Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 21 giugno 2017, n. 3033

Le società in house pur costituendo sul piano sostanziale mere articolazioni della pubblica amministrazione (con la conseguente soggezione alla giurisdizione contabile per ipotesi di responsabilità amministrativa) rimangono società di diritto privato sul piano formale, per cui quando provvedono alla propria provvista di personale esercitano la loro generale capacità privatistica, con conseguente devoluzione al giudice ordinario delle relative controversie

Consiglio di Stato

sezione V

sentenza 21 giugno 2017, n. 3033

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quinta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5191 del 2016, proposto da:

Ma. To., rappresentato e difeso dagli avvocati Pa. De Ca., An. Ba. e Fe. Be., con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, viale (…);

contro

Comune di (omissis), in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati An. Di Ma. e Ma. Gr. Gr., con domicilio eletto presso lo studio An. Br., in Roma, via (…);

Sa. Pu. s.p.a., non costituita in giudizio;

nei confronti di

Pr. s.p.a., Fr. Ti., non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – SEZIONE STACCATA DI SALERNO, SEZIONE II, n. 1533/2016, resa tra le parti, concernente una procedura selettiva per la formazione di una graduatoria da cui attingere in caso di necessità per l’assunzione di personale nel profilo professionale di operatore servizi di igiene ambientale – categoria operaio di livello 2b – alle dipendenze di Sa. Pu. s.p.a.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di (omissis);

Viste le memorie e gli atti della causa;

Visti gli artt. 105, comma 2 e 87, comma 3, cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2017 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Di Pa., in dichiarata sostituzione dell’avvocato Pa. De Ca., e Ma. Gr. Gr.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso integrato da motivi aggiunti al Tribunale amministrativo della Campania – sezione staccata di Salerno il sig. Ma. To. impugnava gli atti della procedura selettiva per la formazione di una graduatoria da cui attingere in caso di necessità per l’assunzione di personale dipendente nel profilo professionale di operatore servizi di igiene ambientale (categoria operaio livello 2b) indetta dalla Sa. Pu. s.p.a., società a partecipazione totalitaria del Comune di (omissis) e preposta alla gestione del servizio di igiene urbana (con avviso in data 22 novembre 2012).

2. Il ricorso era dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione amministrativa dal Tribunale amministrativo adito con la sentenza in epigrafe.

3. A fondamento di questa statuizione il giudice di primo grado poneva la natura di soggetto di diritto privato della Sa. Pu., ancorché deputata alla gestione dei servizi pubblici locali e come tale tenuta ad osservare nel reclutamento di personale dipendente criteri di trasparenza, pubblicità e imparzialità ai sensi dell’art. 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). Sul punto il Tribunale amministrativo osservava che la giurisdizione amministrativa sulle controversie relative a procedure concorsuali è limitata a quelle indette dalle pubbliche amministrazioni elencate dall’art. 1, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e, inoltre, presuppone ex art. 7 comma 2 cod. proc. amm. “in ogni caso la riconducibilità del provvedimento all’esercizio di un potere pubblicistico”, non ravvisabile nel caso di specie.

3. Il sig. To. ha proposto appello ex art. 105, comma 2, cod. proc. amm. contro la declinatoria di giurisdizione emessa dal giudice di primo grado.

L’originario ricorrente sottolinea che Sa. Pu. s.p.a. è qualificabile come società in house del Comune di (omissis) e pertanto, quale “articolazione in senso sostanziale dell’Amministrazione Pubblica di riferimento”, è soggetta come quest’ultima alla giurisdizione amministrativa sulle procedure concorsuali, ai sensi degli artt. 1, comma 2, e 63, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001.

4. Per resistere all’appello si è costituito il Comune di (omissis).

5. In memoria conclusionale l’appellante ha richiamato la sentenza delle Sezioni unite della Cassazione del 27 marzo 2017, n. 7759, che ha statuito che sulle controversie relative a procedure di reclutamento di personale dipendente di società in house la giurisdizione è devoluta al giudice amministrativo.

6. L’appello deve essere respinto.

7. L’infondatezza della contestazione verso la declinatoria di giurisdizione pronunciata dal giudice di primo grado si ricava proprio dal precedente richiamato dal sig. To. in memoria conclusionale. Nella citata sentenza del 27 marzo 2017, n. 7759, le Sezioni unite della Cassazione hanno infatti affermato che le controversie relative alle procedure selettive seguite dalle società in house providing per l’assunzione del personale dipendente sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

8. In linea con la propria pregressa giurisprudenza (in particolare: ordinanza del 22 dicembre 2011, n. 28330), la Corte regolatrice della giurisdizione ha ribadito che il principio secondo cui le società in house pur costituendo sul piano sostanziale mere articolazioni della pubblica amministrazione (con la conseguente soggezione alla giurisdizione contabile per ipotesi di responsabilità amministrativa: Cass., SS.UU., 25 novembre 2013, n. 26283) rimangono società di diritto privato sul piano formale, per cui quando provvedono alla propria provvista di personale esercitano la loro generale capacità privatistica, con conseguente devoluzione al giudice ordinario delle relative controversie.

9. Con specifico riguardo all’obbligo sancito dal citato art. 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, di osservare i criteri di trasparenza, pubblicità e imparzialità, nella sentenza 27 marzo 2017, n. 7759, le Sezioni unite della Cassazione hanno specificato che tale norma è di diritto sostanziale e pertanto “non incide in alcun modo sui criteri di riparto della giurisdizione in materia di assunzione dei dipendenti”.

10. In conclusione, non ravvisandosi ragioni per non osservare i principi affermati dalla Corte regolatrice della giurisdizione, applicati dal Tribunale amministrativo al caso di specie, l’appello deve essere respinto, ma in considerazione della natura della questione di giurisdizione controversa le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Caringella – Presidente

Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere

Fabio Franconiero – Consigliere, Estensore

Raffaele Prosperi – Consigliere

Alessandro Maggio – Consigliere

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