Consiglio di Stato
sezione V
sentenza 11 gennaio 2016, n. 57
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE QUINTA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8244 del 2007, proposto dalla s.p.a. An.;
contro
Il Comune di (omissis);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Basilicata n. 488/2007, resa tra le parti, concernente la rimozione e lo smaltimento di rifiuti abbandonati;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di (omissis);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2015 il Cons. Raffaele Prosperi e udito per la parte appellante l’avvocato Federico Bucci;
1. Con l’ordinanza n. 12 del 15 marzo 2007, il Responsabile del Settore Vigilanza del Comune di (omissis) ha intimato all’An. – ai sensi dell’art. 14, comma 3, D. Lgs. n. 22 del 1997 – di procedere entro 30 giorni dalla notifica di tale ordinanza alla rimozione dei rifiuti abusivamente abbandonati in una zona limitrofa alla strada statale n. (omissis) «(omissis)», tra il km. (omissis) ed il km. (omissis), avente una superficie di circa 100 mq., con lo smaltimento a propria cura e spese, esibendo poi al Comune la prova dell’avvenuto smaltimento;
2. Con il ricorso di primo grado, proposto al TAR per la Basilicata, la s.p.a. AN. ha impugnato l’ordinanza n. 12 del 15 marzo 2007, deducendo la violazione degli artt. 7, comma 2, lett. d), 13, 14, comma 3, 21, 49, comma 2, e 58, comma 3, D. Lgs. n. 22/1997, e degli artt. 192 e 198 D. Lgs. n. 152/2006 (per insussistenza del dolo o della colpa), degli artt. 3, 7 e 8 L. n. 241/1990, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, l’incompetenza del Dirigente comunale in luogo del Sindaco, ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, insussistenza dei presupposti.
Il Comune di (omissis) si è costituito in giudizio ed ha sostenuto l’inammissibilità del ricorso, per mancata impugnazione della presupposta nota del Comando della Stazione dei Carabinieri di (omissis) n. 1464 del 26 febbraio 2007, recante la segnalazione della presenza dei rifiuti e per la mancata notifica del ricorso al medesimo Comando.
Il Comune, in subordine, ha chiesto che il ricorso sia respinto, perché infondato.
3. Con la sentenza n. 488 del 29 giugno 2007, il Tar, prescindendo dalle eccezioni di inammissibilità, ha respinto il ricorso, rilevandone l’infondatezza.
4. Con l’appello in esame, notificato l’8 ottobre 2007, la s.p.a. An. ha impugnato la sentenza del TAR, riproponendo le censure respinte in primo grado.
Il Comune di (omissis) si è costituito in giudizio ed ha ribadito le eccezioni di inammissibilità già formulae in primo grado, chiedendo comunque la reiezione dell’appello.
5, La Sezione ritiene che vadano respinte le eccezioni di inammissibilità del ricorso di primo grado, riproposte in questa sede dal Comune di (omissis), poiché il verbale del Comando della Stazione dei Carabinieri di (omissis) n. 1464 del 26 febbraio 2007 costituisce null’altro che la denuncia che ha attivato l’esercizio del potere comunale: esso, quale atto meramente istruttorio e di informazione dei fatti accaduti, non ha un carattere autonomamente lesivo della sfera giuridica dell’appellante.
6. Passando all’esame delle censure formulate in primo grado e riproposte con l’atto d’appello, ritiene la Sezione che risulta fondata la censura con cui è stata dedotta l’incompetenza del Responsabile del Settore Vigilanza.
Per la pacifica giurisprudenza di questa Sezione, l’art. 192, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006, è una disposizione speciale sopravvenuta rispetto all’art. 107, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, ed attribuisce espressamente al Sindaco la competenza a disporre con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti previste dal comma 2.
La disposizione sopravvenuta prevale sul disposto dell’art. 107, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 (Cons. Stato, V, 29 agosto 2012, n. 4635; id., 12 giugno 2009, n. 3765; id., 10 marzo 2009, n. 1296; id., 25 agosto 2008, n. 4061).
7. La fondatezza della censura di incompetenza comporta l’assorbimento delle altre censure formulate dall’appellante, sicché in questa sede diventa irrilevante l’esame degli aspetti della legittimità sostanziale del provvedimento impugnato in primo grado.
8. Per le ragioni che precedono, in accoglimento dell’appello, il ricorso di primo grado va accolto, con il conseguente annullamento dell’atto impugnato n. 12 del 15 marzo 2007, salvi gli ulteriori provvedimenti del Comune di (omissis).
Le spese dei due gradi del giudizio vanno compensate tra le parti, in considerazione dei fatti che hanno condotto alla controversia tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull’appello n. 8244 del 2007, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento n. 12 del 15 marzo 2007.
Spese compensate dei due gradi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti – Presidente
Vito Poli – Consigliere
Carlo Saltelli – Consigliere
Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere
Raffaele Prosperi – Consigliere, Estensore
Depositata in Segreteria il 11 gennaio 2016.
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