Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 10 novembre 2017, n. 5185. L’oggetto sociale viene inteso come la “misura” della capacità di agire della persona giuridica

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1.7. Dunque, la complessiva lettura dei richiamati contenuti dispostivi rende condivisibile la soluzione di minor rigore accolta dai giudici di primo grado, se solo si considera che, nei diversi passaggi sopra richiamati, la legge di gara: i) si è limitata a richiedere quale requisito di idoneità professionale la mera “iscrizione ai registri tenuti dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, senza ancorarla ad uno specifico oggetto; ii) ha differenziato le prestazioni dell’appalto in principali e secondarie; iii) ha rapportato solo alle prime i requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale, nonché i criteri di aggiudicazione; iv) ha dunque assegnato rilevanza del tutto secondaria, nel contesto delle prestazioni contrattuali e sotto tutti i profili sin qui segnalati, alle attività di manutenzione dei locali e delle attrezzature.
1.8. Alla luce di tali parametri ermeneutici, deve quindi ritenersi corretta la scelta della stazione appaltante di attribuire maggiore peso, nella valutazione di congruenza tra l’iscrizione camerale e l’oggetto dell’appalto, alle prestazioni contrattuali principali, essendo detta soluzione coerente con il fatto che l’oggetto dell’appalto è stato definito, sinteticamente, come “servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale” (punto II.1.1 del bando e art. 3 del capitolato speciale); e che il requisito di idoneità professionale correlato alla iscrizione alla Camera di Commercio è stato richiesto senza riferimento a tutte le prestazioni (sia principale, sia secondarie) previste in appalto (si veda l’art. 12.1 del disciplinare di gara) e, comunque, in aggiunta ad altri e più specifici requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria.
Risulta dunque ragionevole ritenere che il requisito camerale andasse riferito al solo oggetto del contratto come definito al punto II.1.1 del bando e all’art. 3 del capitolato speciale (“servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale”) e che lo stesso dovesse intendersi come attestazione della generica qualificazione professionale-imprenditoriale del concorrente, risultando affidata l’ulteriore specificazione di tale idoneità professionale, in rapporto alla totalità delle prestazioni incluse nell’appalto posto in gara, alla enucleazione di ulteriori e più specifici requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale, meglio elencati all’art. 12.1 del disciplinare. D’altra parte, analoga gradazione dei requisiti di idoneità professionale si evince dall’ordine di elencazione contenuto al primo comma dell’art. 83 d.lgs. 50/2016, e nello stesso luogo si rinviene l’avvertenza del legislatore a calibrare detti requisiti in modo attento e proporzionato all’oggetto dell’appalto “tenendo presente l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti”. Infine, nel senso di una pragmatica conduzione “in concreto” dell’accertamento di congruenza tra il contenuto dell’iscrizione camerale e l’oggetto dell’appalto, si è espressa anche l’Anac nella delibera n. 284 del 22 marzo 2017, stando alla quale è “competenza della stazione appaltante accertare la coerenza, in concreto, della descrizione delle attività imprenditoriali esercitate e dell’oggetto sociale, riportate nel certificato camerale, con il requisito di ammissione richiesto dalla lex specialis di gara e con l’oggetto dell’appalto complessivamente considerato”.
1.9. In conclusione, la valutazione di rispondenza contenutistica insita negli atti di ammissione impugnati non appare censurabile nei termini dedotti in appello, essendo stata svolta dalla stazione appaltante attraverso l’accertamento di concreta coerenza della descrizione delle attività imprenditoriali riportate nel certificato camerale con i requisiti di ammissione richiesti dalla lex specialis di gara e con l’oggetto dell’appalto complessivamente considerato.
1.10. Per quanto esposto, il primo motivo di appello va respinto in quanto infondato, il che consente di prescindere dalla disamina delle eccezioni di inammissibilità sollevate in relazione allo stesso dalle parti resistenti.
2. Il Collegio ritiene di dover riservare al prosieguo del giudizio – secondo le modalità definite con separata ordinanza – la trattazione dell’ulteriore doglianza riferita all’atto di ammissione in gara dell’ATI La., con la quale si assume violato il principio che impone la corrispondenza tra percentuale di qualificazione e quota di esecuzione del servizio, tale per cui “ciascuna impresa raggruppata va qualificata per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire”.
Si tratta infatti di questione afferente alla modulazione del riparto dei requisiti di qualificazione fra imprese partecipanti ad un raggruppamento orizzontale concorrente in una gara per l’affidamento di servizi, già deferita da questa sezione all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (con ord. 21.9.2017, n. 4403), il cui pronunciamento appare necessario attendere anche ai fini della definizione del presente giudizio.
3. La regolamentazione delle spese viene differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Terza), non definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto:
– respinge il primo motivo, ai sensi di cui in motivazione;
– dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
– riserva alla definizione del giudizio la regolamentazione delle spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Franco Frattini – Presidente
Francesco Bellomo – Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia – Consigliere
Giulio Veltri – Consigliere
Giovanni Pescatore – Consigliere, Estensore

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