Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 27 febbraio 2018, n. 1160. L’esistenza del vincolo va valutata, ex art 32 legge n. 47/85

L’esistenza del vincolo va valutata, ex art 32 legge n. 47/85, al momento in cui deve essere presa in considerazione la domanda di condono, a prescindere dall’epoca della sua imposizione.

Sentenza 27 febbraio 2018, n. 1160
Data udienza 11 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 833 del 2012, proposto dal Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via (…);
contro
Il signor An. Co., rappresentato e difeso dall’avvocato Gi. Ba., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato An. De An. in Roma, via (…);
nei confronti di
Il Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Campania, Sede di Napoli, Sez. VI, n. 3049/2011, resa tra le parti, concernente il rigetto di una domanda di condono e la demolizione di opere edilizie;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor An. Co.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 11 gennaio 2018 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Be. Fi. e l’avvocato Gi. Ba.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. E’ appellata la sentenza del T.A.R. Campania, sez. VI, d’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti proposti dal sig. An. Co. avverso, rispettivamente, il diniego (n. 25456 del 12 luglio 2010) emanato dal Comune di (omissis) sulle istanze di condono edilizio aventi ad oggetto l’immobile abusivo sito in via (omissis), con contestuale ordine di demolizione, cui ha fatto seguito l’accertamento d’inottemperanza anch’esso impugnato, nonché il parere ostativo della Soprintendenza, prot. 13940 del 20 aprile 2010, richiamato nelle premesse dell’atto comunale.
2. La sentenza del TAR ha annullato gli atti impugnati, ritenendo inadeguata la loro motivazione, poiché considerati basati sulla mera indicazione della sussistenza di un vincolo archeologico e di quello paesaggistico, gravanti sulla zona d’insediamento del manufatto, senza la puntuale verifica della preesistenza dei vincoli rispetto all’epoca di realizzazione delle opere abusive.
3. Appella la sentenza il Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Resiste il sig. An. Co..
4. Alla pubblica udienza dell’11 gennaio 2018 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
5. Con unico complesso motivo d’appello, il Ministero lamenta l’errore di giudizio in cui sarebbe incorso il T.A.R. per la Campania, laddove non ha considerato che l’intero territorio del Comune, prospicente il lago di Av. ove ricade l’immobile abusivo, è stato dichiarato di notevole interesse pubblico con D.M. 12 settembre 1957, impositivo del vincolo archeologico.
5.1 L’area, sottolinea il Ministero appellante, rientra, inoltre, tra quelle vincolate con D.M. 18 febbraio 1991, comportante un vincolo d’inedificabilità, ed è, a sua volta, ricompresa nel PRG in zona M1 del P.R.G. “Nuclei di parco naturale” e in zona P.I. del P.T.P., nelle quali non sono ammessi incrementi di volume.

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