Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 16 maggio 2017, n. 2322

L’art. 15, comma 1, della l.r. Puglia n. 17 del 2015 stabilisce che, sino all’approvazione dei piani comunali delle coste, le istanze di concessione demaniale marittima debbano essere valutate sulla base del piano regionale delle coste. Né il citato articolo 15, né alcun altra disposizione legislativa, attribuisce ai piani comunali delle coste soltanto adottati un’efficacia anticipata che consenta di negare le concessioni demaniali marittime con essi in contrasto, sicchè è illegittima la delibera che introduce una misura di salvaguardia priva di alcun supporto normativo, stante il principio di tipicità a cui soggiacciono i poteri soprassessori

Consiglio di Stato

sezione V

sentenza 16 maggio 2017, n. 2322

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quinta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9975 del 2016, proposto da:

Me. s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato To.Mi., con domicilio eletto presso lo studio Al.Pl., in Roma, via (…);

contro

Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Ro.Pi., con domicilio eletto presso lo studio An.La., in Roma, largo (…);

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. Puglia -Lecce, Sezione I, n. 01701/2016, resa tra le parti, concernente diniego concessione demaniale marittima.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di (omissis);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 maggio 2017 il Cons. Alessandro Maggio e uditi per le parti gli avvocati Mi. e Pi.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con istanza in data 2 ottobre 2015, la Me. s.r.l. ha chiesto al Comune di (omissis) il rilascio di una concessione demaniale marittima, finalizzata alla realizzazione di una spiaggia libera con servizi, su un’area ubicata sulla litoranea (omissis) – Santa Maria di Leuca, identificata in catasto al foglio 25, mappali 738 e 906.

Il Comune, con nota dirigenziale 15 giugno 2016, n. 27423, ha respinto la domanda rilevando che:

a) con delibera 26 febbraio 2016, n. 72 il Commissario Straordinario dello stesso ente aveva stabilito che tutte le richieste di concessione demaniale dovessero essere valutate verificandone la compatibilità col piano comunale delle coste adottato con delibera commissariale 13 novembre 2015, n. 88;

b) l’area opzionata dalla Me. non era compresa tra quelle su cui il piano comunale delle coste adottato consentiva di localizzare una spiaggia libera con servizi.

Avverso diniego e delibere commissariali nn. 88 del 2015 e 72 del 2016, la detta società ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – sede staccata di Lecce, il quale, con sentenza 10 novembre 2016, n. 1701, lo ha respinto con la seguente motivazione.

L'”adottato PCC si pone quale atto generale che sintetizza – nelle more della sua approvazione – i criteri generali da adottare nell’esercizio dell’attività di rilascio di nuove concessioni demaniali marittime (c.d.m.).

In sostanza, l’Amministrazione, in luogo di valutare volta per volta l’assentibilità di domande di rilascio di c.d.m, ha emanato indirizzi di carattere generale, al quale conformare poi i singoli provvedimenti amministrativi. In ciò non vi è alcun profilo di illegittimità, venendo piuttosto in rilievo un tipico modo di esercizio della discrezionalità amministrativa, che in luogo di essere esercitata de die in die, con riferimento cioè a singoli casi concreti, si svolge invece sulla base di indirizzi di carattere generale previamente adottati dall’Amministrazione.

Orbene, l’adottato PCC non prevede nell’area in esame la localizzazione di una spiaggia libera con servizi. Tale scelta, in quanto sganciata dalla logica del caso concreto, e in quanto valevole per ogni ipotesi di domanda concessoria riferita alla medesima area, non può in alcun modo ritenersi arbitraria, irrazionale o irragionevole, apparendo invece frutto di legittimo esercizio della discrezionalità amministrativa.

Rispetto a tale scelta, sarebbe pertanto del tutto superfluo – e frutto di evidente aggravio di tempo e risorse amministrative – provvedere all’emanazione di singoli provvedimenti di rigetto motivati sulla volontà di non assentire in concessione il tratto di costa considerato, ben potendo il Comune pervenire al medesimo risultato – una volta e per tutte durante il regime transitorio – mediante un atto di indirizzo generale a monte, cui far riferimento per i futuri atti applicativi. E tale atto di indirizzo generale ben può individuarsi nel PCC, non rilevando, a tali limitati fini, il fatto che esso sia stato ancora soltanto adottato, e non ancora approvato.

