Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 27 febbraio 2018, n. 1192. In base all’art. 1, comma 4, L. 62/2000 in caso di istituzione di nuovi corsi completi per i quali sia richiesta per la prima volta la parità

In base all’art. 1, comma 4, L. 62/2000 in caso di istituzione di nuovi corsi completi per i quali sia richiesta per la prima volta la parità, la parità scolastica non può, ma ‘deve’ essere riconosciuta in modo limitato alla sola prima classe.

Sentenza 27 febbraio 2018, n. 1192
Data udienza 11 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10442 del 2011, proposto dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dall’Ufficio Scolastico Regionale della Campania e dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via (…);
contro
La s.r.l. Ie. Sc., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Ra. Ie. e Lu. Ri., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Lu. Ri. in Roma, via (…);
il signor Fe. Gi. non costituito in giudizio;
nei confronti di
I signori Gi. Tu., Mi. Sp. e Sa. Ba. non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Campania, Sede di Napoli, Sez. IV, n. 4412/2011, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della s.r.l. Ie. Sc.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del giorno 11 gennaio 2018 il Cons. Oreste Mario Caputo e udito l’avvocato dello Stato Be. Fi.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. E’ appellata la sentenza del T.A.R. Campania, sez. IV, d’accoglimento del ricorso proposto dalla s.r.l. Ie. Sc., gestrice in (omissis) della scuola privata “Istituto Tecnico L. St.”, che, congiuntamente al dirigente scolastico sig. Lu. Ri., ha impugnato gli atti con i quali l’Ufficio Scolastico regionale della Campania ha riconosciuto la parità scolastica per la sola classe prima del richiamato corso di studi, negandola, invece, per le classi successive.
In particolare, gli atti impugnati hanno stabilito che dall’anno scolastico 2010\2011 la scuola citata “attiverà la sola classe prima e gradualmente le classi successive fino al completamento del corso”.
2. Sul rilievo che il mancato riconoscimento o la revoca dello status di scuola paritaria nell’anno 2010\2011 per le classi di istituto tecnico privato successive alla prima collide con il principio desumibile dall’art. 13 d.P.R. 15 marzo 2010 n. 88, ed affermando altresì il diritto degli studenti a seguire l’ordinamento studi che intrapreso, i giudici di prime cure hanno accolto il ricorso ed i motivi aggiunti, respingendo la domanda di risarcimento danni.
3. Appella la sentenza il Ministero. Resistono la s.r.l. Ie. Sc. e il sig. Lu. Ri..
4. Alla pubblica udienza dell’11 gennaio 2018 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
5. Con l’unico motivo d’appello, le Amministrazioni statali lamentano la violazione della legge 10 marzo 2000, n. 62, e l’erronea interpretazione dell’art. 13 del d.P.R. 89 del 15 marzo 2010, poiché il TARnon ha tenuto conto del concreto assetto del pertinente quadro normativo (in particolare, della l. 62 del 2000, del D.M. 10 ottobre 2008, n. 83, e del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, in tema di riordino degli Istituti professionali).
6. L’appello è fondato.
6.1 In primo luogo, in continuità all’indirizzo giurisprudenziale qui condiviso (cfr., Cons. Stato, sez. VI, n. 4208/2011), si osserva che elementi sistematici nel senso della non riconoscibilità della parità scolastica a classi successive alla prima (in specie, laddove ciò comporti una scissione fra la prima classe – da istituirsi ex novo secondo il nuovo ordinamento – e le classi successive – da istituirsi parimenti ex novo, ma sulla base del vecchio ordinamento -) sono desumibili dalla stessa disposizione primaria richiamata dagli odierni appellati.
Ed infatti, il richiamato art. 1, comma 4, l. 62, cit. stabilisce che la parità viene riconosciuta alle scuole non statali che ne facciano domanda laddove essi siano in grado di garantire (inter alia) “l’organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe”.

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