Il diritto di accesso dei Consiglieri comunali non si estende anche alle società partecipate del Comune in forma minoritaria. L’art. 43, comma 2, del Testo unico prevede il diritto di accesso alle aziende comunali, ma che è diversa la posizione giuridica delle società dove il Comune ha una partecipazione minoritaria
Sentenza 9 novembre 2017, n. 5176
Data udienza 19 ottobre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 2695 del 2017, proposto da:
Ar. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ca. Ce. Ed altri, con domicilio eletto presso l’avvocato An. Gu. in Roma, piazza (…);
contro
Si. Ca., rappresentata e difesa dagli avvocati An. Ca. e Il. Ba., con i quali è domiciliata ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria della V Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;
nei confronti di
Regione Lombardia, Difensore Regionale della Lombardia, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I n. 656/2017, resa tra le parti, concernente l’accertamento e la declaratoria del diritto di accesso di un consigliera regionale ad ottenere copia integrale del verbale del CdA di Ar. del 17 marzo 2016 comprensivo dell’ordine del giorno;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Si. Ca.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2017 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati Pi. in dichiarata delega di Ce., e Ca.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Si. Ca., consigliere regionale della Regione Lombardia, presentava alla Giunta regionale istanza di accesso agli atti ai sensi dell’art. 112 del Regolamento generale del Consiglio regionale, volta ad acquisire, tra l’altro, copia del verbale della seduta del 17 marzo 2016 del Consiglio di Amministrazione di Ar. S.p.A., società a partecipazione mista (le quote di partecipazione, all’epoca dei fatti di causa, erano di proprietà della Regione Lombardia e del Comune di Milano nell’eguale misura pari al 34,67 %, nonché dell’Ente autonomo Fiera Internazionale di Milano, in misura pari al 27,66 % e, per il restante 3 %, della Città Metropolitana di Milano e del Comune di Rho).
2. L’interessata, avendo ricevuto dalla Regione soltanto copia del verbale in questione contenente “omissis” che, a suo dire, lo rendevano incomprensibile, rivolgeva la stessa istanza – anche a seguito di indicazione in tal senso da parte della Regione – direttamente ad Ar. S.p.A. Quest’ultima, tuttavia, negava l’accesso richiesto, ribadendo tale decisione pur dopo che l’interessata ha esperito ricorso, con esito favorevole, al Difensore regionale della Lombardia.
Da ultimo, inoltre, Ar. S.p.A. negava l’accesso anche al solo ordine del giorno del verbale di cui è causa, contenuto nella prima pagina dello stesso.
3. La Carcano proponeva quindi ricorso al tribunale amministrativo della Lombardia e chiedeva che venisse annullato il provvedimento di diniego e disposta l’ostensione della documentazione richiesta, accertato il suo diritto ad ottenere copia integrale del verbale richiesto, comprensivo dell’ordine del giorno, e ordinata ad Ar. S.p.A. la loro esibizione, mediante visione e/o estrazione di copia: a fondamento della richiesta deduceva eccesso di potere, violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 23 della l. n. 241 del 1990, del d.lgs. n. 33 del 2013, dell’art. 13, comma 5, dello Statuto regionale della Lombardia e dell’art. 112 del Regolamento generale del Consiglio regionale della Regione Lombardia.
4. L’adito tribunale, sez. I, nella resistenza di Ar. S.p.A., che eccepiva l’irricevibilità, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso di cui chiedeva la reiezione, con la sentenza n. 656 del 17 marzo 2017 osservava preliminarmente che andavano tenuti distinti il diniego relativo alla originaria istanza, con la quale la ricorrente aveva chiesto l’accesso all’intero verbale del C.d.A. di Ar. S.p.A. del 17 marzo 2016, e il diniego relativo all’ultima istanza presentata dalla ricorrente, volta ad ottenere l’accesso alla sola prima pagina del verbale, contenente l’ordine del giorno della seduta, e dichiarava irricevibile il ricorso quanto al primo diniego (così come del resto eccepito da Ar., rilevando, sulla base della ricostruzione della corrispondenza tra le parti, che il diniego era stato confermato da Ar. il 14 luglio 2016 e che da tale data, pertanto, decorreva il termine di 30 giorni per proporre ricorso ex art. 116 c.p.a., mentre il ricorso era stato notificato solamente il 24 novembre 2016, dunque largamente oltre il termine di legge), mentre lo accoglieva quanto al secondo diniego, relativo all’istanza con la quale la ricorrente, in data 18 ottobre 2016, aveva chiesto l’accesso alla sola prima pagina del verbale del Consiglio di Amministrazione di Ar. S.p.A. del 17 marzo 2016, contenente l’ordine del giorno dello stesso, il giudice di primo grado riteneva il ricorso fondato.
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