Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 18 dicembre 2017, n. 5953. Il vincolo storico-artistico di cui alla legge n. 1089 del 1939 ha natura reale e il provvedimento di imposizione non ha natura recettizia

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2 – Con nota del 26.8.2013 prot. n. 13579, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche ha dato avvio al procedimento per la costituzione di provvedimento dichiarativo dell’interesse culturale della “Pa. Pe.”, ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004. Gli appellanti, in qualità di procuratori della sig.ra Pe., il 13.11.2013 hanno depositato sia presso la Soprintendenza Marche che presso la Direzione Generale per i Beni Culturali una memoria, rilevando l’assenza dei presupposti per l’apposizione del vincolo. La Soprintendenza ha comunicato un nuovo avvio del procedimento con nota del 23.12.2013 prot. 19767.
3 – In data 7 aprile 2014 è stato emesso il decreto n. 60 di apposizione del vincolo sulla Pa. Pe., trasmesso al Comune perché procedesse alla notifica nei confronti dei proprietari il giorno successivo.
4 – Il provvedimento di vincolo è stato notificato ai ricorrenti dal messo comunale in data 24.4.2014. Nelle more, la mattina del 23.4.2014 la proprietà aveva iniziato la demolizione della palazzina. Lo stesso giorno, durante i lavori il Nucleo Carabinieri di Ancona – Tutela del Patrimonio Culturale hanno sottoposto a sequestro il cantiere. Il procedimento penale è stato infine archiviato. Tuttavia, in ottemperanza all’ordine dell’Autorità penale, anche l’ultima porzione dell’edificio veniva abbattuta nel luglio 2014.
5 – In data 24.5.2014 gli appellanti hanno proposto ricorso ex art. 16 D. Lgs. 42/2004 avverso il decreto di apposizione del vincolo, che è rimasto senza esito. Quindi, con il ricorso proposto dinnanzi al T.A.R. Marche ed iscritto al n. R.G. 713/2014 gli appellanti hanno impugnato il provvedimento impositivo del vincolo e hanno dedotto la consequenziale illegittimità del silenzio formatosi a seguito dell’inerzia dell’amministrazione sul ricorso amministrativo.
6 – Con la sentenza del 06.05.2016 n. 302/2016 e pubblicata in data 19.05.2016, il T.A.R. Marche ha respinto il ricorso n. 713/2014 R.G., dichiarando inammissibili alcuni dei motivi ivi fatti valere. L’appellante ha impugnato detta sentenza per i motivi di seguito indicati.
7 – Con il primo motivo di appello si censura la sentenza del T.A.R. Marche nel punto in cui ha dichiarato inammissibili le censure con le quali si era dedotta la nullità\inefficacia del provvedimento (numeri 1.1 – 1.2 – 1.3 2 ss. del ricorso), in quanto non dedotte nel ricorso gerarchico e quindi proposte per la priva volta avanti il T.A.R. in violazione del termine decadenziale.
Secondo l’appellante tale affermazione non sarebbe in alcun modo condivisibile; a tal fine cita i passaggi del ricorso gerarchico in cui si afferma: “Nella sostanza, solo inutili evocazioni di concetti astratti e irreali, con tutto quanto ne consegue circa l’illegittimità del provvedimento, formalmente ben resi, ma che nulla hanno a che vedere con l’effettiva, pregressa realtà del luoghi, integralmente mutata – a seguito dell’intervento di parziale demolizione effettuato il 23 aprile u.s., del quale è stata fatta ampia menzione nella parte in fatto e che ben rileva dalle foto qui allegate – e stante la quale il vincolo non avrebbe più ragione di essere”. Per tale ragione insisteva per l’accoglimento dei motivi di ricorso con i quali si deduce la nullità e comunque la inefficacia del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 21 septies della L. 241/1990 per sopravvenuta carenza dell’oggetto della tutela che il provvedimento medesimo sarebbe preordinato ad apprestare, posto che al momento della notifica del provvedimento che ha apposto il vincolo l’immobile era già stato demolito.
7.1 – Può soprassedersi all’esame della questione circa l’ammissibilità o meno della censura, stante la manifesta infondatezza della stessa. Infatti, è pacifico che il provvedimento di apposizione del vincolo si è perfezionato ed è stato emesso in data anteriore (7 aprile 2014) alla demolizione dell’immobile. A nulla rileva che la notificazione dello stesso al proprietario dell’immobile sia stata effettuata in data successiva alla parziale demolizione.

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