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La Regione Sicilia, l’Assessorato Regionale Siciliano delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti, l’Assessorato Regionale Siciliano dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, l’Assessorato Regionale Siciliano del Territorio ed Ambiente, hanno depositato l’atto di adesione all’appello principale del Comune di (omissis).
La causa è stata decisa all’esito dell’udienza pubblica del 21/09/2017.
L’eccezione di improcedibilità sollevata da Oi. s.c.r.l. si basa in primo luogo sul fatto che il medesimo Genio civile, in esecuzione della sentenza del T.A.R. Lazio n. 3953/2011 (oggetto dell’appello) ha rilasciato il nulla osta richiesto in data 26.08.2011, con l’unica seguente riserva: “Si specifica altresì che il presente parere favorevole è espresso con riserva dell’esito del giudizio di appello, ove l’avvocatura distrettuale dello Stato ritenesse sussistessero fondati per ricorrere in appello”.
Ne deriverebbe, secondo la prospettazione di Oi. s.c.r.l., l’improcedibilità dell’appello, alla luce del fatto che l’avvocatura non ha ritenuto di appellare la sentenza di primo grado.
Al riguardo, il Comune controdeduce osservando che l’ufficio del Genio Civile ha anche espressamente specificato: “…. Si specifica espressamente che la dovuta esecuzione della sentenza del TA,R. non determina l’acquiescenza di questo ufficio alle sue statuizioni ma costituisce attività giuridicamente vincolata”. Non sarebbe quindi configurabile l’improcedibilità, atteso che l’adozione del parere del 26 agosto 2011 non è spontanea, ma di mera esecuzione di un provvedimento giurisdizionale.
Al riguardo ritiene il Collegio che la specificazione apportata dal Comune, deve essere letta unitamente all’ulteriore condizione – “Si specifica altresì che il presente parere favorevole è espresso con riserva dell’esito del giudizio di appello, ove l’avvocatura distrettuale dello Stato ritenesse sussistessero fondati per ricorrere in appello””- contenuta dell’atto del 26 agosto 2011. In assenza di appello da parte dell’avvocatura, pare pertanto che il parere assuma il significato di una rinnovata valutazione dell’interesse protetto, seppur alla luce delle statuizioni della sentenza impugnata, e non di una mera doverosa esecuzione della sentenza. Ne deriva che il parere oggetto del presente giudizio risulta superato, da cui la carenza di interesse alla sua impugnazione.
Da un differente punto di vista, deve osservarsi che nelle more del giudizio vi è stata l’emanazione del Decreto A.I.A. dell’aprile del 2015, durante il cui procedimento è stata rinnovata la valutazione circa la compatibilità sismica dell’impianto.
Infatti, l’amministrazione regionale ha rilasciato l’autorizzazione integrata ambientale (AIA), con il parere favorevole di tutte le amministrazioni competenti (incluso lo stesso Genio civile), ad eccezione del solo Sindaco del Comune di (omissis).
Ne consegue che il nulla osta del genio Civile, reso in relazione al decreto commissariale n. 470/2006, deve intendersi ormai sostituito dal nuovo parere favorevole del Genio civile reso nella conferenza di servizi del 28.03.2012 e del 16.05.2012, e ribadito con nota prot. 231882 del 20.06.2012, come riportato dalle premesse del medesimo decreto di AIA del 2015.
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