Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 18 dicembre 2017, n. 5953. Il vincolo storico-artistico di cui alla legge n. 1089 del 1939 ha natura reale e il provvedimento di imposizione non ha natura recettizia

Il vincolo storico-artistico di cui alla legge n. 1089 del 1939 ha natura reale e il provvedimento di imposizione non ha natura recettizia, in quanto la notifica ai privati proprietari, possessori o detentori, ha natura meramente informativa e non svolge una funzione costitutiva del vincolo stesso, che è perfetto indipendentemente da essa, essendo preordinata esclusivamente a creare nel destinatario di essa la conoscenza degli obblighi su di lui incombenti.

Sentenza 18 dicembre 2017, n. 5953
Data udienza 23 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6331 del 2016, proposto da:
Ma. Eg. e Ti. Eg., rappresentati e difesi dall’avvocato Ma. Di., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
contro
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);
nei confronti di
Comune di (omissis) non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. MARCHE – ANCONA: SEZIONE I n. 00302/2016, resa tra le parti, concernente dichiarazione dell’immobile denominato pa. Pe., sito in provincia di Ascoli Piceno, quale bene di interesse culturale particolarmente importante -risarcimento danni
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Direzione per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 novembre 2017 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Ma. Di. e Be. Ga. Fi. dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Nel luglio del 2013 parte appellante, su incarico di Ce. Pe., quale proprietaria dell’immobile, ha stipulato con la Ro. s.r.l. un contratto di appalto avente ad oggetto i lavori di demolizione e ricostruzione della “Pa. Pe.”, precedentemente assentiti con il rilascio del permesso di costruire del 9.1.2013 n. 7.

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