Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 13 ottobre 2017, n. 4759. La ricostruzione a seguito di crollo non è dissimile dalla demolizione e ricostruzione ammesse nell’ambito della ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 380/2001

La ricostruzione a seguito di crollo non è dissimile dalla demolizione e ricostruzione ammesse nell’ambito della ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 380/2001, sempreché vi siano elementi sufficienti per provare le dimensioni e le caratteristiche dell’edificio “da ristrutturare”. Anche se l’edificio non è in tutto o in parte fisicamente esistente al momento dell’intervento richiesto (per effetto del crollo), non v’è ragione di classificarlo come nuova costruzione. Un edificio può, infatti, dirsi esistente non solo quando esista un organismo edilizio, seppur non necessariamente abitato od abitabile, connotato nei suoi caratteri essenziali, dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura in stato di conservazione tale da consentire la sua (fedele) ricostruzione (ex multis C.d.S., V, 10 febbraio 2004, n. 475), ma anche quando la sua più recente consistenza, precedente l’evento sismico o assimilato, sia apprezzabile compiutamente sulla base di aerofotogrammetrie e/o immagini satellitari di sicura veridicità

Sentenza 13 ottobre 2017, n. 4759
Data udienza 10 novembre 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Sesta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4098 del 2012, proposto da:

An. Pi. e Te. Ra., rappresentati e difesi dagli avvocati Fe. Pa. Vi., Pa. Fe. Vi., con domicilio eletto presso lo studio Ma. Ga. in Roma, via (…);

contro

Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Cl. Da. Pi., con domicilio eletto presso lo studio Pa. Bo. in Roma, via (…);

Regione Piemonte non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, sezione II n. 62/2012, resa tra le parti, concernente diniego di permesso di costruire in sanatoria.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di (omissis);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 10 novembre 2016 il consigliere Andrea Pannone e uditi per le parti gli avvocati Vi. Pa. Fe. e Pa. Bo.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il Comune di (omissis), nel corso di un sopralluogo effettuato a seguito di un imponente smottamento di terreno proveniente dalla proprietà dei ricorrenti, accertava che i medesimi avrebbero realizzato alcune opere in difformità dalla D.I.A. depositata in data 16 luglio 2007 per opere di consolidamento e messa in sicurezza e, inoltre, parzialmente le opere di restauro e risanamento conservativo, oggetto del permesso di costruire loro rilasciato in data 10 settembre 2008 (n. 37/2008), ma non ancora ritirato.

Il Comune ordinava, quindi, la sospensione dei lavori (ord. n. 64/2008) e la messa in sicurezza del versante interessato dallo smottamento (ord. n. 67/2008).

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