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In prime cure la società ricorrente contestava l’assegnazione dei punteggi operata dalla commissione giudicatrice in relazione al merito tecnico/qualitativo, nonché l’erroneità della valutazione dell’offerta anomala.
Il primo giudice rilevando che le valutazioni del merito tecnico formulate dalla commissione non potevano ritenersi manifestamente irragionevoli, illogiche o arbitrarie e che, in ogni caso, parte ricorrente ha mancato di provare (c.d. prova di resistenza) che una diversa valutazione le avrebbe consentito di sopravanzare Co., respingeva il ricorso senza alcuna motivazione con riferimento alla dedotta erroneità della valutazione dell’anomalia dell’offerta presentata dall’aggiudicataria.
Avverso tale decisione propone appello la Pl. Spa deducendo:
violazione ed erronea applicazione degli artt. 94 e 95 del d.Lgs. n. 50/2016 e violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento ad opera della commissione giudicatrice;
omessa pronuncia con riferimento al secondo motivo di ricorso dedotto in primo grado; violazione ed erronea applicazione dell’art. 97 del d.Lgs. 50/2016, per incongruità dell’offerta risultata aggiudicataria.
Si sono costituite in giudizio l’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna e la Co., soc. coop. Pu. Ra., invocando il rigetto dell’appello proposto.
Nella pubblica udienza del 5 ottobre 2017, sentite le parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il primo motivo di gravame articolato dall’appellante è infondato.
Nella sostanza l’appellante reitera le censure articolate in primo grado sull’attribuzione dei punteggi del merito tecnico delle due offerte, reclamando un vaglio della discrezionalità tecnica dell’amministrazione non consentito al G.A..
Deve, pertanto, stimarsi corretta l’osservazione del giudice di prime cure secondo cui le allegazioni della ricorrente – più che rilevare una errata rappresentazione della realtà fattuale o la delibazione del tutto illogica o arbitraria della qualità delle offerte tecniche – mirano a sostituire le proprie valutazioni a quelle operate dall’amministrazione.
Per converso è fondato, nei limiti che qui di seguito si espongono, il secondo motivo di gravame.
Va, anzitutto rilevato che, in effetti, il primo giudice ha omesso di motivare in ordine al denunciato vizio di illogicità ed erroneità del giudizio di congruità che l’amministrazione ha formulato con riferimento all’anomalia dell’offerta della Co. soc. coop..
Nel merito, va osservato che l’aggiudicataria ha inserito nei giustificativi di costo che accompagnano l’offerta economica una riduzione di costi annui pari a ? 207.072,00 a titolo di “Condizione eccezionalmente favorevole: investimenti già effettuati per ordinativo di fornitura Intercenter4 con decorrenza 1/09/2016 poi annullato”.
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