Qualora la P.A., sulla scorta di una rinnovata istruttoria e sulla base di una nuova motivazione, dimostri di voler confermare la volizione espressa in un precedente provvedimento, quello successivo ha valore di atto di conferma, e non di atto meramente confermativo, con la conseguenza che deve essere dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso diretto avverso il provvedimento che, in pendenza del giudizio, sia stato sostituito dal provvedimento di conferma innovativo e dotato di autonoma efficacia lesiva della sfera giuridica del suo destinatario, come tale idoneo a rendere priva di ogni utilità la pronuncia sul ricorso proposto avverso il precedente provvedimento.
Sentenza 13 ottobre 2017, n. 4764
Data udienza 21 settembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7696 del 2011, proposto da:
Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Et. Di Gi. e Pi. Co., con domicilio eletto presso lo studio Et. Di Gi. in Roma, viale (…);
contro
Oi. S.c.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ma. Li., Fr. Fo. e Ma. Ga., con domicilio eletto presso lo studio Ma. Ga. in Roma, via (…);
Regione Sicilia e altri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);
Regione Sicilia – Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità e altri non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE I n. 03953/2011, resa tra le parti, concernente nota U.O.B.C. 7 prot. 929/10 in data 1972010, della Regione Siciliana Ufficio del Genio civile di Siracusa; nota – parere dei medesimo Ufficio del Genio civile prot. 16561 dell’1.8.1995; note del medesimo Ufficio dei Genio civile di Siracusa U.O.B.C. 7 prot. n. 241/10 del 7.1.2010 e 11.0.13.C. 7 prot. 213/10 del 7.1.2010; nota dell’Ufficio del Genio civile di Siracusa U.O.B.C. 7 prot. 8686/10 del 9.4.2010, notificata in data 22.4.2010, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Oi. S.c.r.l. e di Regione Sicilia e di Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e di Regione Sicilia – Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente e di Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 settembre 2017 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Pi. Co., Fr. Fo. e Gi. Gu. per delega dell’avv. Ma. Ga.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La controversia in esame trae origine dall’ordinanza n. 470 del 15.05.2006 del Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti e Tutela delle Acque in Sicilia che autorizzava la costruzione e la gestione della “piattaforma polifunzionale integrata per rifiuti speciali pericolosi e non, da realizzare nell’area industriale AS. del Comune di (omissis) e di (omissis) ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.lgs. 22/1997 e art. 208 d.lgs. n. 152/2006”.
[…segue pagina successiva]
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