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Al riguardo, non sono condivisibili le considerazione del Comune di (omissis), secondo il quale nell’ambito di detto procedimento il Genio Civile avrebbe sempre richiamato il parere del 26 agosto 2011, che secondo il Comune sarebbe stato adottato in esecuzione della sentenza oggetto di gravame e senza il rinnovo di alcuna istruttoria.
Invero, oltre alle considerazioni innanzi svolte circa l’interpretazione di detto parere, la valutazione del Genio civile rese nell’ambito della Conferenza di Servizi, non può considerarsi meramente confermativa della precedente, in quanto è stata resa con riferimento ad una nuova istanza e nell’ambito di un diverso procedimento. In tale prospettiva, l’eventuale assenza di istruttoria rispetto al parere del Genio civile allegata dal Comune doveva, se del caso, essere fatta valere nei confronti dell’A.I.A. e dei relativi pareri.
Si rammenta in proposito che per costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, pienamente condivisa dal Collegio (Cons. Stato Sez. V, 11-04-2013, n. 1970) “solo in presenza di un provvedimento amministrativo meramente confermativo non è necessaria una specifica impugnativa giudiziale e il ricorso continua ad essere rivolto avverso l’originario provvedimento. Quando il provvedimento amministrativo è caratterizzato, in via sostanziale, dalla contemplazione di nuovi interessi valutati in sede di rinnovo del procedimento ovvero di nuove valutazioni degli stessi interessi, ed in via formale il rinnovo procedimentale comporta un nuovo iter istruttorio il nuovo provvedimento non può essere definito come provvedimento meramente confermativo, con la conseguenza della sua necessaria impugnazione”. Ciò costituisce doveroso corollario del principio secondo il quale (Cons. Stato Sez. III, 25-03-2013, n. 1655) “qualora la P.A., sulla scorta di una rinnovata istruttoria e sulla base di una nuova motivazione, dimostri di voler confermare la volizione espressa in un precedente provvedimento, quello successivo ha valore di atto di conferma, e non di atto meramente confermativo, con la conseguenza che deve essere dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso diretto avverso il provvedimento che, in pendenza del giudizio, sia stato sostituito dal provvedimento di conferma innovativo e dotato di autonoma efficacia lesiva della sfera giuridica del suo destinatario, come tale idoneo a rendere priva di ogni utilità la pronuncia sul ricorso proposto avverso il precedente provvedimento”.
In definitiva, rilevato il difetto di interesse del Comune ricorrente, in ordine all’annullamento del provvedimento originariamente impugnato, deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso proposto.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, in riforma della sentenza impugnata dichiara il ricorso improcedibile.
Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Santoro – Presidente
Marco Buricelli – Consigliere
Oreste Mario Caputo – Consigliere
Giordano Lamberti – Consigliere, Estensore
Italo Volpe – Consigliere
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