Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 18 dicembre 2017, n. 5953. Il vincolo storico-artistico di cui alla legge n. 1089 del 1939 ha natura reale e il provvedimento di imposizione non ha natura recettizia

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Invero, per consolidata giurisprudenza, il vincolo storico-artistico di cui alla legge n. 1089 del 1939 (e, ora al d.lgs. 22.1.2004, n. 42) ha natura reale e il provvedimento di imposizione non ha natura recettizia, in quanto la notifica ai privati proprietari, possessori o detentori, “ha natura meramente informativa e non svolge una funzione costitutiva del vincolo stesso, che è perfetto indipendentemente da essa, essendo preordinata esclusivamente a creare nel destinatario di essa la conoscenza degli obblighi su di lui incombentì (cfr. Cons. St., sez. VI, 13.3.2013, n. 1490; Cons. St., sez. VI, 9.10.2009, n. 6213). In altri termini, la sussistenza del vincolo storico-artistico è indipendente dalla notificazione del relativo provvedimento, la quale non ha pertanto funzione costitutiva del vincolo stesso, essendo invece preordinata a determinare nel proprietario del bene la conoscenza legale degli obblighi di tutela incombenti su di lui in quanto detentore dell’immobile (cfr. C.d.S., sez. IV, 7.11.2002, n. 6067). Si è espressa nello stesso senso la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. 45841/2012) secondo la quale: “con la notifica dell’atto di dichiarazione, prevista dal D. Lgs. n. 42 del 2004, art. 15, si comunica al privato il provvedimento di vincolo culturale a cui è sottoposta la res dallo stesso detenuta, ma tale notifica non ha natura di atto perfezionativo del vincolo stesso, perché il provvedimento impositivo è da ritenersi già perfetto, indipendentemente dalla sua comunicazione; la detta notifica ha, quindi, natura dichiarativa perché preordinata esclusivamente a creare nel proprietario o possessore o detentore della cosa, la conoscenza degli obblighi sullo stesso incombenti (Cons. Stato 12/12/1992, n. 1055; Cons. Stato 7/10/1987, n. 802).
Deve inoltre precisarsi che la distruzione, volontaria o accidentale, di un fabbricato non ne impedisce, di per sé, la remissione in pristino, anche intesa come integrale ricostruzione, soprattutto in presenza di edifici vincolati, con il ripristino delle caratteristiche antecedenti all’evento (Cons. St., Sez. VI, n. 2139/2015).
8 – Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza del TAR Marche nel punto in ha respinto il motivo di ricorso con il quale parte appellante lamenta la mancata comunicazione della nota del 27.11.2013 e dunque la violazione delle garanzie partecipative.
Il motivo è infondato, essendo infatti condivisibile la valutazione effettuata dal Giudice di primo grado. Al riguardo, va infatti ricordato che la predetta nota del 23.11.2013 – contenente soltanto alcune precisazioni sulle caratteristiche dell’immobile, a controdeduzioni delle osservazioni degli appellanti – è stata pacificamente preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento del 26 agosto del 2013. Inoltre, dopo la citata nota di cui gli appellanti lamentano la mancata trasmissione, la Soprintendenza ha comunicato un nuovo avvio del procedimento (cfr. nota del 23.12.2013 prot. 19767) cui è seguita una fase di contraddittorio con gli interessati, che hanno presentato ulteriori memorie.
La natura meramente strumentale della censura è confermata dal fatto che parte appellante non specifica la sussistenza di alcun pregiudizio concreto derivatole dalla mancata comunicazione di tale nota. Né adduce elementi tali per cui se fosse venuta a conoscenza della stessa nota si sarebbe determinata diversamente nel corso del procedimento.
9 – Con il terzo motivo di appello si censura la decisione del Giudice di prime cure dove ha respinto i motivi indicati ai punti 1.5 e 1.6 del ricorso di primo grado – con i quali parte ricorrente deduceva carenza di istruttoria, difetto di motivazione e travisamento dei fatti – avendo ritenuto che il giudizio reso dalla Soprintendenza sarebbe stato espressione di discrezionalità tecnica, con quindi conseguente limitazione di riscontro di legittimità al solo difetto di motivazione, alla illogicità manifesta e all’errore di fatto.
A tal fine l’appellante evidenzia anche in questa sede l’inattendibilità della valutazione tecnico discrezionale compiuta dall’amministrazione, deducendo in particolare: a) che il Piano attuativo di riqualificazione e salvaguardia del patrimonio edilizio urbano del Comune di (omissis), redatto nel dicembre del 2000 ed approvato 4 nel febbraio del 2003, non fa menzione alcuna della Pa. Pe., avendola pertanto escluso dal novero degli edifici di rilievo storico, architettonico o culturale; b) che la Pa. Pe. non presenta nessun carattere di interesse storico artistico, come ben evidenziato dal parere reso dal Prof. Vi. Sg., che l’amministrazione non avrebbe tenuto in alcuna considerazione.
9.1 – Il motivo è infondato dovendosi sul punto confermare la decisione impugnata. Invero, come noto la scelta di porre un vincolo esercitata dall’amministrazione, costituisce espressione di discrezionalità tecnica, suscettibile di sindacato giurisdizionale di legittimità solo in ipotesi di illogicità manifesta, di difetto di motivazione, ovvero di conclamato errore di fatto (ex multis Cons. St., sez. VI, 3 luglio 2012, n. 3893).
9.2 – Nel caso di specie il provvedimento è sorretto da adeguata e coerente motivazione, ove si mette in luce, tra l’altro, che: “l’edificio rappresenta una estrinsecazione del concetto di “architettura razionalista” quale atto rivoluzionario europeo applicato alle arti figurative in segno di protesta nei confronti dell’accademia tardo-liberty e, in quanto tale, rappresenta un esempio innovativo e coraggioso di elaborazione del funzionalismo e di negazione del decorativismo”. Costituisce inoltre parte integrante dello stesso provvedimento la relazione storico-artistica ed architettonica ad esso allegata, in cui vengono compiutamente esaminato il pregio dell’edificio in relazione all’epoca della sua edificazione ed al contesto nel quale si inserisce.
Non inficia la coerenza della motivazione il fatto che non sia individuata con precisione la data di costruzione, posto che la sua collocazione certa nel “periodo degli anni ’30”, costituisce in ogni caso un idoneo parametro al fine della successiva valutazione dell’interesso storico architettonico dell’edificio.

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