Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 13 ottobre 2017, n. 4759. La ricostruzione a seguito di crollo non è dissimile dalla demolizione e ricostruzione ammesse nell’ambito della ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 380/2001

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Con provvedimento adottato nella medesima data (18 settembre 2008), revocava, inoltre, il permesso di costruire precedentemente rilasciato.

Nulla veniva disposto circa le opere oggetto della D.I.A. 21 dicembre 2007 relative alla sistemazione del tetto, in quel momento ancora in fase di ultimazione.

In data 23 settembre 2008, i ricorrenti, per il tramite del progettista incaricato, arch. Du., presentavano richiesta di permesso di costruire in sanatoria “per ristrutturazione edilizia”.

Nel corso dell’istruttoria allo scopo esperita emergeva, tuttavia, una preesistente situazione dell’edificio interessato dagli interventi oggetto di sanatoria diversa da quella dichiarata dal su indicato progettista, che induceva il Comune a sospendere temporaneamente il procedimento volto al rilascio del permesso di costruire in sanatoria e ad ordinare la demolizione delle porzioni del fronte sud-est (ordinanza n. 79 in data 31 ottobre 2008) e del prospetto nord-ovest del fabbricato, “al fine di riportare tale prospetto alle dimensioni originarie, previo deposito di idoneo progetto indicante con precisione superfici e volumi (già realizzati) esorbitanti rispetto alle preesistenze certe e documentabili, da sottoporre alla Commissione Edilizia” (ordinanza n. 80 in data 31 ottobre 2008).

Le difformità riscontrate rispetto alla D.I.A. del 21 dicembre 2007 e l’esecuzione di altre opere al di fuori di tale titolo portavano, inoltre, il Comune ad ordinarne, del pari, la demolizione e la messa in pristino, “previo deposito di idoneo progetto in sanatoria relativo a quanto effettivamente sanabile, da sottoporre alla Commissione Edilizia” (ordinanza n. 81 in data 31 ottobre 2008).

In data 29 gennaio 2009, l’arch. Du. presentava, per conto dei ricorrenti, il II progetto di sanatoria da sottoporre alla Commissione Edilizia, conformemente a quanto stabilito dalle suindicate ordinanze n. 79, 80 e 81 del 2008.

Anche l’esame di tale istanza veniva sospeso dal Comune, in quanto “dall’esame della documentazione fotografica fornita dai Carabinieri risultano incongruenze che non permettono di esprimere allo stato alcun parere sull’istanza”. La documentazione era, inoltre, all’attenzione della Procura della Repubblica.

Successivamente, in data 5 ottobre 2009, i ricorrenti presentavano, con un nuovo progettista (arch. La.), un’ulteriore (terza) istanza di permesso di costruire in sanatoria, che, previo benestare della Procura, veniva esaminata dal Comune.

Dopo un articolato iter istruttorio e l’invio agli interessati del preavviso di rigetto, il Comune, con provvedimento in data 13 settembre 2010 – prot. n. 19876, denegava definitivamente la sanatoria invocata, a causa del permanere di carenze nella rappresentazione del preesistente segnatamente sul lato nord-ovest, nonché della presenza di materiale concernente il pregresso crollo di parti risultanti riedificate con indebito aumento di volumetria, in contrasto con quanto previsto dalle NTA di natura idrogeologica (art. 22) e dall’art. 69 del Regolamento edilizio comunale, che, con riferimento ad edifici ricadenti in aree di classe IIIb, vietano rispettivamente la ristrutturazione in assenza di interventi di riassetto e messa in sicurezza ad iniziativa pubblica e la sanabilità (e, comunque, l’ampliamento) e la ricostruzione delle parti crollate.

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