Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 18 dicembre 2017, n. 5953. Il vincolo storico-artistico di cui alla legge n. 1089 del 1939 ha natura reale e il provvedimento di imposizione non ha natura recettizia

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9.3 – Non risulta inoltre condivisibile l’assunto di parte appellante secondo il quale la scelta fatta dalla Soprintendenza di attribuire valore storico alla palazzina dei ricorrenti si è principalmente basata sul fatto che negli anni sessanta erano stati concessi permessi impropri di costruire e che ora si è scelto di limitare la costruzione di edifici di carattere turistico, al solo fine di conservare ormai solo in parte alcuni tratti del passato cittadino.
Invero, tale precisazione, contenuta nella parte finale della la relazione storico-artistica ed architettonica, non pare affatto costituire la ragione principale dell’apposizione del vincolo, da rintracciarsi invece, come si desume dalla medesima parte motiva della relazione, nel fatto che: “l’edificio è uno dei rari esempi di villa privata con giardino, attestata in prima fila sul Lungomare (omissis), tratto di un asse progettato dall’ing. Lu. On. per collegare il centro abitato di (omissis) con la frazione di (omissis), ritenuto un pregevole e rivoluzionario esempio di architettura del paesaggio”.
9.4 – Quanto alle ulteriori censure dell’appellante deve affermarsi che non può assumere alcun rilievo il fatto che nel Piano comunale di riqualificazione e salvaguardia del patrimonio edilizio urbano non sia menzionato l’edificio in questione. Invero, la Soprintendenza non è vincolata a tali previsioni, avendo il potere di adottare valutazioni autonome. Infatti, seppur l’autorità comunale è legittimata in sede di pianificazione urbanistica a valutare anche eventuali interessi storico artistici, ciò da un lato deve avvenire nel rispetto dei vincoli già esistenti posti dall’amministrazione competente, dall’altro lato non preclude a quest’ultima di adottare nuove determinazioni (Cfr. Cons. St., Sez. V, 24 aprile 2013, n. 2265). In altre parole, rispetto ai vincoli storico artistici sussistenti in virtù della legislazione nazionale rappresentata dal d.lgs. 42/2004, la pianificazione comunale non può che svolgere una funzione meramente ricognitiva, dovendosi limitare a prendere atto dell’esistenza dei vincoli, senza alcun condizionamento delle prerogative intestate dalla legge all’autorità competente alla apposizione e tutela del vincolo.
9.5 – Quanto alla specifica censura sub. b) deve invece evidenziarsi che nel decreto di apposizione del vincolo vi è un esplicito riferimento alla memorie presentate dagli appellanti nel corso del procedimento ed alle considerazioni ivi contenute, replicandosi oltretutto in modo puntuale all’osservazione secondo la quale l’immobile sarebbe stato interessato da significativi interventi di modifica ed ampliamento dell’impianto originario a partire dalla fine dell’anno 1968. Nel provvedimento infatti si precisa come: “le successive trasformazioni edilizie risultino rispettose della preesistenza in quanto integrano e solo marginalmente modificano l’originaria idea progettuale, la quale rimane tuttora riconoscibile, senza inficiare il valore, la morfologia e la tipologia dell’immobile”.
9.6 – Rispetto alla mancata specifica risposta al parere del Prof. Vi. Sg., secondo il quale sostanzialmente la palazzina sarebbe “priva di ogni interesse e dignità architettonica, nelle forme e nei materiali, anche inconsapevoli”, deve osservarsi che l’intera motivazione del provvedimento, in cui si mettono in luce le caratteristiche dell’edificio e le sue peculiarità che ne giustificano il particolare interesse, costituisce replica al parere del critico. Al riguardo, giova ricordare che la Pubblica Amministrazione non è tenuta a confutare in maniera analitica ogni singolo punto, ma si può limitare ad una replica che faccia intendere le motivazioni del mancato accoglimento delle osservazioni del privato (ex multis, Cons. St., Sez. VI, 3 luglio 2014, n. 3355).
9.7 – Stante la coerenza della motivazione e l’insussistenza dei vizi denunciati, risulta infine inconferente il più volte accennato intervento di soggetti terzi rispetto ai quali la Soprintendenza avrebbe mostrato “particolare attenzione”.
10 – All’infondatezza dei motivi di appello che precedono consegue anche il rigetto della domanda risarcitoria.
11 – La peculiarità della vicenda ed il ritardo con il quale è stato notificato il vincolo giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, respinge l’appello e compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Santoro – Presidente
Vincenzo Lopilato – Consigliere
Marco Buricelli – Consigliere
Dario Simeoli – Consigliere
Giordano Lamberti – Consigliere, Estensore

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