Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 11 luglio 2017, n. 3400

Le valutazioni delle offerte tecniche da parte delle commissioni di gara sono espressione di discrezionalità tecnica e come tali sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti ovvero ancora salvo che non vengano in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o la loro applicazione, non essendo sufficiente che la determinazione assunta sia, sul piano del metodo e del procedimento seguito, meramente opinabile, in quanto il giudice amministrativo non può sostituire – in attuazione del principio costituzionale di separazione dei poteri – proprie valutazioni a quelle effettuate dall’autorità pubblica, quando si tratti di regole (tecniche) attinenti alle modalità di valutazione delle offerte

Consiglio di Stato

sezione V

sentenza 11 luglio 2017, n. 3400

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quinta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1679 del 2013, proposto dalla Im. S.r.l. e dalla Società In. La. S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Gi. Ve., con domicilio eletto presso lo Studio Na. Va. in Roma, Piazzale (…)

contro

Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Ma. Mo., domiciliato ai sensi dell’articolo 25 Cod. proc. amm. presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza (…)

nei confronti di

Società Ri. Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato An. Ab., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);

Società Ba. Costruzioni s.r.l. ed altri non costituiti in giudizio

per la riforma della sentenza del T.A.R. della Campania, Sezione VIII, n. 4760/2012

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Benevento e della Società Ri. Costruzioni s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 maggio 2017 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti gli avvocati Ve., Mo. e Ab.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue

FATTO

Con la sentenza impugnata il Tribunale amministrativo regionale per la Campania ha respinto il ricorso promosso dalle società Im. s.r.l. e In. La. s.r.l., rispettivamente mandataria e mandante di un’ATI, (d’ora in avanti, indicate anche solo come A.T.I. Im.), avverso l’aggiudicazione definitiva disposta in favore dell’A.T.I. composta dalle società Ri. Costruzioni s.r.l. e Sa. s.r.l. (d’ora in avanti, A.T.I. Ri. Costruzioni) nell’ambito di una procedura aperta, bandita dalla Provincia di Benevento, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di risanamento di aree a forte dissesto idrogeologico sulla strada provinciale Cerreto Sannita – Cusano Mutri.

Ai fini della decisione è opportuna una breve esposizione dei fatti controversi.

Il 15 gennaio 2010, la Provincia di Benevento bandiva la suddetta gara che, in data 23 novembre 2010, veniva aggiudicata provvisoriamente all’A.T.I. Ri. Costruzioni ma, a seguito di ricorso giurisdizionale proposto dall’A.T.I. Im. avverso la propria esclusione (disposta con provvedimento prot. n. 10639/10), con sentenza 13 maggio 2011, n. 2895 il Consiglio di Statone aveva disposto definitivamente la riammissione, rendendosi così necessaria la parziale ripetizione delle operazioni di valutazione delle offerte.

Espletate le rinnovate operazioni valutative, e dopo essersi proceduto al ricalcolo dei punteggi all’esito della comparazione effettuata con il sistema del c.d. confronto a coppie, l’A.T.I. Ri. Costruzioni veniva comunque collocata al primo posto della graduatoria, ottenendo l’aggiudicazione definitiva (disposta con determinazione dirigenziale 11 agosto 2011 n. 552/06), e procedendo alla stipulazione del contratto in data 29 settembre 2011.

Avverso tale provvedimento, unitamente agli altri atti connessi, proponeva ricorso l’A.T.I. Im., collocatasi al sesto posto in graduatoria, chiedendone l’annullamento, previa concessione di misure cautelari, nonché il risarcimento danni.

In sintesi, a sostegno del ricorso (i) con il primo motivo veniva addotta l’irregolare composizione della commissione a seguito della mancanza in capo ad uno dei membri di idonee competenze nel settore di intervento; (ii) con il secondo ed il terzo motivo si contestava l’illegittimità dell’aggiudicazione definitiva disposta in favore dell’A.T.I. Ri. Costruzioni per inidoneità della documentazione esibita dal coordinatore del gruppo di progettazione; (iii) con il quarto motivo, a causa di offerte in contrasto con le Norme Tecniche di Costruzione per il 2008, veniva lamentata la violazione del disciplinare di gara da parte delle prime quattro concorrenti in graduatoria; (iv) con il quinto motivo si contestava la legittimità dell’assegnazione dei sottopunteggi per l’offerta tecnica.

