Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 9 novembre 2017, n. 5176. Il diritto di accesso dei Consiglieri comunali non si estende anche alle società partecipate del Comune in forma minoritaria

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7.2. Deve quindi esaminarsi la correttezza della sentenza nella parte in cui ha ritenuto illegittimo il diniego di Ar. di fornire al consigliere regionale copia dell’ordine del giorno di quella riunione.
Non è in discussione il fondamento di tale richiesta che risiede nell’asserito pieno espletamento della funzione di consigliere regionale e quindi nel controllo che questi può esercitare sull’attività regionale e sugli enti che a quest’ultima si ricollegano, tanto che il giudice di primo grado ha richiamato a supporto della pretesa della ricorrente in primo grado l’art. 43, comma 2, del D. Lgs. n. 267 del 2000.
Sennonché la Sezione deve osservare che la giurisprudenza ha già rilevato che il diritto di accesso ivi contemplato non può estendersi anche alle società partecipate (dal Comune) in forma minoritaria, tanto più quando tali società non svolgano attività di gestione di servizi pubblici (Cpn. Stato, sez. V, 17 gennaio 2014, n. 200): del resto la norma in questione espressamente prevede il diritto di accesso in relazione alle attività delle aziende comunali e degli dipendenti, situazione che non è predicabile nel caso di specie giacché Ar. non può ritenersi “dipendente” dalla Regione Lombardia, dal momento che quest’ultima non possiede una partecipazione maggioritaria e non svolge un servizio pubblico (circostanza di fatto che non è stata neppure contestata), così che in definitiva l’accesso richiesto non può trovare giustificazione in relazione alla pretesa cura dell’interesse pubblico connesso al mandato conferito e cioè ai fini del controllo del comportamento complessivo dell’ente (in funzione dell’interesse pubblico da perseguire).
7.3. Peraltro è condivisibile la tesi sostenuta dall’appellante con il primo motivo di gravame, giacché, diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici, la domanda di accesso presentata il 18 ottobre 2016, benché limitata alla prima pagina del verbale del consiglio di amministrazione di Ar. s.p.a. tenutosi il 17 marzo 2016 e contenente l’ordine del giorno della seduta, sarebbe nient’altro che una riproduzione della precedente.
Infatti, il primo diniego espresso sulla domanda di accesso alla copia integrale del verbale della seduta del 17 marzo 2016 era stato motivato con il richiamo all’assenza di una partecipazione di controllo in capo alla Regione Lombardia all’interno della compagine sociale di Ar. s.p.a. (il giudice ha dichiarato tardiva la relativa impugnazione e la sentenza è passata in giudicato).
La nuova richiesta, oggetto della presente controversia, non muta affatto la prospettiva dell’interesse ad essa sottesa, riguardando invero una parte di quella precedente ed esattamente l’ordine del giorno, proprio al dichiarato fine di poter proporre una nuova domanda di accesso, maggiormente “mirata” sugli argomenti realmente il proprio interesse.
Sennonché proprio tale “motivazione” consente di apprezzarne la portata, potendo ragionevolmente ritenersi che essa non integri una domanda nuova e diversa da quella già respinta dal tribunale (anche solo in relazione all’interesse perseguito), trattandosi effettivamente di un mero mezzo per poter esercitare il diritto di accesso, già negato per la mancanza di una posizione legittimamente, mancanza che non è stata minimamente contestata, con conseguente consolidamento delle ragioni del diniego.
7.4. Le conclusioni così raggiunte, che determinano l’accoglimento dell’appello e, in riforma della sentenza impugnata, la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado, esimono la sezione dall’esame dell’ulteriore motivo di gravame.
8. La peculiarità della controversia giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta,
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Saltelli – Presidente
Roberto Giovagnoli – Consigliere
Claudio Contessa – Consigliere
Fabio Franconiero – Consigliere
Raffaele Prosperi – Consigliere, Estensore

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