Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 15 dicembre 2016, n. 5305

In tema di  giudizio di affidabilità sull’uso delle armi la frequentazione di persone “gravate da procedimenti penali e di polizia” ha un indubbio rilievo in sede di valutazione della affidabilità del titolare di una licenza di porto d’armi.

Infatti, gli organi del Ministero dell’Interno ben possono rilevare come tali frequentazioni possano dare luogo al rischio che l’arma sia appresa dalle persone frequentate, e gravate da procedimenti penali, e sia impropriamente utilizzata: una tale valutazione risulta di per sé ragionevole, perché per una buona regola di prudenza è bene evitare che soggetti pregiudicati per gravi reati frequentino chi porti con sé armi, e viceversa

Consiglio di Stato

sezione III

sentenza 15 dicembre 2016, n. 5305

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8190 del 2016, proposto dal signor Mi. Co., rappresentato e difeso dagli avvocati Ma. Ri. (C.F. (omissis)) e Cl. Ur. (C.F. (omissis)), con domicilio eletto presso il signor Ma. Pi. in Roma, via (…);

contro

Il Ministero dell’Interno e altri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, alla via (…);

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Campania, Sezione staccata di Salerno, Sez. II, n. 1107/2016, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Salerno, della Questura Salerno e della Questura di Napoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 60 del codice del processo amministrativo;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1° dicembre 2016 il pres. Luigi Maruotti e uditi per le parti l’avvocato Gi. Ia., su delega dell’avvocato Ma. Ri., e l’avvocato dello Stato Ma. Vi. Lu.;

Considerato che nel corso della camera di consiglio è stato prospettato che vi sarebbe stata la sentenza di definizione del secondo grado del giudizio e rilevato che ne sussistono i presupposti:

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La Prefettura di Salerno, con un atto emesso il 14 dicembre 2015, ha respinto l’istanza dell’appellante, volta ad ottenere la licenza di porto di pistola per difesa personale e per l’approvazione della nomina a guardia giurata.

La Prefettura ha tenuto conto delle risultanze istruttorie e, in particolare, si è adeguato al parere contrario della Questura di Salerno, basato sul fatto che l’interessato ha avuto una abituale frequentazione con la figlia del signor Cu. A. A., ritenuto capoclan di una associazione di stampo camorristico, nonché sulle indagini in corso a suo carico concernenti il possesso e l’uso di armi.

2. Con il ricorso n. 35 del 2016 (proposto al TAR per la Campania, Sezione di Salerno), l’interessato ha impugnato il diniego, chiedendone l’annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere.

3. Il TAR, con la sentenza n. 1107 del 2016, ha respinto il ricorso, condannandolo al pagamento delle spese del giudizio.

4. Con l’appello in esame, l’interessato ha impugnato la sentenza del TAR ed ha chiesto che, in sua riforma, il ricorso di primo grado sia accolto.

Le Amministrazioni appellate si sono costituite in giudizio ed hanno chiesto che l’appello sia respinto.

All’esito della camera di consiglio del 1° dicembre 2016, la causa è stata trattenuta per la definizione del secondo grado del giudizio, ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo.

5. Con le censure da pp. 1 a 31 del suo gravame, da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione, anche chi molteplici richiami giurisprudenziali l’appellante ha dedotto che il diniego del Prefetto sarebbe viziato per i già indicati profili di eccesso di potere, poiché si sarebbe attribuito rilevanza a circostanze di per sé irrilevanti, per le quali non vi è stata alcuna conseguenza in sede penale, tanto che in data 11 febbraio 2016 vi è stata la richiesta di archiviazione della denuncia a suo carico.

In particolare, egli ha dedotto che la Prefettura non avrebbe potuto negare il rilascio della licenza, per il fatto che egli ha frequentato la figlia del signor Cu., risultato capoclan di una associazione, i cui partecipanti ne risultano responsabili ai sensi dell’art. 416 bis del codice penale.

6. Ritiene la Sezione che l’appello sia infondato e vada respinto.

6.1. Per comodità di lettura, va riportato il contenuto degli articoli 11, 39 e 43 del testo unico n. 773 del 1931.

L’art. 11 dispone che “Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2) a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione”.

L’art. 39 dispone che “Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne”.

L’art. 43 dispone che “oltre a quanto è stabilito dall’art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare armi:

a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;

b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all’autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico;

c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.