All’esito del giudizio, con sentenza 12 novembre 2012 n. 4760, il Tribunale amministrativo regionale per la Campania dichiarava il ricorso inammissibile in relazione ai motivi numm. 2 3 4 per difetto di interesse, inammissibile per eccessiva genericità ed inidoneo corredo probatorio in relazione al motivo n. 5, e lo respingeva, per il restante primo motivo di censura, nel merito.

Avverso la sentenza, articolando cinque distinti motivi che saranno di seguito esaminati, propongono appello la Im. S.r.l. e la In. La. S.r.l., chiedendone la riforma, con conseguente annullamento degli atti gravati in prime cure e risarcimento del danno patito.

Con un primo motivo le odierne appellanti contestano la sentenza per la parte in cui ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse il quarto motivo del ricorso originario con cui si è censurata la mancata esclusione delle concorrenti collocatesi nelle prime quattro posizioni per non essere stata estesa la contestazione anche alla quinta classificata. Ad avviso delle appellanti, il quarto motivo aveva valenza strumentale atta a restringere il confronto a coppie da eseguirsi una volta escluse le prime quattro concorrenti in graduatoria.

Con il secondo motivo di appello si critica la sentenza, sempre con riferimento al quarto motivo del ricorso di primo grado, per non averlo analizzato nel merito e, conseguentemente, per non aver riconosciuto che le prime quattro imprese concorrenti avrebbero dovuto essere escluse per aver presentato una offerta in contrasto con le disposizioni del Disciplinare di gara.

In aggiunta, le appellanti lamentano l’assegnazione di un maggior punteggio alle prime quattro concorrenti, pur avendo proposto una soluzione strutturale asseritamente non conforme al parametro legale.

Con il terzo motivo di appello, previa richiesta di una C.T.U. per accertare la correttezza delle valutazioni compiute dall’Amministrazione, si chiede la riforma della sentenza in epigrafe nella parte in cui ha respinto il quinto motivo del ricorso in primo grado con il quale le odierne appellanti, comparando la propria offerta con quella delle altre concorrenti, avevano lamentato una manifesta illogicità ed irragionevolezza nell’attribuzione dei punteggi per l’offerta tecnica.

Con il quarto motivo di appello si censura il capo della sentenza che ha respinto il primo motivo di ricorso relativo alla illegittimità della composizione della Commissione di gara.

Infine, con il quinto (e ultimo) motivo di censura, le appellanti domandano la condanna delle controparti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

In conclusione, al termine dell’atto di appello, si ripropongono i motivi di ricorso numm. 2 e 3 con i quali è stata contestata la mancata esclusione della aggiudicataria, dichiarati dalla sentenza inammissibili per carenza di interesse in conseguenza della ritenuta infondatezza del quarto e quinto motivo di ricorso.

Si sono ritualmente costituite in giudizio con apposite memorie l’Amministrazione Provinciale di Benevento e la Ri. Costruzioni S.r.l. in proprio ed in qualità di mandataria dell’A.T.I. costituita con la Sa. S.r.l. chiedendo la reiezione dell’appello e la conseguente conferma della sentenza impugnata.

La causa, sentiti i difensori delle parti, è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del 4 maggio 2017.

DIRITTO

1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dalla IMOS s.r.l. e dalla In., attive nel settore delle costruzioni (le quali avevano partecipato alla gara per appalto integrato indetta dalla Provincia di Benevento per la progettazione esecutiva e l’esecuzione di alcuni lavori di risanamento di aree a forte dissesto idrogeologico, classificandosi al quinto posto della graduatoria finale), avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania con cui è stato respinto il ricorso proposto avverso gli esiti della gara, favorevoli all’appellata A.T.I. Ri. Costruzioni.

2. Va in primo luogo rilevato che è infondata l’eccezione di tardività dell’appello sollevata dalla Provincia di Benevento con il controricorso in data 4 giugno 2015.

