sig.ri Ma. Pa. e An. Ma. Co..

3. Con la sentenza in epigrafe la Sezione respingeva definitivamente l’impugnazione.

A fondamento di questa decisione veniva rilevato innanzitutto, per quanto qui di interesse, che la Regione aveva provato in giudizio di avere decretato “la “quotizzazione” solo di alcune particelle dei demani del Comune di (omissis), le quali non coincidevano con quelle che avevano formato oggetto del procedimento regionale di legittimazione avviato nel 1996 e sfociato nell’atto di legittimazione attualmente impugnato”. A fronte di ciò, la Sezione riteneva che i ricorrenti non avessero offerto la prova contraria, su di essi gravante.

4. In particolare, veniva respinto l’assunto che tale prova risiedesse in quanto accertato dal consulente tecnico di parte ricorrente (arch. Fresa, autore della relazione datata 25 maggio 1998). A questo riguardo, la Sezione statuiva che tale relazione “non solo concerneva unicamente il demanio “(omissis)”, e non anche gli altri due rilevanti ai fini di causa, ma si riferiva alle quote individuate nel detto demanio esponendo, promiscuamente, che le stesse “comprendono sia i casi proposti per la legittimazione sia quelli per i quali i relativi possessori potevano già chiedere l’affranco”.”. Quindi, concludeva nei seguenti termini: “Questo generico passaggio è inidoneo a dimostrare la tesi a base del motivo in esame rispetto alle specifiche posizioni individuali dei ricorrenti”.

5. Nel presente ricorso per revocazione – proposto collettivamente dai sopra menzionati sig.ri Ma. Pa. ed altri- si sostiene invece che la relazione dell’arch. Fr. riguarderebbe anche il demanio di (omissis) e che dalle planimetrie catastali e dalla versione del citato regio decreto del 2 novembre 1937 reperita presso l’Archivio di Stato, acquisita solo in epoca successiva alla sentenza di cui viene domandata la revoca, risulterebbe che anche i terreni condotti dagli odierni ricorrenti erano stati regolarmente assegnati ai loro danti causa dal Commissario per la liquidazione degli usi civici.

6. Nel giudizio instaurato in seguito al presente ricorso sono intervenuti ad adiuvandum, dapprima, il sig. Sa. An., dante causa di un assegnatario dei terreni già demaniali, ed in seguito i sig.ri Gi. Co.e Gi. Fo..

7. Si è invece costituita in resistenza la Regione Campania.

DIRITTO

1. Il ricorso per revocazione è innanzitutto inammissibile limitatamente alla ricorrente sig.ra Mi. Co., per difetto di legittimazione ad impugnare, poiché questa parte era semplice interveniente nel giudizio di merito e non ricorrente in via principale.

2. Deve allora essere richiamato il disposto dell’art. 102, comma 2, cod. proc. amm., secondo il quale l’interveniente è legittimato a proporre appello se titolare di una “posizione giuridica autonoma”. Come chiarito dalla più recente giurisprudenza di questo Consiglio di Stato questa disposizione è ricognitiva del pregresso e costante orientamento giurisprudenziale (ex multis: Cons. Stato, Ad. pl., 24 luglio 1997, n. 15; IV, 12 luglio 2010, n. 4495, V, 29 dicembre 2009, n. 8968; VI, 7 settembre 2004, n. 5843), che riconosceva al solo intervenente ad opponendum una legittimazione ad appellare, in quanto titolare di una situazione giuridica sostanziale suscettibile di essere pregiudicata dall’accoglimento del ricorso, mentre la negava all’interveniente ad adiuvandum. Ciò sul rilievo che quest’ultimo è di regola portatore di un interesse di mero fatto, dipendente da quello dell’originario ricorrente, e che in ragione di ciò egli si limita a sostenere le ragioni di quest’ultimo (in questo senso: Cons. Stato, Sez. IV, 13 aprile 2016, n. 1446).

3. Ne segue che in linea generale gli intervenienti non hanno titolo a interporre appello, a causa della natura riflessa e derivata del proprio interesse (alla rimozione o al mantenimento del provvedimento impugnato), mentre ad essi è riconosciuta la legittimazione ad impugnare la pronuncia di primo grado per i soli capi di sentenza che riguardino direttamente la loro posizione processuale, come nel caso in cui questa sia negato il titolo ad intervenire nel giudizio o di condanna al pagamento delle spese processuali (cfr., fra le altre: Cons. Stato, VI, 6 agosto 2013, n. 4121; da ultimo: Cons. Stato IV, 22 febbraio 2016, n. 724).

4. Le considerazioni svolte con riguardo all’appello valgono anche per la revocazione, la quale costituisce al pari del primo uno dei mezzi di impugnazione previsti nel processo amministrativo (art. 91 del codice).

Pertanto, quale interveniente nel giudizio di merito, la sig.ra Mi. Co. non è legittimata a proporre revocazione contro la sentenza che tale giudizio ha definito, in cui non sono contenute statuizioni relative al suo intervento.

5. Il ricorso è del pari inammissibile per quanto riguarda gli altri due ricorrenti, sig.ri Ma. Pa. ed altri, perché l’asserito errore di fatto ex art. 395, n. 4), cod. proc. civ. in cui sarebbe incorsa la Sezione nel respingere la loro impugnazione in realtà non sussiste.

6. In particolare, non sussiste alcuna erronea supposizione di fatti la cui verità è incontrastabilmente esclusa o l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, necessaria per integrare il presupposto della disposizione da ultimo citata.

