Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 30 ottobre 2017, n. 4975. Il soccorso istruttorio non può giungere sino al punto di consentire al concorrente di modificare la domanda di partecipazione

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3. Con il terzo e ultimo motivo d’appello si reitera la censura di non contrasto tra la normativa di gara e il principio di tassatività delle cause di esclusione sancito dal comma 1-bis del medesimo art. 46 del previgente codice dei contratti pubblici.

4. Prima di esaminare il merito dei motivi così sintetizzati va respinta l’eccezione di improcedibilità dell’appello, sollevata dalla controinteressata S.C. per mancata impugnazione dell’aggiudicazione definitiva.

5. A questo riguardo, va dato atto che l’incontrastata giurisprudenza amministrativa impone, a pena di improcedibilità del ricorso, di estendere l’impugnazione contro atti di esclusione da procedure di affidamento di contratti pubblici all’impugnazione all’aggiudicazione definitiva in favore di terzi. Ciò tuttavia in vista dell’ottenimento del tipico bene della vita ritraibile da una procedura di affidamento di un contratto pubblico, che è appunto l’affidamento medesimo (cfr. in questo senso: Cons. Stato, Ad. plen. 26 luglio 2012, n. 30). Per contro, quando l’impugnazione dell’esclusione dalla gara non sia dichiaratamente finalizzata ad ottenere l’aggiudicazione della stessa, ma ad evitare conseguenze pregiudizievoli derivanti dal provvedimento impugnato, deve ritenersi che ad essa sia comunque sotteso un interesse giuridicamente apprezzabile ex art. 100 cod. proc. civ., diretto nello specifico ad ottenere l’eliminazione di un atto fonte di riflessi pregiudizievoli per la propria sfera soggettiva.

6. Tanto precisato, in quest’ultima ipotesi si colloca l’impugnazione della Ai. Pu..

Infatti – come dedotto sul punto, senza che dalle parti appellate vi siano state contestazioni – per effetto della sanzione comminatale dall’Autorità nazionale anticorruzione all’esito del procedimento avviato su segnalazione del Comune di (omissis) ed incentrata sul controllo sul requisito di qualità in contestazione nel presente giudizio, la Ai. Pu. si è vista negare dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato il rinnovo dell’attribuzione del rating di legalità (delibera n. 24075 del 2012, prodotta nel giudizio di primo grado).

7. Tutto ciò premesso, passando al merito, i motivi d’appello possono essere esaminati congiuntamente e vanno respinti.

8. Con riguardo all’inidoneità della documentazione esibita ai sensi dell’art. 48 d.lgs. n. 163 del 2006 ai fini della verifica del rispetto dello standard di qualità richiesto dal capitolato speciale posta a gara, non si può prescindere dalle risultanze del procedimento sanzionatorio svoltosi nei confronti dell’odierna appellante presso l’Autorità nazionale anticorruzione.

Nella delibera sanzionatoria conclusiva l’Autorità di vigilanza del settore ha rilevato che la documentazione finalizzata a comprovare il rispetto dello standard qualitativo “risulta sprovvista dei dati essenziali quali ad esempio l’individuazione nominale delle figure professionali preposte alle attività di verifica e controllo dell’applicazione in ambito aziendale di misure di sicurezza e salute a garanzia dei lavoratori”; che, inoltre, “difetta di ogni specifica in ordine alle misure di protezione e di sicurezza in concreto adottate in ambito aziendale”; ed infine che essa “non reca la sottoscrizione del Rappresentante della Direzione aziendale” e dell’approvazione da parte del consiglio d’amministrazione (così la delibera dell’ANAC n. 425 del 27 aprile 2017). Il provvedimento in esame conclude quindi nel senso che il documento in questione: “non risulta idone(o) alla comprova del requisito dichiarato”.