La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi”.

Da tale quadro normativo (e dall’art. 138 del testo unico, che per l’approvazione della nomina a guardia giurata richiede il medesimo requisito della “buona condotta”), emerge che il legislatore ha individuato i casi in cui l’Autorità amministrativa è titolare di poteri strettamente vincolati (ai sensi dell’art. 11, primo comma e terzo comma, prima parte, e dell’art. 43, primo comma, che impongono il divieto di rilascio di autorizzazioni di polizia ovvero il loro ritiro) e quelli in cui, invece, è titolare di poteri discrezionali (ai sensi dell’art. 11, secondo comma e terzo comma, seconda parte, e dell’art. 39, dell’art. 43, secondo comma, e dell’art. 138).

In relazione all’esercizio dei relativi poteri discrezionali, gli articoli 43 e 138 consentono alla competente autorità – in sede di rilascio o di ritiro dei titoli abilitativi – di valutare tale capacità di abuso ovvero l’assenza di una buona condotta.

6.2. Nella specie, la Prefettura di Salerno – nell’emanare l’atto impugnato in primo grado – si è basata sulla abituale frequentazione della figlia di un capoclan e sulla denuncia che ha riguardato l’appellante, riguardante sul possesso e sull’uso di armi.

Osserva al riguardo la Sezione che le articolate deduzioni dell’appellante, sulla sostanziale irrilevanza della abituale frequentazione della figlia del capoclan, non siano fondate.

Va premesso che, in linea di principio, l’Autorità amministrativa – a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica – ben può esercitare i poteri previsti dal testo unico n. 773 del 1931, valutando i fatti complessivamente emersi, pur se questi non abbiano rilevanza penale.

La deduzione dell’appellante sulla irrilevanza della frequentazione sarebbe di per sé favorevolmente apprezzabile, qualora fosse in contestazione un provvedimento sanzionatorio che avesse inteso muovere per ciò solo un giudizio di rimprovero, ma non è questo il caso in esame, che riguarda il giudizio di affidabilità sull’uso delle armi.

Questo Consiglio (Sez. III, 16 ottobre 2016, n. 4488; Sez. 13 ottobre 2016, n. 4242) ha osservato che la frequentazione di persone “gravate da procedimenti penali e di polizia” ha un indubbio rilievo in sede di valutazione della affidabilità del titolare di una licenza di porto d’armi.

Infatti, gli organi del Ministero dell’Interno ben possono rilevare come tali frequentazioni possano dare luogo al rischio che l’arma sia appresa dalle persone frequentate, e gravate da procedimenti penali, e sia impropriamente utilizzata: una tale valutazione risulta di per sé ragionevole, perché per una buona regola di prudenza è bene evitare che soggetti pregiudicati per gravi reati frequentino chi porti con sé armi, e viceversa (Sez. III, 13 ottobre 2016, n. 4242; Sez. III, 10 agosto 2016, n. 3612).

Analoghe ragioni inducono la Sezione a ritenere che una corrispondente regola di prudenza non sia manifestamente irragionevole (e possa essere posta a base di dinieghi), quando la abituale frequentazione riguardi una figlia di un capoclan, circostanza che, verosimilmente, può porre in contatto anche col padre e con l’ambiente da questi frequentato.

5.3. Quanto alla rilevanza della denuncia riguardante il possesso e l’uso di armi, si deve rilevare come la richiesta di archiviazione sia di data successiva a quella di emanazione dell’atto impugnato in primo grado.

Si tratta pertanto di una sopravvenienza, che l’interessato potrà se del caso far valere in sede amministrativa, ma che non può risultare un parametro per ravvisare profili di eccesso di potere del contestato diniego del Prefetto.

6. Per le ragioni che precedono, l’appello va respinto.

La condanna al pagamento delle spese e degli onorari del secondo grado del giudizio segue la soccombenza. Di essa è fatta liquidazione nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Terza) respinge l’appello n. 8190 del 2016.

Condanna l’appellante al pagamento di euro 1.000 (mille) in favore delle Amministrazioni appellate, per spese ed onorari del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, nella camera di consiglio del giorno 1° dicembre 2016, con l’intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti – Presidente, Estensore

Lydia Ada Orsola Spiezia – Consigliere

Pierfrancesco Ungari – Consigliere

Stefania Santoleri – Consigliere

Raffaello Sestini –

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *