Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 5 marzo 2018, n. 1338. L’avvalimento, al di là della forma negoziale prescelta e d’ogni considerazione sulla natura del relativo contratto, non può trasformarsi in una sorta di “scatola vuota”

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[…]

Nella specie, infatti, la cessione del ramo d’azienda non ha riguardato parti prive di autonomia funzionale nel contesto dell’impresa e comunque non significative, non potendo, dunque, evitare la perdita in capo al cedente (e il correlato acquisto in capo al cessionario) dei requisiti (cfr. sul punto i documenti 8-13 allegati al ricorso introduttivo del giudizio e 12-13 allegati alla memoria di costituzione in primo grado).
Pertanto, la valutazione in concreto dell’atto di cessione, da condursi sulla base degli scopi perseguiti dalle parti e dell’oggetto del trasferimento, porta a concludere nella fattispecie in esame per la perdita del requisito oggetto del contratto d’avvalimento.
Dalle conclusioni sin qui raggiunte discende la reiezione dell’appello.
IV – Tuttavia, per completezza (e come richiesto anche dalla difesa della parte vittoriosa in prime cure), andando ad esaminare le altre censure svolte in primo grado dall’originaria ricorrente, con riguardo alla violazione e falsa applicazione della lex di gara, l’eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti, il travisamento e la carenza di istruttoria, illogicità, vale osservare quanto segue.
Sostiene l’originaria ricorrente che l’offerta del costituendo raggruppamento aggiudicatario, sarebbe stata sottoscritta, per quanto di competenza del Co. La. Consorzio Stabile, designato quale mandatario del futuro raggruppamento, da un soggetto privo dei necessari poteri di rappresentatività e di firma, in ragione del tenore dell’intervento economico oggetto del presente appalto: tutta la documentazione sarebbe era, infatti, sottoscritta dal Presidente del Consorzio, dott. Antonio Marchese, il quale, in base a quanto deliberato dall’Assemblea dei consorziati, nella seduta del 12 novembre 2015, ed a quanto risultante dalla Visura Ordinaria della Camera di Commercio di Roma allegata agli atti di gara, era depositario di poteri rappresentativi e negoziali del Consorzio a firma singola solo per atti di valore non superiore a Euro 1.000.000 se contratti attivi e ad Euro 100.000 per l’assunzione di obbligazioni per conto della Società, mentre per gli atti eccedenti detti valori sarebbe stata necessaria, invece, la firma congiunta del Presidente e dell’Amministratore delegato.
Il motivo non ha pregio.
Deve osservarsi, infatti, che l’offerta comunque recava la sottoscrizione di uno dei due amministratori e che, pertanto, la fattispecie non andrebbe inquadrata in un’ipotesi non di omessa sottoscrizione in senso proprio, bensì “di non corretta spendita del potere rappresentativo”, con la conseguenza che – come chiarito dalla giurisprudenza – “Tale tipologia di vizi, tuttavia, in forza dei principi generali, opera sul piano della efficacia e non su quello della validità” (Tar Lazio, Sez. I, 16 giugno 2016, n. 6923, non riformata, che ha affermato la sanabilità dei vizi della domanda, in linea generale, con un approccio di tipo sostanzialistico nell’interpretazione combinata dell’art. 38, comma 2 bis e 46, comma 1 ter, d.lgs. n. 163/2006, che risulterebbe confermata dal nuovo Codice dei contratti pubblici, in riferimento all’irregolarità delle offerte non conformi a quanto prescritto nei documenti di gara ex art. 59, comma 3).
V – Tuttavia, in ragione dell’assorbente motivo di cui ai punti I-III della presente decisione, l’appello deve essere respinto.
In considerazione della complessità della fattispecie esaminata, e delle osservazioni si qui svolte anche con riferimento al secondo motivo di gravame, sussistono giusti motivi per compensare le spese del secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il PIEMONTE – TORINO: SEZIONE I n. 968/2017,
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari – Presidente
Giulio Veltri – Consigliere
Pierfrancesco Ungari – Consigliere
Giulia Ferrari – Consigliere
Solveig Cogliani – Consigliere, Estensore

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