L’amministrazione appellata ha eccepito al riguardo che, essendo la sentenza in epigrafe (non notificata) stata depositata 22 novembre 2012, il termine lungo per la relativa impugnativa sarebbe venuto a scadere alla data del 20 febbraio 2013 (laddove l’appello risulta spedito per la notifica solo il successivo 21 febbraio 2013).

2.1. L’eccezione non può trovare accoglimento sulla scorta del consolidato (e qui condiviso) principio secondo cui per il computo dei termini a mese o ad anno si osserva il calendario comune, facendo riferimento al nome e al numero attribuiti, rispettivamente, a ciascun mese e giorno (in tal senso – ex multis -: Cons. Stato, VI, 28 gennaio 2016, n. 281).

Ne consegue che la scadenza del termine dimidiato per l’impugnazione delle sentenze rese ai sensi degli articoli 119 e 120 Cod. proc. amm. coincide con lo spirare del medesimo giorno del terzo mese successivo a quello in cui la sentenza è stata depositata

Nel risulta la tempestività dell’appello, che risulta spedito per la notifica in data 21 febbraio 2013 (laddove il termine ultimo sarebbe spirato il successivo 22 febbraio).

3. Il ricorso in appello (che, in base a quanto appena rappresentato, è tempestivo) è tuttavia infondato nel merito.

4. E’ infondato il primo motivo di appello con il quale si è lamentato il mancato accoglimento (in parte qua) del quarto motivo del ricorso di primo grado.

Con il motivo in parola le odierne appellanti (collocatesi al sesto posto della graduatoria finale) hanno lamentato la mancata esclusione dalla gara delle imprese collocate ai primi quattro posti per una lamentata difformità rispetto alle Norme Tecniche di Costruzione del 2008.

Il primo giudice ha dichiarato inammissibile il motivo osservando che dal suo eventuale accoglimento non potrebbe derivare alcun effettivo vantaggio alle appellanti (classificatesi al sesto posto), atteso che osterebbe comunque all’aggiudicazione in loro favore la permanenza in gara, non contestata, della quinta classificata (R.T.I. Consorzio Po.).

L’appellante chiede la riforma in parte qua della sentenza osservando che dall’esclusione dalla gara delle concorrenti prime quattro classificate le deriverebbe comunque un vantaggio immediato e diretto.

Ciò in quanto, ritenendo le appellanti che il’confronto a coppié limitato alla sola posizione della quinta classificata dovrebbe vederle prevalere, esse avrebbero evidentemente un interesse diretto, concreto ed attuale a tale limitazione del confronto.

Il motivo non può trovare accoglimento in quanto risulta infondato il presupposto logico su cui si fonda la sua stessa articolazione, e cioè il fatto che, in caso di limitazione del’confronto a coppie con la quinta classificata, alle appellanti dovrebbe essere comunque riconosciuta una complessiva prevalenza (e, con essa, l’aggiudicazione della gara).

La questione verrà più adeguatamente esaminata nel prosieguo della presente decisione (terzo motivo) ma, ai fini che qui rilevano, si anticipa che tale circostanza induce il Collegio a respingere il motivo con cui si è chiesta la riforma della decisione per la parte in cui ha dichiarato in parte qua inammissibile il quarto motivo di ricorso.

5. Per ragioni in gran parte connesse con quelle esposte in relazione al primo motivo di appello, neppure può essere accolto il secondo motivo (con il quale si è contestata la mancata esclusione dalla gara delle prime quattro classificate per non aver adeguato la progettazione alla vigente normativa antisismica, come previsto dal punto 6.d) del Disciplinare di gara e si è contestato il punteggio deteriore attribuito alle appellanti nei confronti di tali concorrenti).

Per quanto riguarda gli aspetti di ammissibilità del motivo si osserva che anche in questo caso valgono le ragioni esposte retro, sub 4.

Ma il motivo in questione risulta altresì infondato nel merito in quanto la lex specialis di gara non richiedeva ai concorrenti di presentare calcoli strutturali in sede di gara, ragione per cui la mancata presentazione non poteva sortire valenza preclusiva nei confronti dei concorrenti che hanno preceduto in graduatoria le appellanti.

Per ragioni analoghe, non risulta fondata la pretesa dell’appellante che lamenta la mancata attribuzione di un punteggio poziore in relazione ad aspetti dei propri elaborati progettuali che non risultavano richiesti dalla legge di gara e in relazione ai quali non poteva esserle riconosciuta una favorevole valutazione da parte della Commissione.