2.3. In definitiva, posto che è sempre consentito all’Amministrazione provvedere alla cura degli interessi pubblici ad essa affidati mediante emanazione di atti generali e astratti, di autovincolo a monte della propria discrezionalità, nel caso di specie si è appunto in presenza di una siffatta tecnica di amministrazione, la cui caratteristica risiede in ciò che l’Amministrazione ha motivato il proprio diniego mediante rinvio per relationem alle determinazioni del PCC (le quali, si ribadisce, non prevedono sull’area in esame il rilascio di c.d.m. del tipo di quella richiesta dalla ricorrente), rispetto alle quali la circostanza dell’essere quest’ultimo soltanto adottato, e non ancora definitivamente approvato, è elemento del tutto neutro ai fini del rilascio o del diniego di c.d.m.”.

Ritenendo la sentenza erronea e ingiusta la Me. l’ha appellata.

Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio il Comune di (omissis).

Con successive memorie l’appellante ha ulteriormente illustrato le proprie tesi difensive.

Alla pubblica udienza del 4 maggio 2017, la causa è passata in decisione.

Con un unico motivo l’appellante deduce che il giudice di prime cure non avrebbe colto il senso delle doglianze prospettate con le quali si era inteso censurare l’operato dell’amministrazione comunale sia sotto il profilo della violazione dell’art. 15, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2015, n. 17, secondo cui: “Fino alla data di approvazione del PCC (piano comunale delle coste) l’esercizio dell’attività concessoria di cui all’articolo 8 è disciplinato dal vigente PRC (piano regionale delle coste)”; sia con riguardo al fatto che gli atti di pianificazione acquistano efficacia solo a seguito della loro approvazione, mentre quelli semplicemente adottati possono giustificare l’applicazione di misure inibitorie unicamente laddove – ma non è questo il caso – la legge espressamente lo consenta.

Il motivo è fondato.

Come correttamente rilevato dall’appellante l’art. 15, comma 1, della legge regionale n. 17 del 2015 stabilisce che, sino all’approvazione dei piani comunali delle coste, le istanze di concessione demaniale marittima debbano essere valutate sulla base del piano regionale delle coste (cfr. Cons. Stato, VI, 28 maggio 2015, n. 2675, seppur intervenuta su fattispecie regolata dalla norma, sostanzialmente analoga, dettata dall’art. 17, comma 2, della legge regionale 23 giugno 2006, n. 17, precedentemente in vigore).

Né il citato articolo 15, né alcun altra disposizione legislativa, attribuisce ai piani comunali delle coste soltanto adottati un’efficacia anticipata che consenta di negare le concessioni demaniali marittime con essi in contrasto.

Ne consegue che la delibera commissariale n. 72 del 2016, laddove stabilisce “di impartire indirizzo all’Ufficio Demanio di valutare, nelle more della definitiva approvazione del PCC, tutte le istanze ad oggi pendenti e quelle che verranno presentate attenendosi alle previsioni contenute nel Piano Comunale delle Coste adottato con Deliberazione dello scrivente Commissario Straordinario n. 88 del 13.11.201 5, verificandone l’eventuale compatibilità con lo stesso e determinandosi di conseguenza”, introduce, artatamente, una misura di salvaguardia priva di alcun supporto normativo e come tale illegittima, stante il principio di tipicità a cui soggiacciono i poteri soprassessori.

Nel caso che occupa, dunque, la richiesta avanzata dall’appellante avrebbe dovuto essere valutata sulla sola base delle prescrizioni del piano regionale delle coste, senza poter fare riferimento a quelle dello strumento comunale adottato.

L’appello va, pertanto, accolto.

Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Spese e onorari di giudizio, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Sezione Quinta

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado, conseguentemente annullando la delibera commissariale n. 72 del 2016 e il provvedimento di diniego di cui alla nota n. 27423 del 2016.

Condanna il comune appellato al pagamento delle spese processuali in favore dell’appellante, liquidandole forfettariamente in complessivi € 3.000/00 (tremila), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini – Presidente

Roberto Giovagnoli – Consigliere

Claudio Contessa – Consigliere

Raffaele Prosperi – Consigliere

Alessandro Maggio – Consigliere, Estensore

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