Infatti, pur dichiaratamente consapevoli che – in ragione del presupposto quale definito dalla rigorosa formulazione della norma processualcivilistica – la revocazione è un rimedio eccezionale, che non può convertirsi in un terzo grado di giudizio (ex multis, da ultimo: Cons. Stato, IV, 28 giugno 2016, nn. 2871, 2874 – 2884), gli odierni ricorrenti finiscono nondimeno per riproporre assunti già sostenuti nel giudizio di merito e respinti con la sentenza in epigrafe.

7. Nello specifico, i sig.ri Pa. e Co. ribadiscono di essere titolari di un valido diritto enfiteutico, loro attribuito dl citato regio decreto del 2 novembre 1937 di quotizzazione dei fondi facenti parte dei demani Castelvetere in Val (omissis).

A questo riguardo, i ricorrenti si diffondono nel richiamare le risultanze della loro consulenza tecnica di parte, già prodotta nel giudizio di merito, al fine di confutare il ragionamento probatorio espresso nella sentenza di cui viene chiesta la revocazione, ed in particolare allo scopo di dimostrare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione Campania e ritenuto dalla Sezione nella sentenza impugnata, tra i fondi oggetto di quotizzazione sarebbero compresi anche quelli da loro condotti.

7. Così riassunta dunque la prospettazione alla base del presente ricorso, è evidente che sotto le spoglie dell’errore di fatto revocatorio viene in realtà dedotto un preteso errore di diritto.

Nel tracciare il confine tra i due vizi della sentenza questo Consiglio di Stato l’errore di fatto revocatorio ha ripetutamente affermato che l’errore di fatto revocatorio ai sensi del citato art. 395, n. 4), cod. proc. amm. deve rispondere a tre requisiti, e cioè: a) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato; b) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; c) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, per cui deve sussistere un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa (Cons. Stato, Ad. plen., 10 gennaio 2013, n. 1; ancora di recente: Cons. Stato, III, 10 agosto 2016, n. 3584, 30 maggio 2016, n. 2257; V, 24 maggio 2016, n. 2209; VI, 20 giugno 2016, n. 2705). La giurisprudenza ora richiamata ha anche precisato che l’errore revocatorio si caratterizza per la sua immediata rilevabilità, in quanto fondata sul riscontro materiale degli atti di causa non in tesi percepiti dal giudicante e non già sul contenuto di questi ultimi.

8. Deve a quest’ultimo riguardo precisarsi che l’errore di fatto revocatorio non può configurarsi quando esso sia il frutto dell’apprezzamento, della valutazione e dell’interpretazione delle risultanze processuali da parte del giudice. In questo caso si potrebbe infatti configurare un errore di giudizio e con la revocazione si verrebbe in sostanza a censurare l’inesatto apprezzamento, in fatto o in diritto, delle risultanze processuali, dandosi quindi luogo ad un non consentito ulteriore grado di giudizio di merito (in questo senso: Cons. Stato, Ad. plen., 24 gennaio 2014, n. 5, 17 maggio 2010, n. 2; in senso conforme Cons. Stato: III, 1 aprile 2016, n. 1316; IV, 28 giugno 2016, n. 2871; V, 13 giugno 2016, n. 2521, 22 marzo 2016, n. 1171, VI, 26 luglio 2016, n. 3388, 19 gennaio 2016, n. 160). Pertanto, sulla base della distinzione tracciata dalla giurisprudenza sopra richiamata si afferma che è suscettibile di errore di fatto revocatorio l’attività compiuta dal giudice di lettura ed esame degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza e al loro significato letterale, ma non già la successiva attività di interpretazione e di valutazione del contenuto di tali atti. Non ricorre quindi alcun errore revocatorio nell’ipotesi di erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali o di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita. Tutte le ipotesi da ultimo descritte danno infatti luogo ad un ipotetico errore di giudizio che non è censurabile mediante la revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4), cod. proc. civ.

9. Tutto ciò precisato, le censure formulate dai sig.ri Pa. e Co. attengono proprio alla tipica attività decisionale consistente nella ricostruzione dei fatti decisivi ai fini della risoluzione della controversia sulla base delle prove offerte dalle parti in causa, poiché offrono una lettura dell’articolata perizia di parte prodotta nel giudizio di merito una lettura antitetica a quella data dalla Sezione nella sentenza di cui è domandata la revocazione.

Con quest’ultimo mezzo i ricorrenti chiedono in altri termini che siano rivalutate le prove sulla cui base si fonda la decisione avversa e sollecitano quindi un’attività di interpretazione degli atti di causa che non attiene al riscontro della loro esistenza, ma all’analisi del suo contenuto e delle sue conseguenze sulle situazioni giuridiche dedotte in giudizio.

10. Deve ancora darsi atto che le deduzioni dei due ricorrenti in questione si fondano sull’asserito reperimento in epoca successiva alla decisione contestata di una diversa versione del provvedimento del Commissario per la liquidazione degli usi civici di quotizzazione dei demani di Castelvetere in Val (omissis).

Sennonché, la conclusione non può essere diversa da quella di inammissibilità cui si è pervenuti finora, perché a tale circostanza non segue l’enucleazione di un motivo di ricorso per revocazione ai sensi del n. 3) del medesimo art. 395 cod. proc. civ. (scoperta di documenti decisivi non potutisi produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario) e la conseguente allegazione e prova degli elementi costituitivi di tale ulteriore motivo di revocazione, distinto da quello previsto dal più volte citato n. 4) del medesimo art. 395 cod. proc. civ.

11. Le spese di causa vanno poste a carico solidale dei ricorrenti e degli intervenienti ad adiuvandum,secondo soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna i ricorrenti e gli intervenienti, in solido tra loro, a rifondere alla Regione Campania le spese di causa, liquidate in € 5.000,00, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Caringella – Presidente

Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere

Fabio Franconiero – Consigliere, Estensore

Raffaele Prosperi – Consigliere

Alessandro Maggio – Consigliere

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