L’oggetto sociale viene inteso come la “misura” della capacità di agire della persona giuridica, la quale può validamente acquisire diritti ed assumere obblighi solo per le attività comprese nello stesso, come riportate nel certificato camerale.
Sentenza 10 novembre 2017, n. 5185
Data udienza 26 ottobre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 5404 del 2017, proposto da:
E.P. S.p.a. in proprio e quale mandataria dell’ATI con Sa. S.p.a. e Ri. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Ar. Pr. e Di. Va., con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, (…);
contro
So. S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Fa. Or., domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria della III Sezione del Consiglio di Stato in Roma, (…);
nei confronti di
Se. Ri S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Ma. Ca. e An. Ma., con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via (…);
La. S.r.l. (già La. S.p.a.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Fr. Pa. Be., con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Ar. De. Ve. in Roma, viale (…);
Vi. S.p.a., Ri. Fo. & Se. S.r.l., Co. di La. So. e La. Soc. Coop., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dagli avvocati Sa. St. Da. e Mi. Pe., con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza TAR Campania, Napoli, Sez. I, 13 giugno 2017, n. 3236, resa inter partes, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante per l’annullamento della Determinazione del Direttore Generale della So. S.p.A. n. 56 del 24 marzo 2017 avente ad oggetto: “procedura aperta per la fornitura del servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale presso le sedi delle Aziende Sanitarie della Regione Campania”- ammissione concorrenti al prosieguo della gara dopo verifica dei requisiti amministrativi”, nella parte in cui ammette per il LOTTO 3 le ditte: a) ATI Vi. spa (mandataria)/Ri. Fo. & Se. Srl/Co. So. e La. soc.coop.; b) ATI La. S.r.l. (Mandataria)/Ca. S.r.l./SL. S.r.l.; c) Soc Se. S.p.A.;
– di tutti i verbali di gara e, segnatamente, i seguenti: n. 1 del 24 gennaio 2017 – seduta pubblica; n. 2 del 25 gennaio 2017;
– di tutti gli altri atti e/o provvedimenti preordinati, connessi e conseguenti se ed in quanto lesivi dei diritti ed interessi della ricorrente.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di So. S.p.a., di Se. Ri S.p.a., di La. S.r.l., di Vi. S.p.a., di Ri. Fo. & Se. S.r.l. e di Co. di La. So. e La. Soc. Coop.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2017 il Cons. Giovanni Pescatore e uditi per le parti gli avvocati Di. Va., Fa. Or., Fr. Pa. Be., Mi. Pe., Ug. De Lu. su delega dichiarata di Sa. St. Da. e Pa. Ca. su delega di An. Ma.;
Visto l’art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso di primo grado, la E.P. S.p.a., in proprio e in qualità di capogruppo mandataria dell’ATI costituita con la SA. S.p.a. e la RI. S.r.l., ha impugnato, chiedendone l’annullamento, una serie di atti inerenti alla procedura aperta distinta in 6 lotti funzionali, indetta dalla So. – So. Re. per la Sa. A.p.a., con determina a contrarre del Direttore generale n. 143 del 12 ottobre 2016, per l’affidamento, col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale presso le sedi delle Aziende Sanitarie della Regione Campania.
L’impugnativa, riferita in particolare al lotto 3 (AO Federico II, AO SUN, ASL Napoli 3 Sud), si è indirizzata nei confronti della determinazione del Direttore generale n. 56 del 24 marzo 2017, nella parte in cui ha ammesso al prosieguo della gara: I) l’ATI Vi. S.p.a. – Ri. Fo. & Se. S.r.l. – Co. di La. So. e La. soc.coop.; II) Se. Ri s.p.a.; III) l’ATI La. S.p.a. – Ca. S.r.l. – SL. S.r.l..
2. Avverso i gravati atti di ammissione la ricorrente ha dedotto, in sintesi, che:
a) come emergente dalle rispettive visure camerali, né l’impresa riunita Vi. S.p.a. (facente parte di un raggruppamento orizzontale in cui ogni partecipante deve possedere tutti i requisiti idoneativi all’esecuzione dell’appalto) né la Se. S.p.a. (avendo questa cessato in data 3.3.2015 l’attività di manutenzione degli impianti degli edifici), contemplano nel loro oggetto sociale e tra le loro attività la manutenzione degli impianti, delle attrezzature, degli arredi e dei macchinari, pur prevista tra le prestazioni secondarie dall’art. 1 del disciplinare di gara;
b) anche l’ATI La. avrebbe dovuto essere esclusa, in quanto nel relativo atto costitutivo il servizio è stato diviso tra le imprese ad essa partecipanti in maniera non corrispondente alla percentuale di ripartizione dell’associazione temporanea: ciò in quanto la mandante Ca. S.r.l. non possiede il requisito di fatturato specifico minimo in proporzione alla quota di partecipazione alla compagine (33,33% del valore del lotto 3, pari a E. 4.461.887,00).
[…segue pagina successiva]
Leave a Reply