Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 6 novembre 2017, n. 5098. L’errore revocatorio, oltre ad apparire immediatamente rilevabile, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche, non va confuso con quello che coinvolge l’attività valutativa del giudice

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3.2. Essendo questa la ratio decidendi della sentenza impugnata, è palese l’assorbimento della censura sulla quale la ricorrente assume che il Consiglio di Stato non si sarebbe pronunciato.

Premesso che non è dedotto alcun errore di percezione e/o interpretazione delle dette cartografie, la stessa ricorrente mostra di essere consapevole che la questione posta a fondamento dell’istanza di revocazione sia una quaestio iuris -e non attenga affatto ad un errore percettivo del giudice, qualificabile come revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.. Ed invero, la società ricorrente cita diversi precedenti giurisprudenziali (e precisamente, nell’ordine, Cons. Stato, 25 febbraio 1977, n. 131; id. IV, 12 maggio 2014, n. 2405; id., V, 14 settembre 2010, n. 6671) a dimostrazione di un orientamento consolidato che, a suo dire, confermerebbe la fondatezza degli originari ricorsi. Si tratta dell’orientamento per il quale il vincolo cimiteriale ha natura assoluta e non è derogabile dalle previsioni degli strumenti urbanistici.

Orbene, nel caso di specie, come nota il Comune resistente, nessuno ha mai messo in discussione la natura assoluta del vincolo cimiteriale, né si è sostenuto che questo fosse derogabile da una norma di piano.

La questione affrontata dalla sentenza impugnata non sta affatto nei termini sostenuti dalla ricorrente, né in quelli dei precedenti citati (che riguardano, come detto, la compatibilità tra le previsioni degli strumenti urbanistici ed il vincolo cimiteriale): nel giudizio a quo si è trattato della diversa questione dell’individuazione, in concreto, della superficie comunale assoggettata a vincolo, per il tramite degli strumenti urbanistici vigenti, e delle allegate cartografie, senza che alcuna specifica censura fosse rivolta avverso gli uni e/o le altre.

A prescindere dal fatto -attinente al merito- che, per quanto detto, la soluzione fornita dalla sentenza non è in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale richiamato, la censura esorbita comunque dai confini del rimedio revocatorio. Riguarda, infatti, l’attività interpretativa e valutativa del giudice, in riferimento al punto in effetti controverso tra le parti che, contrariamente a quanto si sostiene in ricorso, concerneva proprio l’estensione del vincolo cimiteriale e l’individuazione del suo ambito di incidenza, per verificare se vi fosse o meno compreso l’intervento assentito.

La sentenza ha espressamente trattato le questioni, di fatto e di diritto, relative a questo punto controverso sicché non è censurabile ai sensi degli artt. 106 Cod. proc. amm. e 395, n. 4, Cod. proc. civ.

La revocazione è perciò inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sulla revocazione, come in epigrafe proposta, la dichiara inammissibile.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida, in favore del Comune di Parma, nell’importo complessivo di ? 8.000,00, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Caringella – Presidente

Alessandro Maggio – Consigliere

Angela Rotondano – Consigliere

Stefano Fantini – Consigliere

Giuseppina Luciana Barreca – Consigliere, Estensore

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