Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 10 novembre 2017, n. 5185. L’oggetto sociale viene inteso come la “misura” della capacità di agire della persona giuridica

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3. La causa è stata definita, ai sensi e per gli effetti dell’art. 120, commi 2 bis, 6 bis e 9, cod. proc. amm., con una pronuncia di rigetto di entrambi gli ordini di censure.
4. Con l’appello sono state reiterate (sia pure in parte) le censure già svolte in primo grado.
4.1. Con riguardo al primo motivo, la ricorrente ha osservato che il disciplinare di gara include nell’oggetto dell’appalto, quali prestazioni secondarie, la manutenzione ordinaria dei locali di pertinenza del servizio affidati all’OEA, degli impianti tecnologici, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, dei macchinari e degli arredi di cucina. Ha inoltre richiamato l’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016, nella parte in cui dispone che, nel caso di forniture o servizi, “per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione”.
A detta della ricorrente, manutenzione e ristorazione costituiscono prestazioni ben distinte e separate, il cui svolgimento richiede professionalità diverse. Di conseguenza, deve ritenersi che l’iscrizione camerale per l’attività di ristorazione non ricomprenda anche la manutenzione, né valga a qualificare “globalmente” il concorrente, abilitandolo a rendere entrambe le prestazioni; sicché, nel caso di ATI orizzontale – quale è quella tra la Ristora Co. di La. So. e La. e Vi. – ogni azienda partecipante deve possedere i requisiti per svolgere tutte le prestazioni dedotte in appalto. Ciò non è avvenuto nel caso di specie, in quanto dal certificato delle aziende controinteressate Vi. e Se. risulta l’estraneità di “una delle attività oggetto di gara” a quelle descritte dell’oggetto sociale, donde il venir meno della possibilità per le aziende medesime di erogare tale prestazione e di partecipare validamente alla gara.
4.2. Con il secondo motivo di appello, la ricorrente ha censurato la violazione del principio (a suo dire trascurato dal giudice di prime cure) che impone la corrispondenza tra percentuale di qualificazione e quota di esecuzione del servizio, tale per cui “ciascuna impresa raggruppata va qualificata per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire”.
Detto principio risulterebbe violato nella misura in cui la mandante Ca. S.r.l., pur impegnandosi ad eseguire il 33,33% dell’appalto, ha dimostrato di possedere un fatturato specifico nel triennio pari ad E. 813.398,91, quindi di gran lunga inferiore all’importo (E. 4.461.887,00) corrispondente – appunto – al 33,33% del fatturato totale di E. 13.387.000,00, richiesto dall’art. 12, lett. b) disciplinare di gara quale requisito minimo di fatturato specifico.
5. Si sono costituite in giudizio So. S.p.a., La. S.r.l., Vi. S.p.a., Ri. Fo. & Se. S.r.l. e Co. di La. So. e La. Soc. Coop..
Oltre che nel merito, le deduzioni di parte appellante sono state contestate anche nella loro ammissibilità, osservandosi in tal senso, con riguardo al primo motivo, che anche l’oggetto sociale della Sa., impresa del raggruppamento ricorrente, non ricomprende tutte le prestazioni secondarie descritte nel disciplinare di gara; ed eccependosi, con riguardo al secondo motivo, la mancata impugnazione da parte appellante del bando, del disciplinare e dei chiarimenti resi dalla stazione appaltante in ordine alla questione oggetto di doglianza.
6. A seguito dello scambio di memorie e repliche ex art. 73 c.p.a., la causa è stata discussa e posta in decisione all’udienza pubblica del 26 ottobre 2017.
DIRITTO
1. Con la presente decisione ci si limita a deliberare la fondatezza del primo motivo di appello, riservando al prosieguo del giudizio – per le ragioni e secondo le modalità definite con separata ordinanza – la trattazione del secondo motivo.
1.1. La problematica sollevata con la prima doglianza attiene alla congruenza contenutistica che deve sussistere tra l’iscrizione camerale dell’impresa partecipante alla gara e l’oggetto del contratto d’appalto.
Nell’impostazione del nuovo codice appalti, l’iscrizione camerale è assurta a requisito di idoneità professionale (art. 83, commi 1 lett. a) e 3, d.lgs. n. 50/2016), anteposto ai più specifici requisiti attestanti la capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria dei partecipanti alla gara, di cui alle successive lettere b) e c) del medesimo comma 1.
1.2. Utilità sostanziale della certificazione camerale è quella di filtrare l’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico.

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