Ai fini che qui rilevano si osserva comunque che le vicende della gara non hanno comportato in concreto alcuna violazione della pertinente normativa antisismica in quanto l’aggiudicataria Ri. ha rappresentato (senza essere sul punto confutata) che, a seguito dell’aggiudicazione, ha doverosamente proceduto a conformare la progettazione esecutiva alla pertinente disciplina antisismica (si tratta delle Norme Tecniche di Costruzione del 2008).

6. Per le ragioni esposte, risulta confermata la statuizione del primo Giudice relativa all’inammissibilità dei motivi di ricorso articolati avverso quattro imprese prime in graduatoria.

Ciò esime il Collegio dall’esame puntuale del secondo e del terzo motivo del ricorso di primo grado, non esaminati dal primo giudice e qui riproposti in via devolutiva sul presupposto (infondato) della ammissibilità del quarto e del quinto motivo del ricorso di primo grado.

7. Con il terzo motivo le appellanti lamentano il mancato accoglimento del quinto motivo del ricorso di primo grado, con il quale si era lamentato il carattere incongruo e irragionevole dell’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica in relazione a ciascuno dei tre sub-criteri richiesti dalla legge di gara (i) ‘Miglioramento delle caratteristiche di inserimento ambientale, pregio estetico, manutenibilità e gestione in eserciziò; ii) ‘Soluzioni migliorative per il consolidamento del versanté; iii) ‘Proposte migliorative sull’organizzazione e misure di sicurezza sul cantieré).

In particolare le appellanti chiedono la riforma del passaggio della sentenza di primo grado con cui il motivo in parola è stato respinto per genericità.

7.1. Il motivo è nel complesso infondato.

7.2. Va premesso che, in base a principi più che consolidati, le valutazioni delle offerte tecniche da parte delle commissioni di gara sono espressione di discrezionalità tecnica e come tali sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti ovvero ancora salvo che non vengano in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o la loro applicazione, non essendo sufficiente che la determinazione assunta sia, sul piano del metodo e del procedimento seguito, meramente opinabile, in quanto il giudice amministrativo non può sostituire – in attuazione del principio costituzionale di separazione dei poteri – proprie valutazioni a quelle effettuate dall’autorità pubblica, quando si tratti di regole (tecniche) attinenti alle modalità di valutazione delle offerte (in tal senso – ex multis -: Cons. Stato, V, 28 ottobre 2015, n. 4942; id., IV, 21 settembre 2015, n. 4409; id., V, 26 maggio 2015, n. 2615).

Dall’esame degli atti di causa emerge che le deduzioni delle appellanti non solo si rivolgono avverso determinazioni della Commissione che (pur nella loro opinabilità) non palesano profili di palese irragionevolezza, ma – per di più – richiedono a ben vedere una sostituzione del giudice alle funzioni valutative già svolte dalla stessa Commissione.

Il che, come condivisibilmente osservato dalla sentenza, è in radice inammissibile.

7.3. Tanto premesso dal punto di vista generale, qui di seguito il Collegio individuerà alcune delle ragioni che inducono ad escludere che nel caso in esame siano ravvisabili i lamentati profili di irragionevolezza valutativa.

7.3.1. Per quanto riguarda il primo dei sub-criteri valutativi previsti dalla lexspecialis di gara (si tratta del’Miglioramento delle caratteristiche di inserimento ambientale, pregio estetico, manutenibilità e gestione in eserciziò) le appellanti lamentano l’inadeguata valutazione che la Commissione avrebbe riservato alle soluzioni proposte, a loro dire meritevoli di migliore valutazione.

Ma il punto è che la Relazione a tal fine prodotta dalle appellanti (‘Caratteristiche di inserimento ambientale, sub ‘Gestione dell’opera) risulta piuttosto generica nella sua formulazione e non presenta comunque elementi di spicco tale da rendere irragionevolmente ingiustificata la valutazione operata dalla Commissione in sede di ‘confronto a coppie (ci si riferisce, in particolare, alle deduzioni svolte in relazione ai tiranti e a quelle relative alla parte ambientale e vegetazionale, entrambe formulate in modo piuttosto generico).

