Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 13 ottobre 2017, n. 4764. Qualora la P.A., sulla scorta di una rinnovata istruttoria e sulla base di una nuova motivazione, dimostri di voler confermare la volizione espressa in un precedente provvedimento

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La Oi. s.c.r.l. controdeduceva con propria documentata nota n. 25/09 del 16.10.2009, altresì formulando motivate istanze di accesso (note 33, 34 e 35 del 2009) tese a reperire presso lo stesso Genio civile la documentazione dimostrante che, solo oggi e per la prima (e unica) volta, l’Ufficio assumeva la contestata posizione: ed infatti, la società evidenziava l’esistenza di casi (assolutamente uniformi) in cui la prescrizione era stata intesa dal Genio civile in senso opposto e del tutto coincidente con quello ritenuto da Oi. s.c.r.l..

La Oi. s.c.r.l. inoltrava ulteriore documentata nota, 28/09 del 13.11.2009, nella quale comprovava che la “fascia di rispetto” non poteva applicarsi al caso di specie, tra l’altro, anche per la decisiva considerazione che l’unica struttura geologica accertata che interessa il sito della piattaforma era una “paleofalesia”, come acclarato fin dalla relazione geologica generale, parte integrante dello stesso P.RG. consortile, e da tutta la letteratura scientifica in materia, e come confermato dalle numerose e approfondite rilevazioni (fatte dalla scrivente su incarico e sotto la vigilanza degli Enti competenti): ossia una formazione geologica del tutto diversa, ormai completamente inattiva da milioni di anni, che non trova alcuna effettiva rispondenza superficiale né può in alcun modo interferire con la realizzanda Piattaforma.

Nonostante ciò, il Genio civile adottava il provvedimento n. 929/10 del 19.02.2010 nel quale motivava il proprio negativo parere unicamente in base alla pretesa inosservanza, in relazione alla “faglia” in questione, della fascia di rispetto prescritta dal citato parere n. 16561/95.

La società inoltrava diffida all’autotutela (nota prot. 02/2010 del 28.01.2010), trasmettendo nota (n. 10 del 16.03.2010), corredata dall’autorevole parere della massima autorità scientifica sul territorio (Università di Catania – Dipartimento di scienze geologiche), il quale concludeva testualmente: “che il sito non è interessato da un contatto per faglia, né tanto meno da una fagli attiva. Le paleofalesie originatesi da faglie attive durante le fasi deformatrice mioceniche, cioè più di 5 milioni di anni fa, sono attualmente sepolte sotto i depositi quaternari, per cui il contatto oggi affiorante tra i calcari del Membro di Siracusa e le coperture quaternarie è da considerarsi stratigrafico. Cioè in altre parole attualmente non è presente in superficie un contatto per faglia.

Alla luce di quanto sopra espresso NON si ritiene applicabile la prescrizione citata in premessa in quanto l’area in esame non è interessata da un contatto per faglia. E non sarebbe definibile anche un’eventuale fascia di rispetto di 40 m. Di rispetto a che cosa se non vi è faglia affiorante?”.

In assenza di tempestiva conclusione del procedimento di riesame, la società interponeva gravame innanzi al T.A.R. Lazio (RG. 2991/2010).

Il T.A.R. del Lazio, con sentenza 3953/2011, ha accolto il ricorso.

Il Comune di (omissis) ha proposto appello. Anche Oi. s.c.r.l. ha proposto appello incidentale per vedersi accogliere i motivi rigettati in primo grado.

Tuttavia, con memoria del 5/07/2017 la medesima società ha rappresentato il sopravvenuto rilascio dell’A.I.A., idoneo a superare la prescrizione del Genio civile oggetto di causa, da cui la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.

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