Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 14 marzo 2018, n. 1609. Nelle gare pubbliche la verifica dell’anomalia dell’offerta è finalizzata alla verifica dell’attendibilità e della serietà della stessa ed all’accertamento dell’effettiva possibilità dell’impresa di eseguire correttamente l’appalto alle condizioni proposte

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Inoltre l’El. s.r.l. non avrebbe computato la maggior remunerazione oraria per le festività ed altresì non avrebbe dimostrato l’effettiva spettanza dei cosiddetti “sgravi contributivi” di cui alla legge n. 190/2014 i quali, in ogni caso, non avrebbero potuto concernere tutto il personale per l’intera durata dell’appalto per cui è causa. Nel conteggio della base contributiva non sarebbero poi state computate le maggiorazioni del CCNL ANISA previste rispettivamente:

— dall’articolo 21, punto 1, per cui ai lavoratori impegnati nei turni continui e avvicendati nelle 24 ore, compete il 10% in più sul minimo paga-base;

— dall’art. 37, che riconosce ai lavoratori, uno scatto d’anzianità pari al 2,5% ogni 30 mesi servizio.

Sulla base della tabella riportata nell’appello calcolato in applicazione delle predette disposizioni, l’onere per un’unità di livello F avrebbe dovuto ammontare in totale ad annui € 17.964,65 (corrispondenti a € 15.319,60 e € 2645,05 per i soli oneri riflessi), di molto superiore ai complessivi € 15.908,20 (rispettivamente di € 13.135,7 e € 2272,00) risultanti dall’offerta dall’aggiudicataria,

L’El. s.r.l. si sarebbe limitata a conteggiare le maggiorazioni per i turni alle sole ore notturne e festive effettivamente prestate, sul presupposto che le giornate festive non lavorate non venissero pagate e quindi non costituissero un onere per l’azienda; inoltre avrebbe obliterato del tutto il costo per l’anzianità che sarebbe stato pari a € 681,78.

Pertanto l’offerta della El. s.r.l. sarebbe stata intrinsecamente inaffidabile perché inferiore del 13% alle tariffe ministeriali e non avrebbe tenuto conto degli oneri reali e dei maggiori costi.

2.§.2. Con un secondo profilo della medesima doglianza si lamenta che la stazione appaltante non avrebbe correttamente valutato la mancata dimostrazione da parte dell’aggiudicataria dell’effettiva spettanza degli sgravi contributivi. In particolare, nella sua risposta alla richiesta di giustificazioni, l’El. s.r.l. avrebbe genericamente affermato che gli sgravi sarebbero stati applicati a tutto il personale della ditta aggiudicataria e che l’istituto non avrebbe rilasciato le certificazioni richieste.

Inoltre le dichiarazioni allegate in quella sede dalla controinteressata non sarebbero altro che dichiarazioni di parte, sprovviste di ricevute, che il sistema informatico rilascerebbe a comprova del pervenimento delle stesse. Dalle stesse emergerebbe che gli sgravi non sarebbero stati applicabili a tutti i lavoratori ed, in ogni caso, non per tutto il periodo dell’appalto.

2.§.3. L’impianto complessivo non convince.

Come è noto, nelle gare pubbliche la verifica dell’anomalia dell’offerta è finalizzata alla verifica dell’attendibilità e della serietà della stessa ed all’accertamento dell’effettiva possibilità dell’impresa di eseguire correttamente l’appalto alle condizioni proposte. La relativa valutazione della stazione appaltante ha natura globale e sintetica e costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato alla Pubblica amministrazione che, come tale, è insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell’operato, renda palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta (Consiglio di Stato sez. V 30 ottobre 2017 n. 4978).

Di norma infatti il giudice amministrativo non può procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, che rappresenterebbe un’inammissibile invasione della sfera propria della Pubblica amministrazione, ma può solo verificare il giudizio sotto i profili della logicità, della ragionevolezza e dell’adeguatezza dell’istruttoria (cfr. Consiglio di Stato sez. VI 15 settembre 2017 n. 4350). Solo in tali limiti, il giudice di legittimità, ferma restando l’impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello della Pubblica amministrazione, può esercitare il proprio sindacato (cfr. Consiglio di Stato sez. V 21 novembre 2017 n. 5387).

Nella sostanza poi, un’offerta non può ritenersi anomala, ed essere esclusa, per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi: perché possa dubitarsi della sua congruità, occorre che le discordanze siano considerevoli e palesemente ingiustificate (cfr. Consiglio di Stato sez. III 21 luglio 2017 n. 3623). Il che deve escludersi nella presente fattispecie.

La tabella contenuta nella memoria dell’Azienda USSL – che reca l’analitica indicazione dei nomi dei lavoratori, della loro data di assunzione e di cessazione, delle retribuzioni e delle ore lavorate — appare sufficientemente idonea a giustificare il giudizio della stazione appaltante, ed a dimostrare l’infondatezza dei conteggi genericamente posti a base della censura dell’appellante senza riferimenti concreti ai lavoratori impiegati. Né l’appellante ha successivamente realmente confutato tali dettagli.

Risulta dunque convincente il rilievo dell’appellata per cui, dato che il conteggio avrebbe dovuto essere computato sui sette mesi di durata dell’appalto (e non dodici come artatamente calcolato da GSA), le differenze avrebbero portato ad un aumento comunque modesto, pari a 0,26 centesimi/ora, il quale a sua volta – se moltiplicato per le ore previste per il servizio, effettivamente gravate da questo maggior onere — avrebbe avuto un’incidenza del tutto trascurabile di € 932,78, pari cioè allo 0,80% sul totale dell’appalto.

Quanto alla mancata dimostrazione degli sgravi, in assenza di una specifica querela di falso dei documenti prodotti dell’aggiudicataria, non v’è ragione di ritenere che non corrispondano alla verità della situazione aziendale in essere:

— né la stampa del documento estratto dal “Cassetto Previdenziale” INPS dell’azienda riportante a pagina 1 i codici di autorizzazione delle agevolazioni;

— e né la copia della nota del 13 ottobre 2016 con cui l’INAIL comunicava all’azienda l’esito positivo del controllo sui tassi indicati (cfr. allegato n. 8 ai documenti versati dall’Azienda USSL 3 Serenissima).

Sotto il profilo sintomatico il giudizio della Stazione appaltante relativo alla congruità del costo orario ordinario, festivo e notturno indicato dalla El. s.r.l. non appare dunque palesemente e macroscopicamente incongruo.

Si deve pertanto escludere che il giudizio di non anomalia posto in essere dalla stazione appaltante fosse inficiato da macroscopiche illegittimità derivanti da gravi ed evidenti errori di valutazione oppure abnormi valutazioni o da errori di fatto.

Il motivo va dunque integralmente disatteso.

3.§. Con il secondo motivo si lamenta la declaratoria dell’inammissibilità, e comunque dell’infondatezza del motivo subordinato con cui si denunciava la violazione degli articoli 50 e 95 del d.lgs. n. 50/2016, in base ai quali l’appalto in questione sarebbe stato riconducibile a quelli “ad alta intensità di manodopera”, per il quale sarebbe stato dunque obbligatorio il ricorso al criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

In linea preliminare erroneamente il Tar avrebbe ritenuto inammissibile detta censura solo perché il bando di gara non sarebbe stato esplicitamente impugnato in quanto, al contrario, nel terzo motivo si faceva espresso riferimento alla lex specialis.

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