Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 13 ottobre 2017, n. 4764. Qualora la P.A., sulla scorta di una rinnovata istruttoria e sulla base di una nuova motivazione, dimostri di voler confermare la volizione espressa in un precedente provvedimento

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Il Comune di (omissis) con il ricorso n. 8753/2006 impugnava innanzi al T.A.R Lazio l’ordinanza citata. Il ricorso era respinto con la sentenza n. 3841/2011 che è stata oggetto di gravame (n. r.g. 7695/2011) innanzi al Consiglio di Stato.

Per quel che rileva in questa sede, giova ricordare che nel 2007 Oi. s.c.r.l. aveva presentato al concedente Consorzio AS. il progetto esecutivo della piattaforma, corredato dei calcoli strutturali, ai fini del successivo inoltro all’Ufficio del Genio civile di Siracusa (nota Oi. s.c.r.l. prot. 98 del 20.11.2007).

Il Genio civile rispondeva con nota del 08.01.2008, riscontrando alcune carenze documentali. Il Consorzio AS., con nota 771 del 18.02.2008 chiedeva allora “un parere di conformità sismica ai sensi della L. 64/74”.

Nell’ambito del procedimento penale, nel frattempo instaurato, Oi. s.c.r.l. veniva per la prima volta a conoscenza, a seguito del deposito degli atti da parte del P.M, di un parere del medesimo Ufficio del Genio civile U.O.B.S. 8/2 – Ufficio istruttoria e parere geologico e geomorfologico, datato 13.11.2008. In tale parere si formulavano generiche perplessità, richiamando tra l’altro una precedente nota-parere del Genio civile del 01.08.1995, resa nell’ambito del procedimento di approvazione del P.R.G. della zona AS. di Siracusa, secondo la quale “le aree prossime alle faglie per una fascia complessiva di metri 40 tra monte e valle delle medesime, dovranno essere escluse dalle progettazioni”. Ciò in quanto, nell’area di localizzazione della Piattaforma sarebbe stata presente appunto una “faglia”, riportata anche nella cartografia ufficiale.

La competente Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque (ARRA) che, a seguito del procedimento penale aveva instaurato una procedimento di autotutela, indirizzava al Genio civile una comunicazione (nota 49633 del19.12.2008) nella quale, singolarmente, faceva riferimento alla medesima nota del Genio civile n. 16561/95, sollevando per la prima volta la questione di una pretesa non conformità del progetto alla richiamata prescrizione.

Il Genio Civile rispondeva nel senso che la disposizione si applica “a tutte indistintamente le faglie riportate negli atti tecnici grafici a corredo del Piano AS. aggetto di parere, non essendo indicata espressamente nessuna esclusione. Ne consegue che, ove l’impianto ricadesse in area disciplinata dal Piano AS. di cui al parere 01.08.1995, n. 16561, tale prescrizione è anche per essa operante” (nota del Genio civile U.O.B.C.7 13402/09 del 19.05.2009).

In seguito interveniva la nota del Genio civile U.O.B.C. prot. 25095 del 05.10.2009, recante preavviso di rigetto dell’istanza di parere formulata dal Consorzio AS. con la citata nota n. 771/2008: nota che motivava il preannunciato diniego unicamente sulla base della pretesa non osservanza della “fascia di rispetto” disposta dal suddetto parere n. 16561/95.

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