Nelle gare pubbliche la verifica dell’anomalia dell’offerta è finalizzata alla verifica dell’attendibilità e della serietà della stessa ed all’accertamento dell’effettiva possibilità dell’impresa di eseguire correttamente l’appalto alle condizioni proposte. La relativa valutazione della stazione appaltante ha natura globale e sintetica e costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato alla Pubblica amministrazione che, come tale, è insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell’operato, renda palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta.
Di norma infatti il giudice amministrativo non può procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, che rappresenterebbe un’inammissibile invasione della sfera propria della Pubblica amministrazione, ma può solo verificare il giudizio sotto i profili della logicità, della ragionevolezza e dell’adeguatezza dell’istruttoria. Solo in tali limiti, il giudice di legittimità, ferma restando l’impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello della Pubblica amministrazione, può esercitare il proprio sindacato.
Nella sostanza poi, un’offerta non può ritenersi anomala, ed essere esclusa, per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi: perché possa dubitarsi della sua congruità, occorre che le discordanze siano considerevoli e palesemente ingiustificate.
Sentenza 14 marzo 2018, n. 1609
Data udienza 18 gennaio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7040 del 2017, proposto da:
G.S.A. – Gr. Se. As. S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Lu. Po., ed altri, con domicilio eletto presso lo studio Lu. Ma. in Roma, via (…);
contro
Azienda Ulss 3 Serenissima, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Al. Bi., Ga. Pa., con domicilio eletto presso lo studio Ga. Pa. in Roma, viale (…);
nei confronti di
El. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Gi. In., domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro N. 13;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. Veneto, sede di Venezia, sezione Terza n. 886/2017, resa tra le parti, concernente l’affidamento del servizio di vigilanza antincendio presso l’ospedale SS. Gi. e Pa. di Venezia;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di El. S.r.l. e di Azienda Ulss 3 Serenissima;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2018 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati Lu. Ma., Al. Bi. e Mi. Ro. su delega di Gi. In.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente gravame la società GSA-Gr. Se. As. S.p.A. — che in precedenza svolgeva il relativo servizio — chiede l’annullamento della sentenza con cui il Tar ha respinto la sua richiesta di annullamento dell’aggiudicazione del servizio di vigilanza antincendio presso l’ospedale SS. Gi. e Pa. di Venezia, alla controinteressata “El. S.r.l”.
L’appello è affidato alla denuncia di due rubriche di gravame relative alla violazione degli articoli 95 e 97 del D.lgs. 12 aprile 2016 n. 50.
Con atto di costituzione del 10 ottobre 2017, e successiva memoria con annesso ricorso incidentale del 24 ottobre 2017, l’Asl ha eccepito in linea preliminare l’inammissibilità del secondo motivo per tardività e per carenza di interesse e, comunque, ha sottolineato nel merito l’infondatezza della censura concernente la pretesa anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria.
Con decreto monocratico n. 4379 del 10 ottobre 2017 il Presidente della Sezione ha respinto la richiesta di misure cautelari urgenti in relazione alla “non evidente fondatezza” del gravame.
Con memoria di costituzione, e con ulteriori scritti difensivi per la camera di consiglio e per la discussione, El. S.r.l. ha confutato le tesi dell’appellante chiedendo il rigetto dell’appello.
Con memoria conclusiva l’appellante GSA, a sua volta, ha replicato alle tesi di controparte ed ha insistito nelle sue conclusioni.
All’udienza pubblica, uditi i difensori delle parti, l’appello è stato ritenuto in decisione dal Collegio.
DIRITTO
1.§. In linea preliminare, per ragioni di economia processuale, può prescindersi dalle eccezioni sollevate dalla difesa delle parti resistenti in ragione dell’infondatezza nel merito dell’appello principale.
2.§. Con il primo motivo, la GSA lamenta l’erroneità della decisione del primo giudice che avrebbe ritenuto corretto lo scostamento dell’offerta aggiudicataria dalle tabelle ministeriali ed avrebbe quindi giudicato legittimo il giudizio di congruità dell’offerta di € 117.117,17 dell’El. s.r.l., che prevedeva un prezzo orario di € 11,45.
2.§.1.Tale costo orario sarebbe stato inferiore del 20% rispetto all’importo orario delle tabelle ministeriali e dalla contrattazione collettiva di settore che prevedrebbero un costo orario di € 14,39.
segue pagina successiva in calce all’articolo
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