Allo stesso modo, la proposta delle appellanti relativa alla realizzazione di un giardino pensile sull’area di intervento risulta formulata in modo generico, sì da giustificare le valutazioni espresse dalla Commissione in relazione ad altri concorrenti (come l’appellata Ri.) che avevano al contrario più adeguatamente specificato i dettagli dell’offerta relativi al primo dei sub-criteri di valutazione.

7.3.2. Per quanto riguarda il secondo dei sub-criteri valutativi previsti dalla lex specialis di gara (si tratta delle ‘Soluzioni migliorative per il consolidamento del versanté) le appellanti lamentano parimenti l’inadeguata valutazione che la Commissione avrebbe riservato alle soluzioni proposte in sede di gara.

Anche in questo caso, tuttavia, le valutazioni operate dalla Commissione risultano esenti dai rubricati profili di irragionevolezza, se solo si consideri:

– che la legge di gara stabiliva in parte qua che le proposte migliorative dovessero riguardare la messa in sicurezza dell’intero versante oggetto delle lavorazioni (e non soltanto sue singole porzioni), e quindi non solo la galleria paramassi, bensì anche i tratti precedente e successivo;

– che, invece la proposta migliorativa presentata in gara dalle appellanti si limitava alle sole reti paramassi, ma non si estendeva alle ulteriori porzioni dell’intervento, con particolare riguardo alla regimazione delle acque.

Ne consegue che risulta destituita di fondamento la tesi delle appellanti secondo cui la proposta migliorativa presentata in gara avrebbe meritato un giudizio incondizionatamente migliore, nonché la tesi secondo cui la Commissione avrebbe irragionevolmente omesso di riconoscere a tale proposta il giudizio incondizionatamente favorevole che essa doveva ricevere.

7.3.3. Per quanto riguarda il terzo dei sub-criteri valutativi previsti dalla lex specialis di gara (si tratta delle ‘Proposte migliorative sull’organizzazione e misure di sicurezza sul cantiere) le appellanti lamentano ancora una volta l’inadeguata valutazione che la Commissione avrebbe riservato alle soluzioni proposte in sede di gara.

Va premesso al riguardo che le appellanti non dimostrano in quale modo l’eventuale accoglimento di tale (solo) motivo potrebbe giovare loro ai fini di un diverso esito della gara nel suo complesso.

Di qui l’inammissibilità del motivo.

In ogni caso una parte essenziale del motivo in esame concerne il fatto che le appellanti avrebbero potuto utilizzare un impianto di smaltimento d proprietà della consociata In. La., mentre – ad esempio – l’aggiudicataria A.T.I. Ri. avrebbe proposto di utilizzare quello stesso impianto, ottenendo tuttavia un punteggio complessivamente migliore.

Ma il punto è che la proposta da parte dell’aggiudicataria di utilizzare quell’impianto di discarica non risulta ex se irragionevole o meritevole di un punteggio deteriore, trattandosi comunque di un impianto incluso nell’elenco ufficiale di quelli utilizzabili e posto a modesta distanza dal luogo delle lavorazioni.

In ogni caso il quantitativo non rilevantissimo di materiale da smaltire (circa 3.000 mc) palesa il carattere non dirimente ai fini del decidere della circostanza qui in esame e dimostra che la gara non avrebbe avuto con ogni probabilità esiti diversi se l’aggiudicataria A.T.I. Ri. avesse infine utilizzato una diversa discarica.

Resta comunque il fatto (già in precedenza anticipato) che le appellanti non allegano alcun elemento atto a persuadere il Collegio del fatto che l’eventuale accoglimento dell’appello in relazione al terzo dei sub-criteri valutativi risulterebbe ex se idoneo a palesare la complessiva irragionevolezza delle operazioni valutative nel complesso svolte dalla Commissione.

7.4. Dalla complessiva infondatezza del terzo motivo (come si è già anticipato retro, sub 4) deriva l’infondatezza del primo motivo di appello, con il quale si è lamentato il mancato accoglimento (in parte qua) del quarto motivo del ricorso di primo grado, anche con riferimento alla posizione del Consorzio Po..