9. Nella medesima delibera si dà atto che la società convinta, all’epoca della partecipazione alla procedura di gara oggetto del presente giudizio, che il documento in questione fosse idoneo, nel corso del procedimento sanzionatorio si è attivata per dimostrare di essere effettivamente in possesso del requisito di qualità, esibendo infine il certificato relativo al sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro BS OH SAS 18001/2007 “rilasciato in data 23 gennaio 2017”.

Su questa base l’ANAC ha concluso che il documento in questione “non assorbe i profili in contestazione, in quanto la stessa non può ritenersi attestante retroattivamente, ovvero al momento della dichiarazione in contestazione, il possesso del requisito”. In ragione di tale circostanza è stata dunque comminata alla Ai. Pu. le sanzioni pecuniaria di ? 1.000,00 e della sospensione dalla partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici per un mese.

10. Così ripercorse le risultanze del procedimento sanzionatorio, le condivisibili considerazioni svolte dall’Autorità anticorruzione nel proprio provvedimento sanzionatorio, non contestate dalla Ai. Pu., depongono per la chiara infondatezza del primo motivo d’appello.

Come infatti emerso in quella sede, il documento originariamente prodotto dall’odierna appellante nella procedura di affidamento oggetto del presente giudizio era privo dei requisiti formali e di contenuto minimi per essere utilmente apprezzato sotto il profilo dell’equivalenza rispetto allo standard di gestione del sistema aziendale per tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. In particolare, l’inidoneità del documento in questione emerge dalle circostanze puntualmente evidenziate nel provvedimento sanzionatorio e consistenti nel fatto che, da un lato, sul piano dei contenuti, non erano nemmeno individuate le figure professionali incaricate di svolgere le attività di verifica e controllo dell’applicazione in ambito aziendale di misure di sicurezza e salute dei lavoratori e quali fossero tali misure. Del pari, sul piano formale, l’Autorità di vigilanza del settore ha riscontrato che il documento non era stato approvato dall’organo amministrativo della società.

11. Ebbene, queste puntuali e convergenti risultanze di prova depongono in modo univoco per il carattere di mero pro forma del documento prodotto dalla Ai. Pu. in sede di verifica ex art. 48, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006, privo di efficacia cogente all’interno dell’organizzazione aziendale della società, ed avvalorano il giudizio espresso sul punto dal giudice di primo grado circa l’assenza all’epoca della gara di un effettivo sistema di gestione a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, di cui potesse essere verificata la rispondenza allo standard qualitativo richiesto dalla normativa di gara.

12. Come sopra accennato, la Ai. Pu. contesta tuttavia che attraverso questa valutazione il giudice si sarebbe ingerito in apprezzamenti riservati all’amministrazione ed avrebbe così espresso una valutazione esorbitante rispetto ai limiti del sindacato di legittimità ad esso devoluto.

13. Tale censura è priva di qualsiasi fondatezza dal momento che il tribunale si è espresso su un motivo di impugnazione proposto dalla stessa Ai. Pu. contro l’esclusione dalla gara disposta nei propri confronti e basata sul sistema aziendale di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. Il giudice di primo grado si è pertanto limitato a verificare, su sollecitazione dell’odierna appellante ed in conformità al dovere del giudice di pronunciarsi su tutte le domande proposte dal ricorrente, se il Comune di (omissis) avesse esaminato correttamente il documento relativo a tale sistema. In particolare, il Tribunale amministrativo ha accertato se il provvedimento di esclusione impugnato fosse fondato o meno sul presupposto della sua inidoneità a fornire prove equivalenti del rispetto dello standard di qualità e dunque se l’atto di esclusione fosse legittimo sotto il profilo enucleato dalla medesima Ai. Pu..

Quest’ultima non può pertanto dolersi nel presente giudizio d’appello di un statuizione a sé sfavorevole per ragioni di merito, nei limiti della domanda proposta, attraverso l’enucleazione di un profilo di eccesso di potere giurisdizionale che in realtà non sussiste e che in ipotesi può essere configurato con riguardo a statuizioni di annullamento dell’atto amministrativo.

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