Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 12 luglio 2017, n. 3435

È legittimo l’ordine di demolizione di tre roulottes e del ripristino dello stato dei luoghi, se si è accertato che queste roulottes erano utilizzate periodicamente come abitazione, e che erano collegate alla distribuzione dell’acqua e dell’energia elettrica. 

Consiglio di Stato

sezione V

sentenza 12 luglio 2017, n. 3435

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quinta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 3880 del 2016, proposto da:

Comune di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Fr. Mo., domiciliato ex art. 25 cpa presso la segreteria del Consiglio di Stato, in Roma, piazza (…);

contro

Ca. Gi. ed altri, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Ma. Ug. Bi., Pa. Ra., con domicilio eletto presso lo studio Pa. Ra. in Roma, via (…);

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Lombardia -Brescia, Sezione I, n. 01398/2015, resa tra le parti, concernente ordinanza di sgombero del campo nomadi.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gi. Ca. ed altri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 giugno 2017 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti l’avvocato Orlandi per delega dell’avvocato Mo., e l’avvocato Bi.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia i signori Gi. Ca. ed altri, hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, i seguenti provvedimenti: 1) l’ordinanza contingibile ed urgente 12 dicembre 2014, prot. n. 146961, emanata dal Sindaco di Brescia ai sensi dell’art. 50 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico della leggi sull’ordinamento degli enti locali) (di seguito anche solo TUEL) di sgombero dell’area di via Labirinto 420 (area di proprietà degli originari ricorrenti); 2) l’ordinanza del dirigente del Settore Sportello dell’Edilizia del Comune di Brescia, ai sensi dell’art. 31 TUEL, con la quale si ordinava ai signori Ca. di rimuovere le tre roulottes installate nell’area in questione, ripristinando lo stato dei luoghi preesistente.

La seconda ordinanza è stata adottata sul presupposto che le tre roulottes costituissero (attesa la natura stabile e l’utilizzo ai fini abitativi) nuove costruzioni incompatibili con la destinazione urbanistica dell’area.

2. Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe, il Tribunale amministrativo regionale ha dichiarato improcedibile il ricorso avverso l’ordinanza di sgombero (ritenendo che gli effetti della stessa fossero cessati nel momento in cui i ricorrenti hanno successivamente abbandonato l’area) ed ha accolto il ricorso avverso l’ordinanza edilizia di rimozione delle roulottes (ritenendo che non vi fosse prova dell’utilizzo continuativo ai fini abitativi).

3. Per ottenere la riforma di tale sentenza ha proposto appello il Comune di Brescia.

4. Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso i signori Ca., originari ricorrenti.

5. Alla pubblica udienza del 15 giugno 2017, la causa è stata trattenuta per la decisione.

6. L’appello merita accoglimento.

7. Va sinteticamente ricostruito il quadro normativo nel quale si inserisce il presente contenzioso.

L’art. 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia), alla lettera e) definisce gli interventi di nuova costruzione come “quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite nelle lettere precedenti (ovvero, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia)”, riportando un elenco di interventi che in ogni caso, non possono mai esulare da tale categoria.

Per quanto qui rileva, tra tali interventi, alla lettera e. 5), l’anzidetta norma prevede “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee”.

Il legislatore identifica, dunque, le nuove costruzioni non solo (e non tanto) per le loro caratteristiche costruttive, ma piuttosto per il loro uso, ove sia destinato a soddisfare esigenze di carattere non meramente temporaneo.

8. Nel caso di specie, le opere realizzate dal ricorrente in assenza di titolo edilizio integrano quelle di cui alla predetta lettera e. 5, in quanto, come accertato dal Comune di Brescia, le tre roulottes trovate sul lotto di proprietà del ricorrente vengono utilizzate (periodicamente, ma) stabilmente come abitazione per la famiglia dei signori Ca..

La prova dell’utilizzo continuativo a fini abitativi (rilevante per qualificare le roulottes come costruzioni) si può evincere dalle seguenti concordanti circostanze.

In primo luogo, dalla relazione della polizia locale di Brescia, che in occasione del sopralluogo sull’area di Via Labirinto 420 ha raccolto le intenzioni dei signori Ca. di dimorare stabilmente, per almeno cinque mesi l’anno nell’area in questione, di iscrivere i figli a scuola e di chiedere la residenza.

In secondo luogo, assume valore probante ai fini dell’esistenza di una stabile occupazione, la richiesta di acqua ed elettricità indirizzata dal signor Ni. Ca. al gestore dei relativi servizi (A2A).

In terzo luogo, vengono in rilievo le stesse dichiarazioni rese da Gi. Ca. in occasione dell’audizione avvenuta presso gli uffici comunali in data 15 gennaio 2015, dichiarazioni nelle quale egli confermava che intenzione del nucleo familiare permanere nell’area in questione, quanto meno al fine di consentire la frequenza scolastica obbligatoria ai figli minori, nonché il prosieguo di alcune terapie sanitaria a favore della piccola Ze.. La dichiarazione conferma quindi l’intenzione dei signori Ca. di utilizzare l’area periodicamente ma in maniera continuativa nell’ambito del periodo dell’anno per consentire la frequenza scolastica dei figli.

9. Dalle suddette circostanze emerge la riconducibilità delle opere realizzate dal ricorrente alla categoria della nuova costruzione e la loro soggezione al regime del permesso di costruire; in ogni caso si tratterebbe d’to non urbanizzato di rilevante interesse paesistico ambientale ai sensi dell’articolo 66 lett. b) delle N.T.A. del P.G.T. vigente.

10. Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, deve essere respinto il ricorso di primo grado.

11. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 5.000, oltre agli accessori di legge.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Sezione Quinta,

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.

Condanna in solido (in parti uguali nei rapporti interni) i signori Ca. Gi., Ca. Ni., Ca. Pa., Ca. Al. al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio a favore del Comune di Brescia, che liquida in complessivi € 5.000, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini – Presidente

Roberto Giovagnoli – Consigliere, Estensore

Claudio Contessa – Consigliere

Valerio Perotti – Consigliere

Stefano Fantini – Consigliere

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