Il premio di maggioranza previsto per la lista, o per la coalizione di liste collegate al Sindaco eletto nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, riguarda i “voti validi” previsti dall’art. 73, comma 3, del d.lgs. 207/2000.
Sentenza 19 febbraio 2018, n. 1055
Data udienza 8 febbraio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7172 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Si. Vi., ed altri, rappresentati e difesi dagli avvocati Fe. Ma. e Ma. Lu., con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Ma. Lu. in Roma, l.go (…);
contro
At. Mo., ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Pi. Qu., con domicilio eletto presso lo studio del dott. Al. Pl. in Roma, via (…);
Comune di Lecce, ed altri, non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 7177 del 2017, proposto da:
Si. Vi., ed altri, rappresentati e difesi dagli avvocati Fe. Ma. e Ma. Lu., con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Ma. Lu. in Roma, Lungotevere (…);
contro
Pa. Gi., rappresentata e difesa dall’avvocato Fr. Ba., con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Fr. Ba. in Roma, corso (…);
Comune di Lecce, ed altri, non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 7187 del 2017, proposto da:
Si. Vi., ed altri, rappresentati e difesi dagli avvocati Fe. Ma. e Ma. Lu., con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Ma. Lu. in Roma, Lungotevere (…);
contro
Ma. Gi., ed altri , rappresentati e difesi dagli avvocati Fe. An., ed altri, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Fe. An. in Roma, via (…);
Comune di Lecce, ed altri, non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 7190 del 2017, proposto da:
Si. Vi., ed altri, rappresentati e difesi dagli avvocati Fe. Ma. e Ma. Lu., con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Ma. Lu. in Roma, l.go (…);
contro
Fr. Ma., rappresentata e difesa dagli avvocati Lu. Ma. e Bi. Fr. Le., con domicilio eletto presso lo studio del dott. Al. Pl. in Roma, via (…);
Comune di Lecce, ed altri, non costituiti in giudizio;
per la riforma
quanto al ricorso n. 7172 del 2017 ed ai relativi motivi aggiunti:
del dispositivo di sentenza n. 1590 dell’11 ottobre 2017 e della sentenza n. 1526 del 17 ottobre 2017 del T.A.R. Puglia, sezione staccata di Lecce, sez. I
quanto al ricorso n. 7177 del 2017:
del dispositivo di sentenza n. 1598 del 12 ottobre e della sentenza n. 1628 del 17 ottobre 2017 del T.A.R. Puglia – sezione staccata di Lecce, sez. I;
quanto al ricorso n. 7187 del 2017:
del dispositivo di sentenza n. 1591 dell’11 ottobre 2017 e della sentenza n. 1627 del 17 ottobre 2017 del T.A.R. Puglia – sezione staccata di Lecce, sez. I;
quanto al ricorso n. 7190 del 2017:
del dispositivo di sentenza n. 1589 dell’11 ottobre 2017 e della sentenza n. 1625 del 17 ottobre 2017 del T.A.R. Puglia – sezione staccata di Lecce, sez. I;
Visti i ricorsi in appello, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di At. Mo., Giorgio Pala, Laura Calò, Federica De Benedetto, An. To., Pa. Gi., Ma. Gi., Roberto Marti, Pa. Pe. e Fr. Ma.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2018 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli Avvocati Ma. Lu., Fe. Ma., Pi. Qu., Fr. Ba., Fe. An., Lu. An., Ca. su delega di Gi. Ga., Da. Mo., Lu. Ma. per sé e su delega di Bi. Fr. Le.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorsi distinti ma analoghi, quanto alla causa petendi ed al petitum, i sig.ri An. To., ed altri, nella qualità di candidati alla carica di consigliere comunale e di cittadini elettori, la sig.ra Pa. Gi., nella duplice veste di candidata alla carica di consigliere comunale e di cittadina elettrice, i sig.ri Ma. Gi., on. Ro. Ma. e Pa. Pe., nella qualità di cittadini elettori, e la sig.ra Fr. Ma., nella duplice veste di candidata alla carica di consigliere comunale e di cittadina elettrice, impugnavano dinanzi al T.A.R. Puglia, Sezione staccata di Lecce, ex art. 130 c.p.a., il verbale del 24 luglio 2017 di proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale del Comune di Lecce a seguito delle elezioni svoltesi in data 11 e 25 giugno 2017, nella parte in cui era stato attribuito al sindaco eletto al turno di ballottaggio, sig. Ca. Ma. Sa., il premio di maggioranza del 60% dei seggi e conseguentemente proclamati eletti i sig.ri Pi. Pa., ed altri.
