Non può non gravare se non sul privato l’onere di comprovare l’avvenuta edificazione del manufatto, al di fuori del centro abitato, prima della entrata in vigore della l. n. 765 del 1967, poiché la P. A. di norma non e’ materialmente in grado di accertare quale fosse la situazione dell’intero suo territorio.

Sentenza 2 gennaio 2018, n. 23
Data udienza 14 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7254 del 2016, proposto da An. Lo. e Vi. Lo., rappresentati e difesi dagli avvocati Gi. Fo. e Ro. Ma., con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gi. Fo. in Roma, via (…);
contro
il Comune di (omissis), non costituitosi in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CALABRIA – SEZ. STACCATA DI REGGIO CALABRIA, n. 80/2016, resa tra le parti, concernente demolizione di opere abusive;
Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;
Vista l’ordinanza della Sezione n. 5211 del 2016, di accoglimento della istanza di misure cautelari, con conseguente “sospensione della esecutività della sentenza e dell’efficacia dell’ordinanza di demolizione impugnata in primo grado per quanto riguarda il manufatto di 43 mq. indicato nell’ordinanza medesima”;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del 14 dicembre 2017 il cons. Marco Buricelli e udito per la parte appellante l’avvocato Gi. Fo.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato il 29 dicembre 2014 e depositato il 28 gennaio 2015 i signori An. e Vi. Lo. chiedevano al TAR Calabria – Sezione staccata di Reggio Calabria, l’annullamento dell’ingiunzione di demolizione di opere abusive n. 103 del 2 ottobre 2014, notificata a entrambi il 30 ottobre successivo, con la quale il Comune, visto il verbale della Polizia municipale n. 168 del 2014, ordinava la demolizione del seguente manufatto, realizzato su un terreno di proprietà dei Lo., situato in zona sismica – ZTO (omissis): “capannone con struttura in ferro – acciaio e copertura in lamiere adibito a deposito di materiali edili ed avente una superficie coperta di circa 100 mq., un’altezza di circa 6,00 m., adiacente a detto capannone insiste un fabbricato in mo. a semplice elevazione avente una superficie di circa 40 mq., alto al colmo ml. 4,50 circa ed ai lati ml. 3,00 circa, con antistante una veranda di circa 25 mq., realizzata con struttura in legno lamellare e coperta con tegole. Il tutto è stato realizzato in assenza di permesso di costruire.”

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