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1.2. Dopo aver esaminato i primi tre motivi d’appello riguardanti la pronuncia di inammissibilità del ricorso proposto avverso il regolamento e quindi gli asseriti vizi derivati del permesso di costruire, la sentenza impugnata tratta congiuntamente dei restanti motivi. Con questi erano censurati “gli errori di giudizio nei quali sarebbe incorso il Tar nell’individuare, rispettivamente, l’area effettivamente gravata da vincolo cimiteriale, escludendo che l’impianto vi ricadesse, e la distanza fra accessi in relazione alla classificazione delle arterie di traffico interessate”; le doglianze erano basate sul dato di fatto che nel P.R.G. del Comune anteriore al Piano Operativo Comunale (P.O.C.), il tratteggio della fascia di rispetto cimiteriale non fosse perfettamente sovrapponibile rispetto a quello degli strumenti successivi.
Le ragioni del rigetto dell’appello sono esplicitate nella motivazione mediante condivisione della decisione del primo giudice, il quale “sulla base delle tavole allegate al P.O.C. vigente del Comune” aveva escluso che l’impianto fosse ricompreso nella fascia di rispetto del vincolo cimiteriale. La conferma è fondata sulla premessa, in diritto, che le planimetrie sono parte integrante degli strumenti urbanistici che, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge n. 1150 del 1942, come modificata dalla legge n. 1187 del 1968, pianificano, oltre le grandi linee di sviluppo, il dettaglio del tessuto urbano, con la conseguenza che “la perimetrazione in zone, aree e fasce se non espressamente impugnata, deve essere osservata dall’amministrazione al momento di valutare l’assentibilità degli interventi edilizi, né è suscettibile di disapplicazione”. In punto di fatto, la sentenza sottolinea come lo strumento urbanistico attuativo (P.O.C.) del Comune di Parma definisse nel dettaglio le aree, evidenziandone i confini nel tratteggio della planimetria a corredo dello stesso strumento. Conclude perciò richiamando l’orientamento giurisprudenziale per il quale l’eventuale illegittimità della sopraggiunta previsione cartografica avrebbe dovuto essere formalmente censurata al pari di qualsiasi previsione di piano, essendo al giudice amministrativo preclusa la disapplicazione di simili atti (cfr. Cons. Stato, V, 4 febbraio 2004, n. 367) e respingendo perciò l’appello, previo rigetto della richiesta istruttoria di verificazione dei luoghi (reputata assorbita dalla quaestio iuris come sopra definita).
2. Avverso la sentenza la Ca. Le. SPA, nella qualità di incorporante della BS Se. Srl, propone istanza di revocazione, ai sensi dell’art. 395 n. 4 Cod. proc. civ., “per essere la pronuncia viziata da errore di fatto che legittima la revocazione. Omissione di pronuncia. Errata percezione del contenuto degli atti del giudizio. Erroneo presupposto di fatto.”.
La ricorrente assume che la circostanza dell’esistenza del vincolo cimiteriale non avrebbe costituito un punto controverso perché sarebbe risultata “pacifica (seppur contestata con riferimento all’estensione e alla sua rilevanza sotto il profilo urbanistico)”; che sul punto il Consiglio di Stato non si sarebbe pronunciato, in quanto si sarebbe limitato ad affrontare “altri profili urbanistici (in particolare l’esistenza di cartografie di provenienza comunale in forza delle quali il vincolo di inedificabilità assoluta risultava diversamente individuato)”; che l’unica questione rilevante ai fini della decisione, sarebbe stata quella, posta dalla ricorrente, se, una volta accertata l’esistenza del vincolo imposto dal R.D. n. 1265 del 1934, il medesimo “fosse modificabile dagli strumenti urbanistici vigenti o dalle relative cartografie”; che proprio siffatta questione non sarebbe stata trattata nella sentenza.
Chiede perciò la revocazione della sentenza n. 4641/2016 pronunciata nel ricorso R.G. n. 7546/2008 pendente tra le stesse parti, con ogni consequenziale statuizione anche sulla decisione di merito e con vittoria di spese.
2.1. Si è costituito in giudizio il Comune di Parma, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità od il rigetto del ricorso.
Il resistente ha depositato memoria per l’udienza del 26 ottobre 2017.
A questa udienza, la causa è stata discussa e posta in decisione.
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