I predetti ricorrenti, in massima parte candidati nelle otto liste della coalizione che aveva sostenuto il candidato sindaco non vincitore, sig. Ma. Gi., esponevano che il totale dei voti validi registrati al primo turno a favore dei candidati alla carica di sindaco era stato pari a n. 52.738 e che, non avendo nessuno di essi superato il 50% dei voti validi, erano stati ammessi al turno di ballottaggio i due candidati che avevano ottenuto il maggior numero di suffragi, ovvero i sig.ri Ma. Gi. e Ca. Ma. Sa..
Evidenziavano altresì che le liste sostenitrici al primo turno del candidato Ma. Gi. avevano ottenuto n. 26.715 voti, pari al 50,656% dei voti validi, mentre le liste che avevano appoggiato il candidato Ca. Ma. Sa. avevano conseguito n. 12.614 voti, e che al turno di ballottaggio aveva partecipato un numero di elettori pari al 52,75% degli aventi diritto, con l’attribuzione al candidato Giliberti di n. 18.815 voti ed al candidato Sa. di n. 22.100 voti.
Lamentavano quindi che, in violazione dell’art. 73, comma 10, d.lvo n. 267/2000, oltre che in contrasto con le pertinenti istruzioni ministeriali, l’Ufficio Centrale Elettorale, pur in presenza del superamento già al primo turno del 50% dei voti validi da parte della coalizione di liste che aveva sostenuto il candidato Ma. Gi., aveva assegnato il premio di maggioranza del 60% alle liste che avevano appoggiato il sindaco eletto Ca. Sa.: ciò ritenendo che il bacino dei “voti validi”, cui rapportare il risultato delle liste ai sensi della disposizione citata, dovesse tenere conto non solo della sommatoria dei voti di lista e di quelli espressi in favore di tutti i candidati alla carica di sindaco al primo turno, ma anche dei voti conseguiti dai candidati alla carica di sindaco al turno di ballottaggio, che avrebbero quindi dovuto sommarsi ai primi, con la conseguenza che nessuna lista o raggruppamento di liste aveva conseguito la maggioranza dei voti validi nel primo turno.
Deducevano i ricorrenti, a sostegno dei proposti ricorsi, che nel bilanciamento tra l’obiettivo della governabilità ed il principio di rappresentatività, il legislatore aveva optato a favore del secondo nel caso in cui le liste o i gruppi di liste che hanno sostenuto un sindaco, poi non risultato eletto nel primo turno, abbiano raggiunto e superato un numero di voti validi – il 50 per cento, appunto, ex citato art. 73, comma 10, d.lvo n. 267/2000 – idoneo a dimostrare una effettiva rappresentatività della maggioranza del corpo elettorale nel suo complesso.
Rappresentavano che l’opposta tesi ermeneutica, fatta propria dall’Ufficio Elettorale, conduceva al paradosso per cui, se il candidato Sa. fosse stato eletto al primo turno, ed a lui fossero state collegate tutte le liste diverse da quelle della coalizione Giliberti, non avrebbe comunque conseguito il premio di maggioranza: essa, quindi, avrebbe finito per premiare, a parità di numeri, il sindaco c.d. “debole” (eletto al secondo turno), rispetto al sindaco c.d. “forte” (eletto al primo turno).
Sotto altri profili, i ricorrenti censuravano il modus operandi dell’Ufficio Centrale Elettorale, che aveva corredato di una ampia motivazione il verbale impugnato, in contrasto con la sua natura meramente ricognitiva e vincolata, e contestavano le premesse del percorso interpretativo in esso sviluppato, a cominciare dalla tesi secondo cui il sistema elettorale comunale sarebbe ispirato al principio maggioritario (laddove, per contro, esso doveva qualificarsi “misto a formula variabile”, ovvero “proporzionale con premio di maggioranza eventuale”) per finire con quella secondo cui il procedimento elettorale avrebbe carattere unitario (integrando in realtà il primo turno, deducevano i ricorrenti, una fase autonoma di quel procedimento, solo nell’ambito della stessa essendo gli elettori chiamati a votare e scegliere i consiglieri comunali).
I ricorrenti criticavano inoltre il provvedimento impugnato laddove forniva una lettura erronea della giurisprudenza amministrativa e costituzionale, richiamavano, a fondamento delle loro deduzioni, la sentenza del Consiglio di Stato n. 3022/2010 ed evidenziavano che l’inaccettabilità della tesi fatta propria dall’Ufficio era dimostrata dal fatto che, a seguirla, la fattispecie delineata dalla norma non si realizzerebbe mai.
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