Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 14 marzo 2018, n. 1609. Nelle gare pubbliche la verifica dell’anomalia dell’offerta è finalizzata alla verifica dell’attendibilità e della serietà della stessa ed all’accertamento dell’effettiva possibilità dell’impresa di eseguire correttamente l’appalto alle condizioni proposte

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Nel merito, sarebbero comunque anche inesatte le conclusioni della sentenza di rigetto della censura perché l’appalto concernerebbe un servizio “ad alta intensità di manodopera”. Una lettura coordinata del comma 3 e del comma 4 dell’articolo 95 del codice dei contratti, alla luce della delega di cui alla legge n. 11/2016, comporterebbe che, anche per la tipologia di contratto qui in appalto, avrebbe dovuto essere utilizzato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Tale sistema avrebbe dovuto in ogni caso essere utilizzato anche perché la vigilanza antincendio all’interno di un ospedale costituirebbe una “funzione altamente specialistica ad elevata personalizzazione”.

L’assunto è infondato nel merito.

A prescindere dai suoi profili di ammissibilità, si deve annotare che la legge delega n. 11 cit. ed il Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016 sulla scia delle direttive del 2014), certamente pongono una tendenziale preferenza per l’aggiudicazione tramite il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Tuttavia l’art. 95 sul “Criterio di aggiudicazione dell’appalto” al comma 4 lett. b) espressamente consente, in via di eccezione, che “per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; “ possa farsi l’applicazione del criterio del “minor prezzo”.

Tale indicazione è palesemente finalizzata a garantire una significativa accelerazione della procedura, soprattutto quando le prestazioni non devono assolutamente differire da un esecutore ad un altro.

Il “minor prezzo” resta dunque circoscritto alle procedure per l’affidamento di forniture o di servizi che sono, per loro natura, strettamente vincolate a precisi ed inderogabili standard tecnici o contrattuali, e per le quali non vi è alcuna reale necessità di far luogo all’acquisizione di offerte differenziate. In tali casi può prescindersi da una peculiare e comparativa valutazione della qualità dell’esecuzione, in quanto questa viene fissata inderogabilmente a priori dal committente nell’allegato tecnico.

In tale ottica la tipologia di cui alla lett. b) del comma 4 dell’art. 95 attiene ad un ipotesi ontologicamente del tutto differente sia dall’appalto “ad alta intensità di manodopera” di cui all’art. 95 comma 3 lett. a) che concerne prestazioni comunque tecnicamente fungibili; e sia da quelli caratterizzati da “notevole contenuto tecnologico”“ o di “carattere innovativo” di cui all’art 95 comma n. 4 lett. c) del codice dei contratti, attinenti tipicamente a prestazioni di contenuto evolutivo.

Per i contratti con caratteristiche standardizzate non vi è alcuna ragione né utilità di far luogo ad un’autonoma valutazione e valorizzazione degli elementi non meramente economici delle offerte, perché queste, proprio perché strettamente assoggettati allo standard, devono assolutamente coincidere tra le varie imprese.

Tale caratteristica strutturale del rapporto appare puntualmente ricorrere nel caso in esame.

Tutte le azioni di servizio antincendi sono puntualmente specificate nel capitolato speciale, proprio al fine di impedire possibili pericolose deficienze nell’attività di prevenzione.

Il presente servizio di vigilanza è infatti strettamente caratterizzato dagli standard prestazionali dell’art. 3 e segg., che definiscono tutta una serie di procedure che sono tipicamente connotate dal requisito della ripetitività sotto il profilo operativo e temporale: attività di ronda, di ispezione (es. uscite di emergenza e vie di esodo), di verifica (es. maniglie antipanico, illuminazione di emergenza, pulsanti di allarme, segnaletica di sicurezza, ecc.), di controllo (es. valvole di intercettazione gas infiammabili, porte REI, checkup estintori, dispositivi di primo soccorso, ecc. ecc.).

Nel caso in esame quindi, sotto il profilo oggettivo, l’appalto era dunque assolutamente riconducibile all’ambito applicativo dei contratti standardizzati “da aggiudicare al minor prezzo”, perché caratterizzati da un’elevata standardizzazione delle prestazioni.

Di qui la legittimità sul punto del bando e della conseguente procedura di gara.

4.§. L’appello è dunque infondato e, per l’effetto, la sentenza impugnata merita piena conferma.

Deve di conseguenza esser dichiarato improcedibile l’appello incidentale subordinato introdotto dall’appellata azienda sanitaria.

Le spese, secondo le regole generali, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Sezione Terza,

definitivamente pronunciando:

1. Respinge l’appello, come in epigrafe proposto, e per l’effetto conferma la sentenza impugnata con le integrazioni di cui in motivazione.

2. Dichiara improcedibile per difetto di interesse l’appello incidentale;

3. Condanna la società appellante G.S.A. al pagamento delle spese del presente giudizio che sono liquidate rispettivamente in € 2000,00(Euro duemila/00) in favore della Azienda ULSS 3 Serenissima ed in € 2000,00(Euro duemila/00) in favore dell’El. s.r.l., oltre gli accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani – Presidente

Umberto Realfonzo – Consigliere, Estensore

Giulio Veltri – Consigliere

Pierfrancesco Ungari – Consigliere

Giovanni Pescatore – Consigliere

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