8. Con il quarto motivo (con cui è stata riproposta la parte essenziale del primo dei motivi di primo grado) le appellanti tornano a contestare l’illegittima composizione della Commissione, atteso che alcuni dei suoi membri non avrebbero presentato i necessari requisiti di professionalità ai sensi del comma 2 dell’articolo 84 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (secondo il quale “la commissione (…) è composta da un numero dispari di componenti (…) esperti dello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto”).

8.1. Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’eccezione di inammissibilità del motivo (sollevata dalla Ri. Costruzioni) in quanto il motivo di doglianza risulta comunque infondato nel merito.

8.2. Va premesso al riguardo che, in base a un condiviso orientamento, nelle gare pubbliche la legittima composizione della Commissione presuppone solo la prevalente, seppure non esclusiva, presenza di membri esperti del settore oggetto dell’appalto (in tal senso – ex multis -: Cons. Stato, V, 9 aprile 2015; id., VI, 2 luglio 2015, n. 3295; id., V, 5 maggio 2016, n. 1817).

Il rilievo appena svolto vale di per sé a sancire l’infondatezza del motivo di appello, non essendo in realtà contestabile che la maggioranza dei membri della Commissione fossero in possesso di una professionalità del tutto adeguata in relazione alle caratteristiche dell’appalto per cui è causa.

Si osserva in particolare:

– che il Presedente della Commissione (dott.ssa Mo.) è laureato in Ingegneria ed è esperto nell’attività di progettazione (rivestendo fra l’altro il ruolo di dirigente del Settore Infrastrutture e Viabilità della Provincia);

– che altri due componenti (dott. Bi. e Ma.) sono a loro volta laureati in Ingegneria ed esperto nell’attività di progettazione (rivestendo fra l’altro il ruolo di funzionari tecnici del richiamato Settore Infrastrutture e Viabilità della Provincia);

– che un altro componente (dott. Pa.) è anch’egli laureato in Ingegneria ed opera nel Settore Edilizia e Patrimonio, vantando una cospicua esperienza di progettazione.

Né può essere condivisa la tesi delle appellanti secondo cui il rispetto del requisito di professionalità e omogeneità di cui al richiamato articolo 84 potrebbe dirsi soddisfatto solo in caso di membri della Commissione con specifiche esperienze in settori progettuali identici a quello posto a fondamento della gara (realizzazione di una galleria paramassi per messa in sicurezza di un costone montano franoso).

La proposta soluzione interpretativa, laddove condivisa, finirebbe per eccedere dai confini della (pur rigorosa) previsione di legge, rendendo praticamente impossibile – e comunque estremamente difficoltoso – per gli Enti la valida formazione di Commissioni giudicatrici, in assenza di effettive ragioni giustificatrici.

Quanto appena esposto risulterebbe di per sé dirimente ai fini della reiezione del motivo di appello in esame, quand’anche il quinto componente della Commissione risultasse privo di requisiti professionali in toto compatibili con quelli propri della procedura per cui è contestazione.

Ma il punto è che anche il quinto membro (dott. Ca., laureato in Scienze agrarie) presentava una professionalità del tutto compatibile con quella richiesta ai fini della procedura per cui è causa.

Si osserva al riguardo che la lex specialis di gara prevedeva espressamente che, ai fini dell’esame delle proposte progettuali migliorative, si sarebbe tenuto puntualmente conto (inter alia) della messa a dimora di essenze arboree e arbustive lungo il tratto di intervento.

Ciò conferma la complessiva ragionevolezza della scelta dell’amministrazione appellata la quale ha riconosciuto comunque assoluta prevalenza numerica ai membri laureati in ingegneria dotati di specifica professionalità nell’ambito della progettazione di opere edili, ma ha nondimeno previsto la presenza di una specifica e diversa professionalità in relazione a un aspetto piuttosto peculiare della legge di gara.

9. Per le ragioni esposte l’appello in epigrafe deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Sezione Quinta,

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.000 (tremila) oltre gli accessori di legge in favore di ciascuna delle controparti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini – Presidente

Roberto Giovagnoli – Consigliere

Claudio Contessa – Consigliere, Estensore

Raffaele Prosperi – Consigliere

Alessandro Maggio – Consigliere

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